AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2003.13
Data decisione, Autorità:
09.09.2003, CCC
Incarto n.
16.2003.13
Lugano
9 settembre
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 27
gennaio 2003 presentato da
patr. dall'avv. __________
contro
la sentenza 8 gennaio 2003 del Giudice di pace del
circolo di Balerna nella causa di accertamento promossa con istanza 10
settembre 2002 nei confronti di
patr.
dall'avv. __________
con la quale l'istante ha chiesto l'accertamento
dell'inesistenza del debito di fr. 1'395.-
oltre accessori di cui al PE n. __________
dell'UEF di Mendrisio fattole notificare dal
convenuto il 23 agosto 2002, postulando nel
contempo la condanna di quest’ultimo al
pagamento di fr. 198.- oltre accessori, domande
respinte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
Con
istanza del 10 settembre 2002 __________ ha chiesto che venisse accertata
l'inesistenza del debito di fr. 1'395.- oltre interessi, oggetto del PE n.
__________ dell'UEF di Mendrisio fattole notificare da __________, con conseguente
annullamento della procedura esecutiva. A mente dell'istante la somma
rivendicata dal convenuto, al quale sostiene aver commissionato per conto della
ditta __________ la fornitura di un personal computer con relativo sistema
operativo Windows 2000 e software Office nonché di un monitor (doc. A-D), non è
dovuta, avendo le parti deciso di comune accordo di rescindere il contratto a
dipendenza dei difetti che presentava la merce fornita, con conseguente
restituzione delle reciproche prestazioni. In questo senso, avendo la ditta
__________ proceduto alla restituzione di quanto fornitole da __________, nulla
è più dovuto a quest'ultimo, che se del caso ha eseguito prestazioni non
richieste e quindi non soggette a remunerazione. L'istante ha inoltre chiesto la
condanna di __________ al pagamento di fr. 198.-, corrispondenti al prezzo del
sistema operativo Windows 2000 versatogli e da questi trattenuto nonostante
l'annullamento del contratto di cui si è detto e l'avvenuta restituzione a
quest’ultimo del materiale fornito (doc. B).
-
Il
convenuto si è opposto all'istanza sostenendo la legittimità del suo credito,
rivendicato nei confronti di chi gli ha ordinato la merce, ovvero l'istante che
ha sempre agito a titolo personale e non in qualità di rappresentante della
ditta __________. Con riferimento all’importo posto in esecuzione, e per il
quale ha chiesto al giudice di pace il rigetto definitivo dell’opposizione, il
convenuto ha precisato che si tratta della richiesta di pagamento di un
programma di statistica commissionatogli dall’istante (fr. 1'225.-, doc. 15),
oltre a fr. 100.- per il modem che secondo il convenuto sarebbe stato asportato
dal PC restituitogli (cfr. doc. 14) e fr. 70.- per il tempo impiegato per il
trasferimento dei dati dal vecchio PC (cfr. doc. 14). In merito alla pretesa di
fr. 198.- fatta valere nei suoi confronti, egli l'ha contestata avendovi
l'istante espressamente rinunciato come risulta dallo scritto 26 luglio 2002
del suo rappresentante, __________.
-
Le argomentazioni difensive del convenuto sono state contestate
dall’istante, in particolare quella secondo la quale ella gli avrebbe richiesto
l’elaborazione di un programma di statistica, intervento che secondo lei il
convenuto avrebbe eseguito di sua iniziativa; contestata è pure la richiesta di
pagamento del modem che sarebbe stato restituito unitamente al PC, nonché
quella di fr. 70.- per il trasferimento dei dati.
-
Con
il querelato giudizio il giudice di pace, basandosi sulle prove documentali
dalle quali ha dedotto l'esistenza di un rapporto contrattuale tra il convenuto
e l'istante medesima, ha concluso all'integrale reiezione dell'istanza, non
avendo quest'ultima provato l'inesistenza del credito rivendicato da
controparte, rispettivamente la fondatezza della sua richiesta di pagamento di
fr. 198.-, alla quale aveva precedentemente rinunciato.
