AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2003.30
Data decisione, Autorità:
17.02.2004, CCC
Incarto n.
16.2003.30
Lugano
17 febbraio
2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 25
marzo 2003 presentato nella forma dell'appello da
contro
la sentenza 17 marzo 2003 del Pretore del Distretto di
__________ nella procedura derivante da contratto di lavoro (inc. n.
DI.2003.63) promossa con istanza 27 febbraio 2003 nei confronti di
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di
fr. 4'848.95 oltre interessi del 5% dal 1°
agosto 2002 a titolo di pretese salariali, domanda
parzialmente accolta dal Pretore,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
Con contratto scritto 23 maggio 2001 __________ è stato assunto
dall'impresa di costruzioni __________ in qualità di carpentiere. Il rapporto
di lavoro, che è durato dal 2 luglio 2001 al 30 giugno 2002 (doc. O), era
assoggettato al Contratto nazionale
mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM 2000) e al Contratto
collettivo di lavoro per l'edilizia principale del Cantone Ticino (CCL-TI) che
lo completa e ne costituisce parte integrante (art. 1 CCL).
-
Con istanza 27 febbraio 2003 __________ ha
convenuto in giudizio la __________ per ottenere il pagamento di fr. 4'848.95,
rivendicati quale differenza tra il salario percepito per la durata del
rapporto di lavoro (fr. 4'400.- mensili lordi corrispondenti alla retribuzione
della classe salariale B secondo il CNM 2000, cfr. doc. 1), e quelli previsti
per i lavoratori della classe Q, alla quale
avrebbe dovuto essere attribuito sulla base dei diplomi in suo possesso
(diploma di geometra e attestato post-diploma quale tecnico di cantiere),
ovvero fr. 4'740.- mensili lordi dal 2
luglio 2001 al 31 dicembre 2001, e fr. 4'820.- lordi dal 1° gennaio al 30
giugno 2002. Oltre a questa differenza salariale, egli ha rivendicato il
pagamento dell'importo forfetario di fr. 480.-, nonché la relativa tredicesima,
previsto come adeguamento salariale per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno
2002 nella circolare 10 giugno 2002 della Commissione Paritetica
Cantonale dell'Edilizia e del Genio civile (doc. P). Da ultimo l'istante ha
reclamato il pagamento del saldo residuo sui salari dei mesi di novembre e dicembre
2001, solo parzialmente onorati dalla datrice di lavoro.
-
La
convenuta, che il 4 settembre 2002 ha
versato al dipendente la somma di fr. 1'530.56 (doc. 6) corrispondente alla
differenza tra il salario effettivamente versato (fr. 4'400.- lordi) e quello
di fr. 4'550.- lordi previsto nel contratto di lavoro (doc. B), contesta le
ulteriori pretese salariali dell'istante, rilevando che al momento della
sua assunzione questi non l'avrebbe informata di essere in possesso del diploma
di geometra, diploma che comunque non legittimava la sua retribuzione secondo
la classe Q del CNM 2000 così come evidenziato dalla Commissione Paritetica con
scritto 4 luglio 2002 (doc. 5). Essa contesta inoltre le rivendicazioni
dell'istante riferite ai salari dei mesi di novembre e dicembre 2001, gli
stessi essendo stati proporzionalmente ridotti per l'esecuzione da parte del
lavoratore di un maggior numero di giorni di vacanza rispetto a quelli di sua
spettanza, e per il fatto che nel dicembre 2001 egli avrebbe terminato la sua
attività lavorativa il giorno 16, ottenendo regolare remunerazione sino a tale
data.
-
Con
sentenza 17 marzo 2003 il Pretore, basandosi sulla decisione 4 luglio 2002 della
Commissione Paritetica (doc. 5), che ha riconosciuto all'istante il diritto al
pagamento di un salario mensile lordo di fr. 4'550.- così come da contratto di
lavoro, importo al quale la convenuta ha fatto fronte pagando la relativa
differenza per tutta la durata del rapporto di lavoro (doc. Q), ha respinto la
richiesta dell'istante intesa a riconoscergli l'adeguamento del salario alla
classe Q del CNM 2000. Egli ha anche respinto la richiesta di pagamento del
saldo residuo per il novembre 2001, avendo il lavoratore usufruito di un
maggior numero di giorni di vacanza rispetto a quelli di sua spettanza. Il
primo giudice ha invece accolto l'istanza limitatamente all'importo di fr.
