AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
16.2003.113
Data decisione, Autorità:
30.07.2004, CCC
Incarto n.
16.2003.113
Lugano
30 luglio 2004/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22
dicembre 2003 presentato da
_RICO1
contro
la sentenza 10 dicembre 2003 del Pretore della
giurisdizione di Locarno-Campagna, nella causa a procedura speciale in materia
di contratto di lavoro (inc. n. CL.2003. 00005) promossa con istanza 26
febbraio 2003 da
_CON1
con la
quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 4'468.70 oltre interessi,
domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
__________ è stata assunta dall'__________. __________ _RICO1i in qualità di
segretaria dal 1° agosto 1998 per uno stipendio mensile lordo di fr. 3'500.-.
Il contratto è stato disdetto dal datore di lavoro il 24 agosto 1999 per il successivo
31 ottobre, disdetta che a causa della malattia della dipendente dal 20 settembre
al 30 novembre 1999, ha esplicato i suoi effetti per il 31 gennaio 2000, data
sino alla quale la lavoratrice ha fatto valere le sue pretese salariali. Con
sentenza del 4 luglio 2001 il Segretario assessore della Pretura della
giurisdizione di Locarno-Città, adito dalla lavoratrice, ha riconosciuto a
costei il diritto al pagamento del salario per i mesi di dicembre 1999 e gennaio
2000 (fr. 7'000.- lordi, pari a fr. 6'351.10 netti) oltre alla quota parte di
tredicesima per il 1999 e il 2000 (fr. 583.20 lordi). Avendo l’interessata
percepito per i mesi di dicembre 1999 e gennaio 2000 fr. 4'468.70 netti a
titolo di indennità dalla _CON1), il Segretario assessore ha ritenuto che la
pretesa spettasse a quest'ultima in virtù della cessione legale di cui all'art.
29 LADI e non alla dipendente, alla quale ha quindi negato la legittimazione attiva
per la rivendicazione di quest'importo. In conclusione egli ha condannato
__________. __________ _RICO1 a pagare a __________ __________ fr. 1'882.40
netti a titolo di salario e fr. 583.20 lordi a titolo di tredicesima, mentre ha
respinto tutte le pretese opposte in compensazione dal datore di lavoro (fr.
1'458.- per un'eccedenza di vacanze di cui avrebbe beneficiato la dipendente a
dipendenza dei giorni di malattia effettuati nel 1998 e 1999, fr. 233.- pari al
20 % del salario che la lavoratrice avrebbe percepito per dieci giorni di
malattia nel mese di agosto 1999 durante i quali le è stato versato il 100% del
salario anziché l'80%, e fr. 7'000.- a titolo di risarcimento danni, avendo
dovuto assumere una segretaria in sostituzione), siccome fatte valere
tardivamente e non comprovate.
-
Con
istanza 26 febbraio 2003 l'_CON1 ha convenuto in giudizio __________.
__________ _RICO1i per ottenere la restituzione dell'importo di fr. 4'468.70
versato a __________ __________ a titolo di indennità di disoccupazione per i
mesi di dicembre 1999 (doc. A) e gennaio 2000 (doc. B). Il convenuto si è
opposto all'istanza contestando le pretese della lavoratrice di cui l'istante
sarebbe cessionaria, in particolare quella di fr. 688.- per una differenza di
salario rivendicata per il 1999, quella di fr. 291.60 a titolo di tredicesima
per il 2000 e quelle di fr. 933.- per presunte ore di lavoro straordinario
effettuate nel 2000 siccome non comprovate. Egli determina al 10 gennaio 2000,
e non al 31 gennaio, la cessazione degli effetti del contratto, ragione per la
quale l'eventuale credito dell'istante ammonterebbe a fr. 2'351.65, ai quali
oppone in compensazione un suo credito di fr. 1'458.- lordi (ridotto in sede di
conclusioni a fr. 1'163.95 netti) per i giorni di vacanza in eccedenza di cui
avrebbe beneficiato la lavoratrice nel 1998 e 1999 a dipendenza delle sue
assenze per malattia (art. 329b CO) e fr. 233.30 per il salario in eccedenza
versatole nel mese di agosto 1999 durante il periodo di malattia, con un
eventuale saldo residuo a favore dell'istante di fr. 954.40. Dal canto suo
l'istante ha contestato le pretese opposte in compensazione dal convenuto, in
particolare quella relativa al godimento di giorni di vacanza in eccedenza,
sollevando l'eccezione di cosa giudicata, le stesse essendo già state esaminate
e respinte con sentenza 4 luglio 2001.