-
Con
il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio,
postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC. La ricorrente si duole essenzialmente della lesione del suo
diritto di essere sentita per il fatto che il giudice di pace non avrebbe
proceduto all'assunzione del teste da lei proposto nella persona di __________,
ciò che le ha di fatto impedito di provare l'inesistenza del credito
rivendicato da controparte, rispettivamente la sua carenza di legittimazione
passiva non avendo ella agito a titolo personale bensì in qualità di
rappresentante della ditta __________, alla quale il convenuto doveva se del caso
rivolgersi. A titolo abbondanziale la ricorrente rileva comunque che anche un
eventuale credito nei confronti di questa società sarebbe inesistente, a
dipendenza dell'avvenuto annullamento consensuale del contratto.
Con
osservazioni 26 febbraio 2003 la controparte postula la reiezione del ricorso.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può
essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una
decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di
un diritto certo (DTF 128 I 27 consid. 3b; 127 I 60 consid. 5a).
-
La ricorrente, pur avendo basato il suo ricorso sul titolo di
cassazione di cui alla lettera g. dell'art. 327 CPC, si duole essenzialmente
della lesione del suo diritto di essere sentita a dipendenza della mancata
assunzione da parte del giudice di pace del teste __________ da lei proposto
con l'istanza, motivo di cassazione espressamente previsto all'art. 327 lett. e
CPC, secondo il quale deve essere annullato il giudizio di un giudice di pace o
di un pretore se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie
ragioni. Questo motivo di cassazione si fonda sul rispetto della norma
costituzionale di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost che garantisce alle parti il
diritto di essere sentite, in cui non rientra solo il diritto alla parola e la
possibilità di prendere posizione sulle argomentazioni e contestazioni
sollevate dalla controparte, ma anche l’obbligo per il giudice di chiarire ogni
contestazione, senza rifiutare ingiustamente i mezzi di prova offerti e
motivando la propria decisione (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile
ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, m. 12 ad art. 327).
-
Per
quanto attiene alla mancata assunzione da parte del giudice di pace della prova
proposta dall'istante, ovvero dell'audizione del teste __________, che peraltro
ha presenziato all'udienza unitamente all'istante, va rilevato che la semplice
indicazione delle prove nell'istanza non comporta alcun obbligo di assunzione
da parte del giudice. È infatti all'udienza che le parti devono notificare i
mezzi di prova di cui intendono valersi, poiché è in quella sede che esse si
spiegano oralmente, espongono i fatti e le loro ragioni, propongono le domande
e producono i documenti che non fossero già stati allegati con l’istanza (art.
294 cpv. 2 CPC; Cocchi/Trezzini, op.cit., n. 782 ad art. 294). Nel caso
concreto, all'udienza di discussione del 14 febbraio 2003 l'istante si è
limitata a riconfermare la propria domanda, rinunciando quindi implicitamente a
valersi delle prove indicate nel suo allegato introduttivo. Come detto, la
semplice indicazione posta in calce a ogni capoverso dell'istanza, non vale
quale formale proposta di prova, ritenuto che i mezzi di prova che figurano
negli allegati scritti necessitano di un'esplicita conferma, rappresentando
nella sede scritta soltanto una preannunciazione dei mezzi di difesa
della parte (Cocchi/Trezzini, op.cit., ibidem). La censura ricorsuale appare
quindi del tutto infondata anche perché l'istante medesima, sottoscrivendo il
verbale d'udienza senza nulla eccepire, ha dato il suo consenso a che il
giudice procedesse all'emanazione della sentenza, dimostrando così di ritenere
ultimata l'istruttoria (cfr. verbale di udienza, pag. 9).
La richiesta intesa al pagamento di fr.
198.- non può essere esaminata, non avendo la ricorrente formulato nessuna
specifica censura nei confronti della sentenza del primo giudice, che deve
quindi essere confermata anche su questo punto.
- Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo
di cassazione, deve essere respinto.
Tasse,
spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art.
148 CPC e la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 27 gennaio 2003 di __________ è respinto.
- Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 100.-
b) spese
fr. 20.-
T o t a l
e fr. 120.-
già
anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere
alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione
a:
__________.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster