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Numero d'incarto:
16.2003.14
Data decisione, Autorità:
21.02.2003, CCC
Incarto n.
16.2003.14
Lugano
21 febbraio
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 12 febbraio 2003
presentato da
Contro
la sentenza 7
febbraio 2003 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a
procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 17
dicembre 2002 nei confronti di
patr. dall'avv. __________
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto
dell'opposizione interposta dalla convenuta al
PE n. __________dell'UEF di Locarno, domanda
respinta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che
con istanza 17 dicembre 2002 __________ ha chiesto il rigetto provvisorio
dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole
per l'incasso di fr. 4'940.20 rivendicati a titolo di penale per il mancato
adempimento del contratto di compravendita stipulato tra le parti il 10 marzo
2002 e avente per oggetto la vendita alla convenuta di un veicolo;
che
a valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto il menzionato
contratto di compravendita;
che
l'escussa, sola parte presente al contraddittorio, si è opposta all'istanza
contestando la qualifica di valido riconoscimento di debito del contratto di
compravendita, non essendoci stata da parte dell'istante la consegna del
veicolo entro il termine pattuito (fine maggio 2000) e neppure successivamente;
che
con sentenza 7 febbraio 2003 il pretore ha respinto l'istanza non riconoscendo
al contratto di compravendita la qualifica di valido riconoscimento di debito,
non avendo l'istante dimostrato la mora dell'acquirente, ovvero la rinuncia
dell'escussa alla consegna del veicolo, condizione questa prevista per
l'esigibilità della penale posta in esecuzione (cfr. punto 6 del contratto di
compravendita);
che
con scritto 12 febbraio 2003 __________ ha espresso la propria intenzione di
impugnare il predetto giudizio;
che
secondo l’art. 97 n. 4 CPC il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di
causa se esistono -rispettivamente se sono esistiti- i presupposti processuali
tra i quali la capacità delle parti e la legittimazione dei loro
rappresentanti;
che
trattandosi di una persona giuridica, questa agisce per mezzo dei membri del
consiglio d’amministrazione (organi formali) o di coloro che di fatto
partecipano in maniera determinante alla formazione della volontà sociale
(organi di fatto; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 64, m. 11);
che nella
fattispecie, dalle risultanze del Registro di commercio è emerso che i firmatari
dell’istanza, che hanno pure sottoscritto il ricorso __________ e __________,
non sono legittimati a vincolare la ditta __________ non trattandosi di organi
della stessa (__________non è neppure menzionato a Registro di commercio,
mentre __________ vi è iscritto come titolare di procura collettiva a due);
che pur
tenendo conto del fatto che il giudice esamina la rappresentanza processuale
solo in caso di dubbio, dubbio che in concreto nessuno ha sollevato, non si può
fare astrazione dal fatto che, trattandosi di un presupposto processuale, la
sua assenza può essere rilevata in ogni stadio di causa, quindi anche in sede
ricorsuale (Cocchi/Trezzini, op.cit., ad art. 142, m. 3 e 4);
che gli
atti di procedura sono nulli se difettano di un presupposto processuale (art.
142 cpv. 1 lett. a CPC);
che in
virtù dell’art. 142 cpv. 2 CPC questa Camera non può far altro che constatare
la nullità dell’istanza 17 dicembre 2002 siccome sottoscritta da persone prive
di legittimazione alla rappresentanza: ne consegue la nullità di ogni atto
successivo, compresa la sentenza e, per gli stessi motivi, il ricorso;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per
cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera
può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica
alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o
manifestamente infondato;
che
comunque lo scritto 12 febbraio 2003 di __________ non avrebbe costituito
valido ricorso in cassazione poiché non adempie i presupposti dell'art. 329
CPC, in particolare non espone i motivi di fatto e di diritto, né precisa il
motivo di cassazione invocato, e quindi l'impugnazione avrebbe dovuto essere
dichiarata irricevibile;
che
le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia:
-
L’istanza
17 dicembre 2002 di __________ è dichiarata nulla e, con essa, tutti
gli atti di procedura successivi, compresa la sentenza 7 febbraio 2003 del
Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico
della ricorrente.
-
Intimazione
a:
–
__________.
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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