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Numero d'incarto:
16.2003.2
Data decisione, Autorità:
14.07.2003, CCC
Incarto n.
16.2003.2
Lugano
14 luglio
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 16
gennaio 2003 presentato da
contro
la sentenza 9 dicembre 2002 del Giudice di pace del
circolo della Navegna nella causa civile inappellabile promossa con istanza 21
novembre 2002 da
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di
fr. 384.15 oltre accessori, nonché il
rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UEF di Locarno, domande
accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 21 novembre 2002 la __________ ha convenuto in
giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 384.15 a saldo
della fattura emessa il 5 marzo 2002 per interventi di riparazione eseguiti sul
veicolo di quest'ultima (doc. C);
che
all'udienza di discussione è comparsa unicamente la parte istante che ha
confermato la propria pretesa;
che con
il querelato giudizio il giudice di pace, ritenendo sufficientemente comprovato
il credito dell'istante sulla base della documentazione prodotta, ha accolto
l'istanza;
che con
il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto
sospensivo, __________ insorge contro il predetto giudizio, postulandone
l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. e
CPC;
che al
ricorso l'istante non ha formulato osservazioni;
che
giusta l'art. 327 lett. e CPC, una sentenza del giudice di pace o del pretore
può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le
proprie ragioni;
che
la ricorrente, citata a comparire lunedì 9 dicembre 2002 per la discussione
dell'istanza, aveva dapprima inviato uno scritto interlocutorio al giudice (Attendo
sua risposta) con cui riteneva l'istanza priva d'oggetto a dipendenza
dell'avvenuto pagamento da parte sua dell'importo richiesto da controparte;
che
successivamente, giovedì 5 dicembre 2002, nell'imminenza dell'udienza, il
giudice di pace - rispondendo alla convenuta per posta elettronica - le ha
comunicato la possibilità di esporre la proprie argomentazioni alla
discussione, concludendo: L'aspetto dunque lunedì (doc. 3 della
giudicatura);
che
negli atti del giudice si trovano tre ulteriori messaggi di posta elettronica
dello stesso giorno: con il primo la convenuta insisteva sull'inutilità della
causa e comunicava al giudice di pace l’intenzione di non partecipare
all'udienza (doc. 4); con il secondo, essa chiedeva il rinvio dell'udienza,
informando il giudice sulle possibili date (doc. 5); e con il terzo, il giudice
concludeva: Veda Lei se presentarsi o no (doc. 6);
che,
in apparente contrasto con il testo di quest'ultimo messaggio, il giudice di
pace nella sentenza ha indicato di essere stato assente nei giorni 5 (sic
!) e 6 dicembre e di non avere pertanto potuto prendere atto della richiesta
di rinvio trasmessagli per e-mail nel tardo pomeriggio del 5.12.2002;
che
la ricorrente sostiene il giudice di pace non avendo evaso la sua domanda di rinvio,
ha violato il suo diritto di essere sentita (art. 29
cpv. 2 Cost);
che a
prescindere da ogni considerazione sull'opportunità, per il giudice, di
intrattenere corrispondenza con una parte del processo nella forma adottata in
concreto, la censura in esame non può essere ammessa;
che,
innanzitutto, un'istanza di rinvio dell’udienza (che, come sostiene la
ricorrente, esige una decisione del giudice) è una domanda processuale la cui
presentazione, se non avviene nel corso di un'udienza, è legata alla forma
scritta (art. 92 cpv. 1 CPC);
che tale
forma sottintende la firma della parte o del suo rappresentante, non foss'altro
per una questione d'identità del richiedente;
che la
forma della posta elettronica non corrisponde a tale requisito, sicché lo
scritto in questione non può essere considerato alla stregua di una valida
domanda processuale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, n. 353 ad art. 92 CPC,);
che
nemmeno vi era un caso di urgenza tale da giustificare un diverso modo d'agire,
in particolare non rispettoso della forma prevista (Cocchi/Trezzini, op.
cit., n. 1 ad art. 136 CPC);
che,
comunque sia, il rinvio di un'udienza sulla base dell’art. 136 cpv. 1 CPC,
ammissibile solo per gravi motivi (malattia, infortunio, servizio militare,
impegni parlamentari o comparsa davanti ad altro tribunale), deve essere
chiesto tempestivamente;
che in
concreto (pur prescindendo dall'ultimo messaggio 5 dicembre, inviatole dal
giudice), la ricorrente non può sostenere, a fronte delle sue precedenti prese
di posizione, di aver chiesto il rinvio a tempo debito, tanto meno si pensa che
fra l'invio della sue richiesta di giovedì 5 dicembre alle 17.30 e il giorno
dell'udienza intercorreva un solo giorno feriale (cfr. CCC 22 novembre
1995 in re B.R. SA c/ Fondazione P.);
che tale
ritardo impediva al giudice di determinarsi sulla domanda e di eventualmente
notificare alle parti il rinvio dell'udienza (Cocchi/ Trezzini,
op. cit., n. 7 ad art. 136 CPC);
che, in
definitiva, non v'è motivo per accogliere il ricorso;
che tasse
e spese sono poste a carico della ricorrente (art. 148 cpv. 1 CPC);
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
-
Il
ricorso per cassazione 16 gennaio 2003 __________ è respinto.
-
Le
spese e la tassa di giustizia, in complessivi fr. 80.-, anticipati dalla
ricorrente, restano a suo carico.
Intimazione a:
__________.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo della Navegna.
Per la Camera di cassazione
civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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