Jurisdiction and debt-enforcement objections in health-insurance claim

16.2003.107Altro tribunale24 giu 2004Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A health insurer obtained partial release of opposition for CHF 36.75 plus reminder costs. The debtor appealed in cassation, arguing lack of jurisdiction, time-bar of the payment order, and absence of a valid debt acknowledgment. The civil cassation chamber held that the peace judge was competent to decide the enforcement objections at the execution forum, that the one-year period had been suspended by the pending proceedings, and that the complaint failed because the insurer's decision was an enforceable public-law title. The appeal was dismissed and costs were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 79 Abs. 2, 81 Abs. 2, 84 and 88 Abs. 2 SchKG; Art. 148 CPC; enforcement of a health-insurance decision and competence of the execution forum. A decision of a health insurer may constitute an enforceable title for definitive release of opposition. Where the debtor raises objections under Art. 81(2) SchKG, the enforcement judge at the forum of execution must decide them before continuation of enforcement may be sought. The one-year period for requesting continuation under Art. 88(2) SchKG is suspended during pending judicial or administrative proceedings concerning the debt. The judge is not bound by the creditor's request for provisional or definitive release if the legal title justifies definitive release. Costs may be allocated in discretion according to relative success and defeat.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2003.107

Data decisione, Autorità: 24.06.2004, CCC

Incarto n. 16.2003.107

Lugano 24 giugno 2004/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 27 novembre 2003 presentato da

_RICO1 patr. dallo RAPP1 Lugano

contro

la sentenza 14 novembre 2003 del Giudice di pace del circolo di Carona, nella procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (inc. n. S03-364) promossa con istanza 20 agosto 2003 da

_CON1 Losanna

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UE di Lugano, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 20 agosto 2003 la _CON1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da ___________RICO1 al PE n. __________dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso di fr. 36.75 oltre interessi, rivendicati a titolo di partecipazione a spese farmaceutiche, e fr. 35.- per spese di sollecito;

che a sostegno della propria domanda l'istante ha prodotto la proposta di assicurazione sottoscritta dall’assicurata il 2 dicembre 1999 (doc. D) e la decisione 17 ottobre 2002 con la quale la stessa ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UE di Lugano e che quest'ultima non ha impugnato (doc. C);

che con sentenza 14 novembre 2003 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido riconoscimento di debito nella proposta di assicurazione sottoscritta dalla convenuta il 2 dicembre 1999, alla quale la convenuta non ha opposto nessuna valida eccezione non avendo presenziato al contraddittorio, ha accolto l'istanza limitatamente all'importo di fr. 36.75 corrispondente alla partecipazione della convenuta alle spese farmaceutiche;

che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 9 dicembre 2003, __________ _RICO1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere a) e g) dell'art. 327 CPC; contestata dalla ricorrente è innanzi tutto la competenza giurisdizionale del giudice civile a pronunciarsi sulla domanda di rigetto dell'istante, la stessa dovendo semmai essere proposta dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni; nel merito contesta la validità del PE nonché la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito per l'importo riconosciuto dal Giudice di pace;

che con osservazioni 5 gennaio 2004 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso;

che il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa l’esistenza dei presupposti processuali e tra questi la giurisdizione (art. 97 cifra 1 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 1, m. 1);

che di principio le controversie tra assicurati e casse malati devono essere decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 87 LAMal; art. 74 e 75 della Legge di applicazione della Legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997), nondimeno il caso in esame non rientra in questa categoria di litigi;

che alla base della procedura di rigetto in discussione, vi è la decisione 17 ottobre 2002 con la quale l'istante ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 71.75 oltre interessi, rigettando nel contempo l'opposizione da questa interposta al PE n. __________dell'UE di Lugano;

che trattandosi di una domanda di rigetto dell'opposizione basata su una decisione pronunciata da una cassa malati con sede in un Cantone diverso da quello in cui è stata promossa l'esecuzione (per la nozione di decisione ai sensi dell'art. 79 cpv. 2 LEF, nella quale rientra anche quella resa il 17 ottobre 2002 dell'istante, cfr. D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 41 ad art. 79), se l'escusso fa valere le eccezioni di cui all'art. 81 cpv. 2 LEF, come è stato il caso in concreto (cfr. scritto 5 giugno 2003 dell'UE di Lugano), il creditore può domandare la continuazione dell'esecuzione solo dopo che il giudice del rigetto del foro dell'esecuzione si è pronunciato su queste eccezioni (art. 79 cpv. 2 LEF; DTF 128 III 246; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 53 ad art. 79);

che quindi, in considerazione del valore litigioso (art. 5 cpv. 1 LOG), competente a decidere la domanda di rigetto dell'istante, e meglio a pronunciarsi sulle eccezioni sollevate dalla convenuta dinanzi all'UE di Lugano, è il giudice di pace, ragione per la quale l'eccezione di incompetenza giurisdizionale sollevata dalla ricorrente deve essere respinta;

che per quanto attiene all'eccezione di perenzione del PE, va rilevato che il termine di perenzione di un anno dalla notifica del PE decorre dalla notifica del precetto esecutivo, in concreto avvenuta il 15 luglio 2002 (art. 88 cpv. 2 LEF);

