AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2003.115
Data decisione, Autorità:
14.01.2004, CCC
Incarto n.
16.2003.115
Lugano
14 gennaio
2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22
dicembre 2003 presentato da
Stato del Cantone Ticino
rappr. dall'Ufficio esazione e condoni,
Bellinzona
contro
la sentenza 19 dicembre 2003 del Giudice di pace del
circolo __________, nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione
(inc. n. 177-2003) promossa con istanza 23 ottobre 2003 nei confronti di
con la
quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta dall’escussa al PE no. __________ dell’UEF di __________, domanda
respinta dal giudice di pace,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 23 ottobre 2003 lo Stato del Cantone Ticino, rappresentato dall'Ufficio
esazione e condoni, ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta dalla __________ Sagl al precetto esecutivo sopra menzionato,
notificatole per l’incasso di fr. 200.- corrispondenti alla multa disciplinare
inflittale con risoluzione 7 marzo 2002 dell'Ufficio di tassazione delle persone
giuridiche di Bellinzona per non aver consegnato una dichiarazione valevole
per l'imposta cantonale e per l'imposta federale diretta 2000, oltre alle
tasse di diffida di fr. 60.- e alle spese esecutive, decisione prodotta a
valere quale titolo esecutivo;
che
con sentenza 19 dicembre 2003 il giudice di pace ha respinto l'istanza non essendovi
identità tra il debitore indicato nel PE (__________Sagl) e quello al quale è
stato notificato il PE (Ursula Richner, persona estranea alla società e non
organo della stessa);
che
con il presente tempestivo gravame lo Stato del Cantone Ticino è insorto contro
il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di
cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: il ricorrente rimprovera al primo
giudice di avere esaminato la regolarità della notifica del PE nonostante la
questione esulasse dalle sue competenze e nonostante l'assenza di qualsiasi
pregiudizio per la parte convenuta, che ha potuto interporre tempestiva
opposizione al PE;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove;
che
nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta
d’ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede
tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere
esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80);
che
simile carattere è riconosciuto, oltre alle sentenze, anche alle decisioni
delle autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto
pubblico in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive (art.
80 cpv. 2 cifra 3 LEF);
che
nel nostro Cantone simile parificazione è prevista per le decisioni definitive
di autorità amministrative e giudiziarie cantonali, comunali o d’altra natura
riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico (art. 28 LALEF);
che per poter giustificare il rigetto definitivo
dell'opposizione la richiesta di pagamento dell'ente pubblico deve essere
oggetto di una decisione, ossia di un provvedimento adottato dall'autorità
"iure imperii", in un caso concreto, inteso a costituire, modificare
o sopprimere diritti e obblighi dell'amministratore fondati sul diritto pubblico
o per accertarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione (cfr. art. 55 cpv. 1
LPAmm; RDAT II–1994, n. 8 e 16; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, Lugano, 1997, n. 4 ad art. 1 LPAmm; Scolari, Diritto amministrativo,
Parte generale, n. 200; Staehelin, op. cit., n. 112, 116 e 119 ad art. 80);
che
questa decisione deve inoltre aver assunto carattere definitivo, nel senso che
contro la medesima non deve essere più proponibile un rimedio di diritto
ordinario (Staehelin, op. cit., n. 110 e 111 ad art. 80), ciò che presuppone la
sua regolare notifica al destinatario (Staehelin, op. cit., n. 124 ad art. 80;
Panchaud/ Caprez, La mainlevée de l'opposition, 1980, § 133 n. 8);
che
nel caso di specie, al momento della notifica della decisione di multa 7 marzo
2002 alla società __________ Sagl, quest'ultima era priva di organi, l'unico
socio gerente della società, __________, essendo infatti deceduto il 30
settembre 2001;
che
a questo proposito va rilevato che alla persona giuridica priva degli organi, e
quindi priva della capacità di agire (art. 54 CC; Huguenin, Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch I, 2002, n. 3 ad art. 54/55), deve essere nominato un curatore
a opera dell'autorità tutoria competente (art. 393 cifra 4 CC; Montavon, Droit
et pratique de la Sarl, 1996, pag. 382; Langenegger, Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch I, 2002, n. 16 ad art. 392);
che
trattandosi di una persona giuridica, occorre riferirsi all'istituto della
curatela solo in caso di necessità, ovvero quando nessuno può occuparsi della
gestione della società, come era il caso in concreto per il decesso dell'unico
socio gerente (Huguenin, op. cit., n. 5 ad art. 54/55; Langenegger, op. cit.,
n. 17 ad art. 392);
che
in simile evenienza spetterà al curatore intervenire affinché gli organi
vengano ripristinati o la persona giuridica venga liquidata (art. 775 cpv. 2
CO; Langenegger, op. cit., n. 18 ad art. 392);
che nel caso concreto, non
risulta che alla società convenuta, priva degli organi dal 30 settembre 2001,
sia stato nominato un rappresentante, ragione per la quale il semplice invio
della decisione di multa al recapito postale di quest'ultima non può essere
considerato quale valida notifica della stessa, tale da permetterne il suo
passaggio in giudicato;
che
pertanto la decisione impugnata, che ha respinto la domanda di rigetto dell'opposizione,
non può essere considerata arbitraria, ritenuto che l'arbitrio può essere riferito
unicamente al risultato e non ai motivi che stanno alla base della decisione
(Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 327, m. 14);
che
a dipendenza dell'assenza di un rappresentante della convenuta e nell'attesa
dell'eventuale nomina di un curatore ai sensi dell'art. 393 cifra 4 CC, la
presente decisione viene notificata alla Commissione tutoria regionale 12 con
sede a __________ (territorialmente competente a dipendenza della sede della
convenuta a __________);
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente
infondato;
che
le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 22 dicembre 2003 dello Stato del Cantone
Ticino è respinto.
- Tasse
e spese per il presente giudizio, per complessivi
fr. 100.-, sono poste a
carico del ricorrente.
- Intimazione a:
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster