Invalidity for lack of reasoning in small-claims judgment

16.2003.39Altro tribunale2 feb 2004Modified

Sintesi

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal granted a cassation appeal against a small-claims judgment that had awarded CHF 1,000 in moral damages and confirmed definitive debt-enforcement dismissal. The court held that the first-instance decision was null because it contained no factual or legal reasoning. This defect must be raised ex officio and applies even when the defendant is absent. The other objections, including the recusal complaint and the challenge to the amount of moral damages, were not examined. The case was remitted for a new decision on the existing file, without recalling the parties. No costs or party compensation were ordered.

Regest

Art. 285 cpv. 2 lett. e CPC in relation to art. 299 CPC; nullity for lack of reasons and duty to motivate even in default proceedings. A judgment is void when it omits the factual and legal grounds supporting the dispositive part. The judge must at least briefly explain why one party is rejected, identifying in summary form the legal basis relied upon. This requirement also applies where the defendant does not appear, because reasons are necessary both for a possible merits appeal by the absent party and for appellate review of the application of law and assessment of evidence. Pursuant to art. 142 CPC, such nullity is to be raised ex officio (consid. 1).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2003.39

Data decisione, Autorità: 02.02.2004, CCC

Incarto n. 16.2003.39

Lugano 2 febbraio 2004/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 febbraio 2003 presentato da

__________, __________

contro

la sentenza 25 gennaio 2003 del Giudice di pace supplente del circolo __________ , nella causa civile inappellabile (inc. n. 12/99) promossa con istanza 31 maggio 2002 da

avv. __________, __________

con la quale l'istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 1'000.-

a titolo di torto morale, nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal

convenuto al PE n. __________ dell'UEF di __________, domande accolte dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 31 maggio 2002 l'avv. __________ ha convenuto in giudizio __________ postulandone la condanna al pagamento di fr. 1'000.- rivendicati a titolo di torto morale;

che a sostegno della sua pretesa l'istante ha allegato la sentenza 22 novembre 2000 del Pretore della Giurisdizione di __________ con la quale il convenuto è stato riconosciuto autore colpevole del reato di diffamazione per avere in data 15 ottobre 1999, durante un'udienza tenutasi presso gli Uffici del Giudice di pace del Circolo , reso sospetto l'avv. __________ di condotta disonorevole nuocendo la sua reputazione avendo dichiarato che "la sua fattura non è una fattura da avvocato ma una fattura da ladri" e che " ha rubato a mia cugina quasi Fr. 20'000.-";

che con sentenza 25 gennaio 2003 il Giudice di pace supplente del Circolo __________, preso atto dell'assenza delle parti all'udienza, ha accolto integralmente le pretese di parte istante;

che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento; il ricorrente si duole innanzi tutto del mancato accoglimento della sua istanza di ricusa formulata nei confronti del Giudice di pace __________, nel merito ritiene invece ingiustificato e sproporzionato l'importo riconosciuto dal giudice a titolo di torto morale;

che con osservazioni 25 giugno 2003 la controparte postula la reiezione del gravame;

che a prescindere dalle censure ricorsuali, la sentenza dedotta in cassazione, che sembra accogliere l’istanza solo a dipendenza della contumacia del convenuto, risulta priva di motivazione;

che l'art. 285 cpv. 2 lett. e CPC (applicabile in base al rinvio dell'art. 299 CPC) prevede la nullità delle sentenze che non contengono i motivi di fatto e di diritto che hanno indotto il giudice a determinarsi nel senso che risulta dal dispositivo della decisione;

che per non incorrere in questa sanzione, il giudice deve spiegare, ancorché succintamente, perché si risolve a dar torto, totalmente o parzialmente, a una parte piuttosto che all'altra, essendo sufficiente ma necessario, per quanto riguarda i motivi di diritto, che il giudice indichi sommariamente le ragioni della sua decisione, riferendosi a disposizioni legali, regole professionali o usi commerciali (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 285, m. 2);

che quest'obbligo di motivazione sussiste anche di fronte a un convenuto assente dalla causa, trattandosi del solo mezzo atto a permettere a quest'ultimo di eventualmente impugnare la sentenza con riferimento al merito della causa (Cocchi/ Trezzini, op. cit., ad art. 285, m. 14; ad art. 169, m. 7), rispettivamente a fornire all'autorità di ricorso gli elementi per un'eventuale censura dell'operato del primo giudice circa l'applicazione del diritto e/o la valutazione delle prove (Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordung, 3. ed., § 281 n. 40b);

che alla luce di quanto sopra esposto la sentenza impugnata deve quindi essere dichiarata nulla e gli atti ritornati al giudice di pace supplente affinché proceda a un nuovo giudizio sulla base della documentazione in suo possesso, senza dover riconvocare le parti;

che in virtù dell'art. 142 CPC, la nullità della sentenza (in concreto espressamente comminata dalla legge) dev'essere rilevata d'ufficio, ciò che rende superflua la verifica delle ulteriori censure ricorsuali;

che visto l'esito del gravame e le particolarità della fattispecie, non si prelevano spese né tassa di giustizia e non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia: 1. La sentenza 25 gennaio 2003 del Giudice di pace supplente del circolo __________ è nulla.

  1. Non si prelevano spese, né tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

  2. Intimazione:

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Parole chiave

lack of reasoningnullitydefault judgmentcassationmoral damagesdefinitive objection dismissalremandex officio review