che nel caso in cui è stata interposta opposizione al PE questo termine, entro il quale può essere chiesta la continuazione dell'esecuzione, rimane sospeso tra il giorno in cui è stata promossa l’azione giudiziaria o amministrativa e la sua definizione (cfr. art. 88 cpv. 2 LEF);

che per procedura giudiziaria o amministrativa s'intende sia una procedura di rigetto dell'opposizione, sia una causa di merito o una procedura di determinazione del ritorno a miglior fortuna in base all'art. 265a LEF (Lebrecht, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 23 ad art. 88);

che nel caso di specie, al ricevimento del PE notificato il 15 luglio 2002, la convenuta ha interposto tempestiva opposizione, rigettata dall'istante con decisione 17 ottobre 2002 che la convenuta non risulta aver contestato;

che pertanto, tenuto conto di questo periodo di sospensione di tre mesi, al momento dell'inoltro dell'istanza di rigetto 20 agosto 2003 il termine annuale di scadenza del PE non era ancora decorso;

che, come correttamente rileva la ricorrente, la documentazione prodotta dall'istante non permette la concessione del rigetto provvisorio dell'opposizione non tanto perché dalla stessa non è possibile dedurre un valido riconoscimento di debito per l'importo posto in esecuzione, quanto perché, trattandosi di una pretesa basata sul diritto pubblico, il rigetto provvisorio è di per sé escluso (D. Staehelin, op. cit., n. 46 ad art. 82);

che in altre parole, in presenza di un valido titolo esecutivo - come è la decisione 17 ottobre 2002 della cassa malattia (cfr. art. 54 cpv. 2 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali) -, il giudice di pace, non essendo vincolato dal tipo di rigetto (provvisorio o definitivo) chiesto dal procedente, avrebbe dovuto pronunciare il rigetto definitivo dell'opposizione per l'importo di fr. 36.75 (oltre interessi del 5% dal 13 giugno 2002) e fr. 35.- (D. Staehelin, op. cit., n. 39 ad art. 84), senza che fosse tenuto a verificare le eccezioni di cui all'art. 81 cpv. 2 LEF che la convenuta ha sollevato solo dinanzi all'UE di Lugano ma non davanti a lui, così come lo impone l'art. 20 cpv. 2 LALEF (D. Staehelin, op. cit., n. 23 ad art. 81);

che ad ogni buon conto, in difetto di un'impugnativa in tal senso, questa Camera deve limitarsi a confermare il giudizio impugnato;

che in merito alla doglianza della ricorrente relativa all'addebito alla stessa di una tassa di giustizia di fr. 25.- e di un'indennità di fr. 10.- a favore della controparte, va rilevato che in quest'ambito il Giudice gode di un ampio potere di apprezzamento che gli permette, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, di ripartire parzialmente o per intero le spese tra le parti (art. 148 cpv. 2 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 148, m. 32);

che in concreto, ritenuto il maggior grado di soccombenza della convenuta e l'esiguità degli importi alla stessa addebitati, questa Camera non ritiene arbitraria la ripartizione delle tasse e ripetibili effettuata dal primo giudice;

che pertanto il ricorso, infondato in ogni suo punto, deve essere respinto;

che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente OTLEF

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 27 novembre 2003 di __________ _RICO1 è respinto.

Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.– già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 60.- a titolo di ripetibili di questa sede.

Intimazione:

  • .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Carona.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

debt enforcementopposition releasehealth insurancejurisdictionprescriptionpublic law titlecourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the civil peace judge had jurisdiction rather than the cantonal insurance court

Decisione estratta

The peace judge had jurisdiction because the proceeding concerned enforcement issues to be decided at the forum of execution, not a substantive insurance dispute.

Motivazione estratta

When a health insurer relies on a decision rendered in another canton and the debtor raises objections under Art. 81(2) SchKG, the enforcement judge at the execution forum must decide those objections before continuation can be sought.

Questione giuridica chiave

Whether the enforcement claim was time-barred because the one-year period on the payment order had expired

Decisione estratta

The payment order was not time-barred when the release application was filed.

Motivazione estratta

The one-year period under Art. 88(2) SchKG runs from service of the payment order but is suspended during pending judicial or administrative proceedings; the prior opposition-release decision suspended the period.

Questione giuridica chiave

Whether only provisional, rather than definitive, release could be granted on the insurer's decision

Decisione estratta

The appellant's complaint failed; with a valid public-law title, the lower court could have granted definitive release, and provisional release was in any event excluded.

Motivazione estratta

A health-insurance decision constitutes an enforceable decision under Art. 79(2) SchKG and Art. 54(2) ATSG; the judge is not bound by the type of release requested and may grant definitive release if the title so warrants.

Questione giuridica chiave

Whether the cost allocation and compensation ordered by the first instance were arbitrary

Decisione estratta

No arbitrariness was shown in the first-instance allocation of court costs and party compensation.

Motivazione estratta

The judge has broad discretion under Art. 148(2) CPC, and the debtor's greater degree of defeat justified the allocation.

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