Cassation allowed for defective summons and hearing-right violation

16.2003.45Altro tribunale15 mag 2003Granted

Sintesi

The Ticino Civil Cassation Chamber allowed the appellant's cassation complaint against a Lugano Pretura judgment ordering payment for cosmetic products. The appellant argued it had not received the registered hearing notice and therefore could not attend the discussion hearing. The court held that, where receipt of the postal collection notice is credibly denied and contrary proof is unavailable, valid service cannot be assumed because postal error cannot be excluded. The judgment was therefore null for breach of the right to be heard, the case was remitted for a new hearing, and no fees, costs, or party compensation were awarded.

Regest

Art. 29 cpv. 2 Cost.; art. 327 lett. e, 142 cpv. 1 lett. b e 313bis CPC: la violazione del diritto di essere sentito per mancata effettiva messa in grado di partecipare alla discussione comporta l’annullamento della sentenza. Quando il destinatario contesta di avere ricevuto l’avviso di ritiro di una raccomandata e la prova contraria non è possibile, non si può ritenere provata una notifica regolare, poiché non può essere escluso un errore postale (consid. 2). In tal caso la causa va rinviata al primo giudice per nuovo giudizio previa riconvocazione delle parti; data la natura dell’annullamento, il ricorso può essere accolto senza contraddittorio e senza porre tasse né ripetibili.

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2003.45

Data decisione, Autorità: 15.05.2003, CCC

Incarto n. 16.2003.45

Lugano 15 maggio 2003/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 30 aprile 2003 presentato da


patr. Dall'avv. __________

Contro

la sentenza 27 marzo 2003 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3 nella causa civile inappellabile promossa con istanza 4 novembre 2002 da


patr. Dall'avv. __________

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 4'207.65 oltre accessori, nonché il

rigetto definitivo dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 4 novembre 2002 la ditta __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 4'207.65 a saldo di tre fatture relative all'acquisto di prodotti cosmetici;

che all'udienza di discussione, fissata per l'11 marzo 2003, è comparsa unicamente la parte istante che ha confermato il suo credito;

che con scritto 24 marzo 2003 la convenuta, ricevuta copia del verbale d'udienza, ne chiedeva l'annullamento con la conseguente riconvocazione delle parti per la discussione dell'istanza, non essendole stato possibile parteciparvi, non avendo ricevuto la relativa citazione;

che con il querelato giudizio il segretario assessore, respinta tale richiesta, ossia considerata valida la notifica contestata, avvenuta per invio raccomandato, ha accolto l'istanza in base alla documentazione prodotta dall'istante;

che con il presente tempestivo gravame la convenuta insorge contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC: la ricorrente si duole in particolare della lesione del suo diritto di essere sentita per non aver potuto partecipare alla discussione;

che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;

che nella fattispecie con ordinanza 22 gennaio 2003, spedita mediante invio raccomandato no. __________, il primo giudice ha citato le parti all’udienza dell'11 marzo 2003 per la discussione;

che la raccomandata destinata a __________ non è stata ritirata dall’interessata e, scaduto il periodo di giacenza, è stata rinviata al mittente;

che la ricorrente sostiene tuttavia, almeno in questa sede, di non aver ricevuto né la citazione allegata all'istanza, né l’invito di ritiro dell'ufficio postale;

che, pacifica la regolarità dell'invio da parte della Pretura, quando, come in concreto, il destinatario della raccomandata contesta di aver ricevuto l’avviso di ritiro e la prova del contrario non può essere portata, non è corretto parlare di notifica conforme, atteso che non si può escludere un errore da parte del funzionario postale (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 124, m. 6);

che quindi, sia in applicazione dell’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC sia per effetto dell'art. 327 lett. e CPC, la sentenza impugnata è nulla;

che l’incarto deve così essere ritornato al primo giudice affinché proceda a un nuovo giudizio, previa riconvocazione delle parti all’udienza di discussione;

che in considerazione dei motivi di annullamento della decisione impugnata, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere accolto senz'altro ai sensi dell'art. 313bis CPC (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 313bis CPC, m. 1), ritenuta la sua applicabilità anche nell'ambito del ricorso per cassazione (art. 331 cpv. 1 CPC);

che vista la particolarità del caso non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili alla ricorrente.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC,

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 30 aprile 2003 di __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza 27 marzo 2003 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.

  1. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

  2. Intimazione a:

__________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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