-
Statuendo
il 10 dicembre 2003, il Pretore, respinta preliminarmente l'eccezione di cosa
giudicata sollevata dall'istante con riferimento alla sentenza 4 luglio 2001
non potendo questi prevalersi di un giudizio al quale non era parte, ha accolto
l'istanza per fr. 4'468.70 oltre interessi del 5% dal 4 luglio 2001. Accertata
la conclusione del rapporto di lavoro tra il convenuto e la sua ex dipendente
per il 31 gennaio 2000, il primo giudice ha riconosciuto all'istante il diritto
alla restituzione delle indennità versate alla sua affiliata nei mesi di
dicembre 1999 e gennaio 2000, mentre ha respinto le pretese opposte in
compensazione dal convenuto, non avendo questi provato che la lavoratrice
avrebbe goduto di giorni di vacanza in eccedenza. Egli ha inoltre respinto la
richiesta di restituzione del 20% del salario pagato durante la malattia della
lavoratrice nel mese di agosto 1999 (dal 1° al 10 agosto), il datore di lavoro
avendo semplicemente pagato il dovuto.
-
Con il presente tempestivo gravame __________. __________ _RICO1 è
insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del
titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera
al Pretore di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, non
ritenendo provato il credito opposto in compensazione nonostante questo non sia
stato contestato dalla controparte, la quale non ha negato l'esecuzione da
parte di __________ __________ di tutte le vacanze di sua spettanza nel 1998 e
-
Ritiene pertanto che nella misura in cui la lavoratrice è stata assente
dal lavoro per malattia per 90 giorni nel 1999, si giustifica la riduzione
delle vacanze sulla base dell'art. 329b CO, per un totale di 11 giorni, pari a
fr. 1'163.95 netti, ai quali vanno aggiunti fr. 233.30 per il salario versato
in eccedenza durante i dieci giorni di malattia nel mese di agosto 1999 durante
i quali la lavoratrice aveva diritto solo all'80% del salario sulla base
dell'art. 324b cpv. 1 CO, norma che il Pretore ha erroneamente omesso di
applicare, di modo che l'istante può rivendicare al massimo la restituzione di
fr. 3'071.35.
Al
ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta
(o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta
da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128
I 27 consid. 3b; 127 I 60 consid. 5a).
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L’istante
è legittimata a promuovere la presente azione in virtù dell’art. 29 cpv. 2 LADI
secondo il quale, con il pagamento delle prestazioni al lavoratore le pretese
di quest’ultimo nei confronti del suo datore di lavoro passano alla cassa, che
è legittimata a rivendicarle direttamente nei confronti del datore di lavoro
(ZBJV 1991, pag. 301 segg.; SJ 1987 pag. 558).
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Al
convenuto deve essere riconosciuto il diritto di riproporre anche nei confronti
della qui istante l’eccezione di compensazione già proposta nei confronti della
sua ex dipendente intesa a dimostrare la parziale inesistenza del credito fatto
valere in giudizio dall'istante (cfr. I Corte civile del TF sentenza 3 novembre
1998 in re C./O.F.SA).
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Il
ricorrente contesta l'accertamento del primo giudice secondo il quale egli non avrebbe
provato la sua pretesa sull'avvenuto pagamento di un maggior numero di vacanze
rispetto a quelle alle quali avrebbe avuto diritto la sua ex collaboratrice a dipendenza
delle sue assenze per malattia nel 1999, non contestate dall'istante. La
censura in quanto tale non è sprovvista di fondamento, ritenuto che la
contestazione del convenuto non era riferita all'effettivo godimento da parte
della lavoratrice di un maggior numero di vacanze rispetto a quelle di sua
spettanza, bensì alla mancata applicazione da parte del primo giudice dell'art.
329b cpv. 2 CO.
