AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2003.108
Data decisione, Autorità:
16.01.2004, CCC
Incarto n.
16.2003.108
Lugano
16 gennaio
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9
dicembre 2003 presentato da
contro
la sentenza 18 novembre 2003 del Segretario assessore
della Pretura del Distretto di __________, nella causa civile inappellabile (inc.
n. IU.2001.467) promossa con petizione 18 dicembre 2001 da
Comunione dei
comproprietari __________ __________
con la
quale l'istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr.
7'825.10 oltre accessori a titolo di contributi condominiali scoperti e
l'iscrizione, a carico della PPP 719 del fondo base part. 641 RFD __________ di
proprietà di quest’ultimo, di un'ipoteca legale a garanzia dei medesimi,
domande accolte dal segretario assessore,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
Con
petizione 18 dicembre 2001 la Comunione dei comproprietari della part. 641 RFD
__________ (Condominio __________), ha convenuto __________, proprietario della
PPP n. 719 costituita sul medesimo fondo base, per ottenere il pagamento di fr.
7'825.10 oltre interessi a saldo delle spese condominiali degli anni 1997 (fr.
4.-), 1998 (fr. 476.60), 1999 (fr. 971.05) e 2000 (fr. 1'896.65), come pure dei
contributi dovuti al fondo di rinnovamento per gli anni 1999 (fr. 390.-), 2000
(fr. 780.-) e 2001 (fr. 780.-), e a quattro acconti sui contributi condominiali
per l'anno 2001 (fr. 2'526.80). A garanzia di questi importi l'istante ha chiesto
l'iscrizione di un'ipoteca legale, che il segretario assessore, con sentenza 13
settembre 2002, ha ordinato in via provvisoria limitatamente all'importo di fr.
4'514.30 oltre interessi.
-
__________ si è opposto all'istanza eccependo innanzi tutto la
carenza di legittimazione del rappresentante dei comproprietari in quanto
sprovvisto della necessaria autorizzazione a stare in lite ai sensi dell’art.
712t cpv. 2 CC, non potendo la stessa essere dedotta dal verbale
dell'assemblea condominiale del 12 (recte: 11) dicembre 2001. Lamenta il fatto
di non essere neppure stato convocato alla citata assemblea, ciò che già di per
sé la renderebbe nulla. Nel merito egli ha contestato sia la richiesta di iscrizione
di un'ipoteca legale per i contributi rivendicati per gli anni 1997 e 1998, la
stessa potendo tutt’al più essere richiesta per i contributi relativi agli
ultimi tre anni, che la richiesta di pagamento dell'istante, il cui credito
deve essere considerato estinto per compensazione con un suo credito di importo
superiore, ed equivalente ai contributi condominiali pagati in eccedenza negli
anni 1988, 1992, 1994 e 1995 (fr. 8'795.50), e comprensivi della quota relativa
alla via cavo dallo stesso pagata nonostante non abbia usufruito di questo
servizio.
-
Nelle rispettive conclusioni le parti si sono riconfermate nelle loro
domande, l'istante chiedendo inoltre di accertare il carattere temerario della
resistenza del convenuto il quale, nonostante non abbia mai contestato le
decisioni assembleari con le quali sono stati approvati i contributi
condominiali,
si è opposto alla richiesta di pagamento dell’istante. Dal canto suo il
convenuto, nella denegata ipotesi di accoglimento della pretesa dell'istante,
ha chiesto la riduzione della stessa a fr. 1'498.20.
-
Con il querelato giudizio il segretario assessore ha innanzi tutto
accertato la legittimazione attiva dell’istante sulla base delle deliberazioni
dell’assemblea dei condomini dell’11 dicembre 2001, durante la quale
l’amministratore è stato autorizzato a procedere nei confronti del convenuto ai
sensi dell'art. 712t cpv. 2 CC, per l'incasso dello scoperto di fr.
10'947.95 (stato all'11 dicembre 2001, cfr. doc. I trattanda n. 6), decisione
assembleare che quest’ultimo non ha impugnato. In merito al credito rivendicato
dall'istante, che il convenuto non ha contestato essendosi limitato a ritenerlo
estinto per compensazione con un suo credito di importo superiore, il primo
giudice non ha ritenuto provato il credito opposto in compensazione, e ha
quindi accolto integralmente l'istanza per l'importo di fr. 7'825.10 oltre interessi
del 5%. Limitatamente all'importo di fr. 4'514.30 oltre interessi, corrispondente
ai contributi condominiali scaduti negli ultimi tre anni (1998/1999/200) e per
i quali l'art. 712i CC permette la costituzione di una garanzia di tipo
reale, il segretario assessore ha inoltre ordinato l'iscrizione di un'ipoteca
legale definitiva a carico della PPP 719 di proprietà del convenuto, costituita
sul fondo base part. n. 641 RFD __________.
