Appeal struck out for non-payment of advance costs

16.2003.21Altro tribunale14 apr 2003Dismissed

Sintesi

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal dealt with an appeal against a 24 February 2003 decision of the Lugano District Magistrate in summary debt-enforcement and bankruptcy proceedings. After ordering an advance on costs of CHF 150 and warning that non-payment would lead to striking the appeal, the court noted that the deadline expired unused. It therefore struck the appeal from the roll and charged the appellant with the costs of the cassation proceedings, set at CHF 50.

Regest

Art. 312 CPC; failure to pay the advance on costs after warning: where the appellant is given a deadline to deposit the required advance on costs under threat of procedural default and the deadline expires without payment, the court may strike the appeal from the roll. The consequence follows automatically from the unfulfilled order once the warning has been duly issued; the proceedings are thus terminated without examination of the merits. Court costs may be charged to the defaulting appellant (consid. not specified).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2003.21

Data decisione, Autorità: 14.04.2003, CCC

Incarto n. 16.2003.21

Lugano 14 aprile 2003/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

visto il ricorso 7 marzo 2003 presentato da


(patrocinata dallo studio legale __________)

Contro

la decisione 24 febbraio 2003 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti promossa da



(entrambi patrocinati dall'avv. __________)

richiamata la diffida 11 marzo 2003 del presidente di questa Camera mediante la quale alla ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 3 aprile 2003 per effettuare sul c.c.p. 69–10370–9 del Tribunale d’appello –introiti AGITI– un deposito di fr. 150.– a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;

preso atto come il termine in questione sia infruttuosamente trascorso;

decreta 1. Il ricorso 7 marzo 2003 di __________, avverso la decisione 24 febbraio 2003 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.

  1. Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 50.– sono poste a carico della ricorrente.

  2. Intimazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale di appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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