2'287.90 oltre interessi del 5% dal 1° agosto 2002, pari al salario spettante
al lavoratore per il periodo dal 14 al 31 dicembre 2001, durante il quale la
convenuta non ha provato di avergli offerto la possibilità di lavorare.
Con il presente
tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio,
postulandone l'annullamento. Il ricorrente rimprovera al Pretore di non avergli
riconosciuto l'assegnazione alla classe salariale Q nonostante ne fossero dati
i presupposti; egli si duole inoltre del mancato accoglimento della sua pretesa
di fr. 480.- rivendicata quale adeguamento salariale per il periodo dal
1°gennaio al 30 giugno 2002 e sulla quale il pretore non si è neppure espresso.
Nelle sue
osservazioni del 3 aprile 2003 la convenuta ha postulato la reiezione del
ricorso.
- Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere
sussunte tutte le censure ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di
pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata
di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale
una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente
se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la
situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto
certo (DTF 128 I 27 consid. 3b; 127 I 60 consid. 5a).
7.Il
ricorrente contesta innanzi tutto la conclusione del primo giudice che non ha
riconosciuto la sua attribuzione alla classe salariale Q del CNM 2000. Secondo
i combinati disposti di cui agli art. 42 cpv. 1 CNM 2000 e 2 dell'appendice 15 al CNM 2000 (Elenco dei criteri di
classificazione relativo ai livelli salariali A e Q), vengono tra gli altri assegnati a questa classe
salariale i lavoratori diplomati quali muratori, costruttori stradali,
carpentieri, ecc., in possesso di un certificato professionale riconosciuto
dalla CPPS (attestato federale di capacità o attestato estero equipollente) e
con almeno 3 anni di attività sui cantieri svizzeri. Nel caso di specie,
contrariamente a quanto concluso dal Pretore, queste condizioni erano
adempiute, l’istante avendo iniziato la propria attività lavorativa in
Svizzera nel 1998 e i diplomi in suo possesso essendo stati equiparati
dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia a un
attestato federale di capacità (cfr. scritto 18 aprile 2000 doc. E, confermato
dalla Commissione Paritetica il 28 febbraio 2001, doc. I). Ciò tuttavia non
giova al ricorrente.
8.L'assegnazione alla relativa classe
salariale viene effettuata dal datore di lavoro dopo la prima assunzione
nell'impresa (art. 43 cpv. 1 CNM 2000), ciò che presuppone che a quel
momento egli possa disporre di tutte le informazioni necessarie alla qualificazione
del lavoratore, in particolare di quelle relative alla sua formazione professionale.
Spetta quindi al lavoratore informare spontaneamente il datore di lavoro circa
l'esistenza di caratteristiche o capacità sue personali, quali la sua
formazione professionale, che potrebbero risultare determinanti per stabilire
la sua idoneità per l’attività lavorativa richiesta e che rappresentano perciò
il motivo fondamentale della conclusione del contratto di lavoro (Rehbinder,
Berner Kommentar, 1985, n. 32 ad art. 320 CO). Quale corollario di
quest’obbligo generale di informazione vi è quello di fornire indicazioni
veritiere (Favre/ Munoz/ Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2001, n.
2.1 e 2.2 ad art. 320; Rehbinder, op. cit., n. 10 ad art. 320 CO; Streiff/von
Kaenel, Arbeitsvertrag, 5. ed., n. 10 ad art. 320).
-
Nel
caso di specie, al momento della sua assunzione l’istante ha chiaramente contravvenuto
a quest'obbligo di informazione. La sua allegazione secondo la quale in quel
frangente egli avrebbe mostrato alla convenuta il doc. E (cfr. p.to 2 della sua
istanza), è stata da questa contestata (cfr. verbale 10 marzo 2003), senza che
questa contestazione abbia trovato una smentita nelle risultanze istruttorie.
Dalle stesse è al contrario emerso che il 18 ottobre 2001, ovvero dopo
l'assunzione, la convenuta non era ancora al corrente del fatto che l'istante
fosse in possesso di un diploma quale operaio qualificato (doc. 1, 4 e 8),
attestato che le è stato consegnato solo successivamente (cfr. scritto 24
ottobre 2002 di cui al doc. 2). La violazione dell'obbligo di informazione che
compete al lavoratore è ancor più grave nel caso concreto, poiché questi
conosceva perfettamente l'importanza dei dati relativi alla sua formazione professionale
per la sua classificazione salariale, avendo già sollevato questo problema con
il precedente datore di lavoro (cfr. doc. D, H e L). Il fatto quindi di non
aver tempestivamente informato la convenuta di essere in possesso del diploma
di geometra, impedendo se del caso a quest'ultima di rinunciare alla sua
assunzione qualora non fosse stata interessata a impiegare un operaio
qualificato, costituisce un comportamento contrario alle regole della buona
fede che non merita di essere tutelato. Per questi motivi, la conclusione del
Pretore, che ha negato all'istante il diritto alla retribuzione secondo la
classe salariale Q, ancorché per motivi diversi da quelli indicati dal primo
giudice, non può essere considerata arbitraria, l'arbitrio potendo essere
riferito solo al risultato della decisione ma non ai motivi che ne stanno alla
base (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, art. 327, m. 14). Su questo punto il ricorso
deve quindi essere respinto.
-
Quanto
all'importo di fr. 480.- rivendicato dall'istante a titolo di adeguamento
salariale per il 2002, a prescindere dalla violazione dell'art. 86 CPC da parte
del primo giudice, che ha omesso di esprimersi su questa pretesa, la stessa
doveva essere accolta già solo per il fatto che in prima sede la convenuta non
l'ha contestata (art. 170 cpv. 2 CPC). L’opposizione alla pretesa dell'istante
formulata dalla convenuta in questa sede è tardiva, l’art. 321 cpv. 1 lett. b
CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o
eccezioni. La richiesta è peraltro giustificata sulla base della circolare 10
giugno 2002 della Commissione Paritetica, secondo la quale il datore di lavoro
è tenuto al pagamento di un importo forfetario di fr. 480.- a compenso dell'aumento
dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 (cfr. p.to 3.1 della circolare doc. P),
periodo durante il quale l'istante era ancora alle dipendenze della convenuta,
ossequiando così anche la condizione posta al punto 4.1 della stessa circolare,
che prevede il versamento di quest'importo ai lavoratori assoggettati al CNM
che al 1° luglio 2002 avevano un rapporto di lavoro che durava da almeno 6 mesi
(cfr. p).
-
Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di
cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC là dove il Pretore non ha riconosciuto
all'istante il diritto al pagamento dell'adeguamento salariale per il 2002,
deve essere parzialmente accolto. Accogliendo il
ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, si
impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con il conseguente riconoscimento
al lavoratore dell'importo di fr. 480.- oltre alla tredicesima (fr. 39.89, cfr.
conteggio di cui al doc. R non contestato dalla convenuta) e agli interessi del
5% dal 1° agosto 2002.
Nel caso concreto il grado di soccombenza delle parti per entrambe le sedi
processuali comporta la compensazione delle ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 417 cpv. 1 lett. e CPC
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 25 marzo 2003 di __________ è parzialmente
accolto.
Di
conseguenza la sentenza 17 marzo 2003 del Pretore del distretto di __________, limitatamente
al dispositivo n. 1, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
- In parziale accoglimento
dell'istanza la ditta __________
è condannata a versare a __________ la somma di fr.
2'807.80 lordi oltre interessi del 5% dal
1° agosto 2002.
II. Il
presente giudizio è esente da tassa e spese. Le ripetibili sono compensate.
III. Intimazione:
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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