Cassation appeal declared null for lack of required grounds

16.2003.41Altro tribunale29 apr 2003Inadmissible

Sintesi

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal declared the appellant's 14 April 2003 cassation filing void. The court held that the submission did not satisfy the formal requirements of Art. 329 CPC because it contained no substantive grounds and did not properly identify the cassation reasons. As the appeal was manifestly inadmissible, the court decided by brief reasoning without hearing the respondent. Court costs of CHF 50 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 329 cpv. 2 e 3 CPC; requisiti formali del ricorso per cassazione; irricevibilità per difetto di motivazione. Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di nullità, le conclusioni di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto, con indicazione almeno sommaria del motivo di cassazione invocato. Una mera dichiarazione d'intenzione di impugnare non soddisfa tali esigenze. Se il ricorso appare manifestamente inammissibile, la Camera può statuire con motivazione sommaria senza intimazione alla controparte (art. 313 bis CPC in relazione con l'art. 313 cpv. 1 CPC). Le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2003.41

Data decisione, Autorità: 29.04.2003, CCC

Incarto n. 16.2003.41

Lugano 29 aprile 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 14 aprile 2003 presentato da


contro

la sentenza 2 aprile 2003 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 30 settembre 2002 da


con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 5'601.75 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UEF di Hägglingen, domande accolte dal primo giudice,

esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 30 settembre 2002 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 5'601.75 oltre accessori, a saldo dello scoperto per l’utilizzo della carta aziendale __________ di cui era titolare, pretesa che il convenuto, assente all’udienza di discussione, non ha contestato;

che con sentenza 2 aprile 2003 il pretore, ritenendo sufficientemente comprovato il credito dell’istante sulla base della documentazione dalla stessa prodotta, ha accolto l’istanza;

che con scritto 14 aprile 2003 __________ ha espresso la propria intenzione di impugnare il predetto giudizio;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);

che nel caso concreto, la dichiarazione di ricorso 14 aprile 2003 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattata come ricorso per cassazione, in particolare mancando di ogni presupposto sostanziale;

che pertanto il “ricorso”, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC, si rileva manifestamente irricevibile;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notificarlo alla controparte per osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:

  1. L’atto ricorsuale 14 aprile 2003 di __________ è nullo.

  2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente.

  3. Intimazione a:

__________;

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Parole chiave

cassation appealformal requirementsinadmissibilitynullitycost allocationsummary rejection