-
Secondo
l'art. 329b cpv. 1 CO se nel corso di un anno di lavoro il lavoratore è impedito
per propria colpa di lavorare complessivamente per più di un mese, il datore di
lavoro può ridurgli la durata delle vacanze di un dodicesimo per ogni mese
completo di assenza dal lavoro; se l’impedimento non dura complessivamente più
di un mese nel corso di un anno di lavoro ed è causato da motivi inerenti alla
persona del lavoratore, come malattia, infortunio, adempimento d’un obbligo
legale, esercizio d’una funzione pubblica o congedo giovanile, senza che vi sia
colpa da parte sua, il datore di lavoro non ha diritto di ridurre la durata
delle vacanze (cpv. 2). La giurisprudenza ha interpretato questa norma nel
senso che, in caso di assenza dovuta a colpa del dipendente, la riduzione delle
ferie subentra dopo il primo mese, mentre nel caso di assenza non dovuta a sua
colpa, la riduzione avverrà soltanto dopo il secondo mese (Rehbinder, Berner
Kommentar, n. 2 ad art. 329b CO; Streiff/von Känel, Arbeitsvertrag, 5. ed.,
1992, n. 2 ad art. 329b CO), ritenuto inoltre che in caso di più assenze nel
corso dello stesso anno le medesime devono essere cumulate (Cerottini, Le droit
aux vacances, Losanna 2001, pag. 122); se l’assenza supera il mese, due rispettivamente
tre mesi -a dipendenza delle tre ipotesi indicate sopra- si impone una
riduzione delle vacanze nella misura di un dodicesimo per ogni ulteriore mese
iniziato (Rehbinder, op. cit., ibidem). Scopo della norma è di permettere al
datore di lavoro di ridurre la durata delle vacanze del lavoratore che è già
stato assente per una certa durata, compensando così in parte il suo bisogno di
riposo (Cerottini, op. cit., pag. 109; Thévenoz/Werro, Commentaire romand du
Code des obligations I, 2003, n. 1 ad art. 329b CO). Nel caso di specie, poiché
il convenuto ha permesso alla lavoratrice di godere di tutte le vacanze a lei
spettanti senza nulla eccepire in merito alle assenze per malattia, ovvero
senza opporle una riduzione delle vacanze, egli non può pretendere in questa
sede una riduzione del salario a questo titolo, il diritto alla riduzione delle
vacanze essendo indipendente dall'obbligo di pagare il salario, che compete al
datore di lavoro anche durante la malattia del lavoratore (Wyler, Droit du
travail, 2002, pag. 259).
-
Altrettanto
infondato è il rimprovero mosso al Pretore di non aver accolto la contestazione
sulla riduzione del salario durante i dieci giorni di malattia nel mese di agosto
1999, ovvero di non aver applicato l'art. 324b cpv. 1 CO, sulla base del quale
il ricorrente pretende la restituzione di fr. 233.30. L’art. 324a CO prevede
che se il lavoratore è impedito di lavorare per malattia il datore di lavoro
deve pagare, nel primo anno di servizio, il salario per almeno tre settimane e
in seguito per un periodo adeguatamente più lungo a seconda della durata del
rapporto di lavoro. L’art. 324b CO, che deroga a questo principio esonerando il
datore di lavoro dall'obbligo di pagare il salario al lavoratore in malattia,
si applica solo se il quest’ultimo è obbligatoriamente assicurato contro le
conseguenze economiche della malattia, ciò che è ammesso con riferimento alla
Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), alla Legge
federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare,
servizio civile o servizio di protezione civile (LIPG), alla Legge federale
sull’assicurazione militare (LAM) (cfr. Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.1 ad
art. 324b CO) e alla Legge federale su l'assicurazione per l'invalidità (LAI;
cfr. Thévenoz/Werro, op. cit. n.1 ad art. 324b CO; Rehbinder, op. cit., n. 2 ad
art. 324b CO). In concreto, come correttamente rilevato dal primo giudice, non
essendo il rapporto di lavoro tra il convenuto e la ex dipendente assoggettato
a un contratto collettivo derogante al principio di cui all'art. 324a CO che
prevede il pagamento integrale del salario, e non trattandosi di un caso di
applicazione dell'art. 324b CO, non entra in considerazione la pretesa
restituzione del 20% del salario.
-
Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di
cassazione invocato, la censura d'arbitrio potendo concernere unicamente la
decisione impugnata nel suo risultato e non i motivi che ne stanno alla base
(Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 327, m. 14), deve essere respinto. Il presente
giudizio è esente da tasse e spese, mentre alla parte istante non vengono
assegnate ripetibili, non avendo formulato osservazioni al ricorso.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
-
Il
ricorso per cassazione 22 dicembre 2003 dell'avv. __________ _RICO1 è respinto.
-
Il
presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia. Non si assegnano
ripetibili.
3.Intimazione:
-.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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