-
Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto
sospensivo con decreto 11 dicembre 2003, __________ è insorto contro il
predetto giudizio, postulandone l’annullamento sulla base del titolo di
cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera
innanzitutto al primo giudice di aver ammesso la legittimazione attiva
dell'istante per l'azione creditoria (l'amministratore essendo semmai stato
autorizzato unicamente ad iscrivere l'ipoteca legale), la stessa non potendo
essere dedotta dal verbale dell’assemblea condominiale del 12 (recte: 11) dicembre
2001, alla quale egli non è stato convocato, ciò che comporta la nullità dell'assemblea
medesima. Egli si duole poi del fatto che il segretario assessore ha ritenuto
provato il credito di parte istante unicamente in base all'eccezione di compensazione
da lui sollevata. In merito al credito opposto in compensazione, il ricorrente
contesta al segretario assessore di aver arbitrariamente valutato le prove documentali,
non ritenendo provata l'esistenza di un suo credito di importo superiore e
corrispondente ai contributi condominiali pagati in eccedenza all'istante negli
anni precedenti, con particolare riferimento ai contributi condominiali pagati
per gli anni 1988 e 1989.
Con
osservazioni 22 dicembre 2003 l’istante ha postulato la reiezione del ricorso
chiedendo che ne venga accertato il carattere temerario, e che venga revocata
la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, vista l'intenzione del
ricorrente di vendere la sua proprietà.
-
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice
di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata
di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale
una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di
un diritto certo (DTF 128 I 27 consid. 3b; 127 I 60 consid. 5a).
-
Il ricorrente ripropone in questa sede la sua contestazione circa
la legittimazione attiva dell'istante, e sostiene che all'amministratore del
condominio manca la necessaria autorizzazione a stare in lite per l'avvio
dell'azione creditoria.
Secondo
l’art. 712t cpv. 2 CC l'amministratore non può stare in giudizio senza esserne
precedentemente autorizzato dall'assemblea dei comproprietari (DTF 114 II 312;
SJZ 1984 287). Tale autorizzazione, che può risultare da un verbale dell'assemblea
dei condomini (Wermelinger, La propriété par étages, Commentaire des articles
712a à 712t du Code civil suisse, 2002, n. 76 ad art. 712t
CC), deve essere chiara e riferita a una vertenza ben precisa, non essendo
ipotizzabile un'autorizzazione generica valida per ogni eventuale futura
vertenza giudiziaria (Meier-Hayoz/Rey in: Berner Kommentar, 1988, n. 45 e 52 ad
art. 712t CC). In concreto, la conclusione del segretario assessore
secondo la quale l'intervento dell'amministratore per l'incasso delle spese
condominiali maturate nel periodo 1997-2001 è stato autorizzato dall'assemblea
dei comproprietari dell’11 dicembre 2001 (doc. I) non è arbitraria. Infatti,
dalla lettura di questo verbale si evince chiaramente il conferimento
all'amministratore dell'incarico di procedere nei confronti del convenuto per
il recupero dello scoperto di fr. 10'947.95 (stato all'11 dicembre 2001), con
l'iscrizione di un'ipoteca legale o con altri mezzi che si rendessero necessari
(doc. I, trattanda n. 6), ciò che comprende anche un'eventuale azione
creditoria nei confronti del condomino moroso. Per quanto attiene alla validità
di quest'assemblea condominiale, alla quale il ricorrente si duole di non
essere stato convocato, va rilevato che anche un'eventuale mancata convocazione
del convenuto non renderebbe di per sé nulle le deliberazioni dell'assemblea.
In effetti, come correttamente rilevato dal segretario assessore, una
convocazione irregolare non comporta di principio la nullità delle decisioni
prese dall'assemblea dei comproprietari, ma unicamente la loro annullabilità
(Wermelinger, op. cit., n. 65 e 68 ad art. 712n CC e n. 206 ad art. 712m
CC). Di conseguenza, anche volendo ammettere l'effettiva mancata notifica al
ricorrente della convocazione all'assemblea dell'11 dicembre 2001, nonostante
il teste __________ abbia confermato l'invio della convocazione a quest'ultimo,
le decisioni prese in quell'occasione non sono nulle. La nullità, infatti, è
prevista solo per le decisioni prese in dispregio di norme legali imperative destinate
a proteggere gli interessi di terzi, in particolare dei creditori, o decisioni
affette da un grave vizio di forma o che contravvengono alla struttura
fondamentale della proprietà per piani (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3ª
edizione, pag. 367 n. 1319; Meier-Hayoz/Rey, op. cit., n. 146 ad art. 712m CC).
Spettava al ricorrente impugnare le relative deliberazioni entro un mese da
quando ne ha avuto conoscenza (Wermelinger, op. cit., n. 209 ad art. 712m
CC; Meier-Hayoz/Rey, op. cit., n. 126 e 140 ad art. 712m CC), ciò che
egli non ha fatto. Su questo punto il ricorso, che non evidenzia nessun titolo
di cassazione, deve quindi essere respinto.
-
Il ricorrente rimprovera inoltre al segretario assessore di non
aver verificato la fondatezza del credito dell'istante, partendo dall'errato
presupposto che lo stesso non sarebbe stato contestato. Anche questa censura è
priva di fondamento. Il convenuto, contrariamente a quanto egli pretende, non
ha infatti mai contestato il credito rivendicato dall'istante a titolo di
contributi condominiali scoperti, o comunque non l'ha fatto nei debiti modi, là
dove la contestazione delle tesi di fatto avversarie, per essere ritenuta tale,
deve essere sufficientemente esplicita e circostanziata (art. 170 cpv. 2 CPC),
non bastando una contestazione generica o implicita (Cocchi/Trezzini, CPC-TI,
ad art. 170, m. 6 e ad art. 78, m. 9). La contestazione delle allegazioni
dell’istante deve inoltre avvenire in sede di risposta, ritenuto che dopo tale
stadio di procedura non è per principio più possibile alle parti addurre fatti
o eccezioni non sostenuti in precedenza, o sollevare contestazioni in
precedenza non formulate (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 78, m. 8 CPC). Nel
caso di specie, nella sua risposta il convenuto si è limitato a contestare di
dover pagare l'importo fatto valere in giudizio dall’istante avendo versato, in
passato, contributi in misura ben maggiore di quanto effettivamente dovuto,
di modo che questi maggiori pagamenti devono in sostanza essere considerati
come anticipi per i pagamenti futuri, o comunque devono essere compensati (cfr.
risposta ad 6, allegata al verbale 8 aprile 2002). Di fronte a queste contestazioni,
che non si riferiscono all’ammontare del credito fatto valere in giudizio bensì
alla sua sussistenza, l’istante, contrariamente a quanto preteso dal
ricorrente, non era tenuto a provare la consistenza del suo credito, ossia
l'esattezza degli importi rivendicati (art. 184 cpv. 2 CPC), siccome
implicitamente riconosciuti dal convenuto. Anche su questo punto il ricorso,
che propone per la prima volta una contestazione mai sollevata in precedenza e
quindi tardiva (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), deve essere respinto.
Da ultimo il ricorrente si duole del mancato accoglimento da parte del
segretario assessore dell'eccezione di compensazione da lui sollevata con
riferimento a un suo credito di importo superiore e corrispondente a contributi
condominiali pagati in eccedenza negli anni precedenti (fr. 8'795.50, di cui
fr. 6'035.10 pagati il 19 settembre 1988 e fr. 2'125.10 pagati il 25 febbraio
1992, cfr. risposta di causa ad 6 allegata al verbale 8 aprile 2002).
Secondo
il principio generale di cui all’art. 8 CC compete alla parte che intende dedurre
il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provare detta
circostanza, in difetto della quale il giudice deve decidere in sfavore di chi
pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8
CC). Spetta dunque al convenuto, che eccepisce l'estinzione del suo debito per
compensazione, provare di vantare una pretesa nei confronti dell'istante a
titolo di contributi condominiali pagati in eccedenza (Cocchi/Trezzini, op.
cit., ad art. 183, m. 25; Peter, Basler Kommentar, 3. ed., n. 23 ad art. 120
CO). A fronte di un credito dell'istante comprovato (e riconosciuto dal
convenuto) nella misura di fr. 7'825.10 per contributi condominiali e
partecipazioni al fondo di rinnovamento scoperti per gli anni 1997/2001 (cfr.
le decisioni assembleari doc. F-I durante le quali sono stati approvati i
relativi consuntivi e preventivi, e il doc. M che attesta la posizione
debitoria del convenuto, confermata dal teste Bobbià e dalla documentazione
richiamata alla precedente amministratrice del condominio __________), il
convenuto non è stato in grado di contrapporre nulla. Gli unici documenti che
potrebbero avvalorare la sua tesi attestano solo l'avvenuto pagamento di fr.
6'035.10 il 19 settembre 1988 (doc. 3), di fr. 2'125.10 il 21 febbraio 1992
(doc. 4), di complessivi fr. 4'000.- nel 1994 (doc. 5) e di fr. 1'035.50 il 9
gennaio 1995 (doc. 5), importi che l'istante ha contabilizzato e dei quali ha
tenuto conto per calcolare lo scoperto a carico del convenuto, a comprova
quindi della sua situazione debitoria e non creditoria. Anche su questo punto
il ricorso, che non evidenza nessun arbitrio nella valutazione delle prove documentali
operata dal segretario assessore, deve essere disatteso.
-
Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di
cassazione invocato, deve essere respinto, senza che lo stesso possa essere
dichiarato temerario come chiede la controparte, non essendo ravvisabile
nell'impugnazione del ricorrente un agire manifestamente ingiusto ai sensi
dell’art. 152 CPC.
-
L’emanazione del giudizio odierno rende priva d'oggetto la richiesta
di revoca dell'effetto sospensivo presentata dall'istante.
-
Tasse, spese e ripetibili, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 9 dicembre 2003 di __________ è respinto.
- Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 450.-
b) spese fr.
50.-
fr.
500.-
già
anticipate dal ricorrente rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere
alla controparte fr. 400.-, a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione:
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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