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Numero d'incarto:
16.2003.107
Data decisione, Autorità:
24.06.2004, CCC
Incarto n.
16.2003.107
Lugano
24 giugno
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 27
novembre 2003 presentato da
_RICO1
patr. dallo RAPP1 Lugano
contro
la sentenza 14 novembre 2003 del Giudice di pace del
circolo di Carona, nella procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione
(inc. n. S03-364) promossa con istanza 20 agosto 2003 da
_CON1 Losanna
con la
quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione
interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UE di Lugano, domanda
accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 20 agosto 2003 la _CON1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione
interposta da ___________RICO1 al PE n. __________dell'UE di Lugano notificatole
per l'incasso di fr. 36.75 oltre interessi, rivendicati a titolo di partecipazione
a spese farmaceutiche, e fr. 35.- per spese di sollecito;
che a
sostegno della propria domanda l'istante ha prodotto la proposta di assicurazione
sottoscritta dall’assicurata il 2 dicembre 1999 (doc. D) e la decisione 17 ottobre
2002 con la quale la stessa ha rigettato in via definitiva l'opposizione
interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UE di Lugano e che quest'ultima
non ha impugnato (doc. C);
che con
sentenza 14 novembre 2003 il Giudice di pace, accertata la presenza di un
valido riconoscimento di debito nella proposta di assicurazione sottoscritta
dalla convenuta il 2 dicembre 1999, alla quale la convenuta non ha opposto
nessuna valida eccezione non avendo presenziato al contraddittorio, ha accolto
l'istanza limitatamente all'importo di fr. 36.75 corrispondente alla
partecipazione della convenuta alle spese farmaceutiche;
che con
il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo
con decreto 9 dicembre 2003, __________ _RICO1 è insorta contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui
alle lettere a) e g) dell'art. 327 CPC; contestata dalla ricorrente è innanzi
tutto la competenza giurisdizionale del giudice civile a pronunciarsi sulla
domanda di rigetto dell'istante, la stessa dovendo semmai essere proposta
dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni; nel merito contesta la validità
del PE nonché la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito per
l'importo riconosciuto dal Giudice di pace;
che con
osservazioni 5 gennaio 2004 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso;
che
il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa l’esistenza dei
presupposti processuali e tra questi la giurisdizione (art. 97 cifra 1 CPC;
Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 1, m. 1);
che di
principio le controversie tra assicurati e casse malati devono essere decise
dal Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 87 LAMal; art. 74 e 75 della
Legge di applicazione della Legge federale sull’assicurazione malattie del 26
giugno 1997), nondimeno il caso in esame non rientra in questa categoria di litigi;
che alla
base della procedura di rigetto in discussione, vi è la decisione 17 ottobre
2002 con la quale l'istante ha condannato la convenuta al pagamento di fr.
71.75 oltre interessi, rigettando nel contempo l'opposizione da questa
interposta al PE n. __________dell'UE di Lugano;
che
trattandosi di una domanda di rigetto dell'opposizione basata su una decisione
pronunciata da una cassa malati con sede in un Cantone diverso da quello in cui
è stata promossa l'esecuzione (per la nozione di decisione ai sensi dell'art.
79 cpv. 2 LEF, nella quale rientra anche quella resa il 17 ottobre 2002 dell'istante,
cfr. D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs, 1998, n. 41 ad art. 79), se l'escusso fa valere le eccezioni di cui
all'art. 81 cpv. 2 LEF, come è stato il caso in concreto (cfr. scritto 5 giugno
2003 dell'UE di Lugano), il creditore può domandare la continuazione dell'esecuzione
solo dopo che il giudice del rigetto del foro dell'esecuzione si è pronunciato
su queste eccezioni (art. 79 cpv. 2 LEF; DTF 128 III 246; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
1999, n. 53 ad art. 79);
che
quindi, in considerazione del valore litigioso (art. 5 cpv. 1 LOG), competente
a decidere la domanda di rigetto dell'istante, e meglio a pronunciarsi sulle
eccezioni sollevate dalla convenuta dinanzi all'UE di Lugano, è il giudice di
pace, ragione per la quale l'eccezione di incompetenza giurisdizionale
sollevata dalla ricorrente deve essere respinta;
che per
quanto attiene all'eccezione di perenzione del PE, va rilevato che il termine
di perenzione di un anno dalla notifica del PE decorre dalla notifica del
precetto esecutivo, in concreto avvenuta il 15 luglio 2002 (art. 88 cpv. 2
LEF);
che nel
caso in cui è stata interposta opposizione al PE questo termine, entro il quale
può essere chiesta la continuazione dell'esecuzione, rimane sospeso tra il
giorno in cui è stata promossa l’azione giudiziaria o amministrativa e la sua
definizione (cfr. art. 88 cpv. 2 LEF);
che per
procedura giudiziaria o amministrativa s'intende sia una procedura di rigetto
dell'opposizione, sia una causa di merito o una procedura di determinazione del
ritorno a miglior fortuna in base all'art. 265a LEF (Lebrecht, Kommentar zum
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 23 ad art. 88);
che nel
caso di specie, al ricevimento del PE notificato il 15 luglio 2002, la convenuta
ha interposto tempestiva opposizione, rigettata dall'istante con decisione 17
ottobre 2002 che la convenuta non risulta aver contestato;
che
pertanto, tenuto conto di questo periodo di sospensione di tre mesi, al momento
dell'inoltro dell'istanza di rigetto 20 agosto 2003 il termine annuale di
scadenza del PE non era ancora decorso;
che, come
correttamente rileva la ricorrente, la documentazione prodotta dall'istante non
permette la concessione del rigetto provvisorio dell'opposizione non tanto perché
dalla stessa non è possibile dedurre un valido riconoscimento di debito per l'importo
posto in esecuzione, quanto perché, trattandosi di una pretesa basata sul diritto
pubblico, il rigetto provvisorio è di per sé escluso (D. Staehelin, op. cit.,
n. 46 ad art. 82);
che in
altre parole, in presenza di un valido titolo esecutivo - come è la decisione
17 ottobre 2002 della cassa malattia (cfr. art. 54 cpv. 2 della Legge federale
sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali) -, il giudice di
pace, non essendo vincolato dal tipo di rigetto (provvisorio o definitivo)
chiesto dal procedente, avrebbe dovuto pronunciare il rigetto definitivo dell'opposizione
per l'importo di fr. 36.75 (oltre interessi del 5% dal 13 giugno 2002) e fr.
35.- (D. Staehelin, op. cit., n. 39 ad art. 84), senza che fosse tenuto a
verificare le eccezioni di cui all'art. 81 cpv. 2 LEF che la convenuta ha
sollevato solo dinanzi all'UE di Lugano ma non davanti a lui, così come lo
impone l'art. 20 cpv. 2 LALEF (D. Staehelin, op. cit., n. 23 ad art. 81);
che ad
ogni buon conto, in difetto di un'impugnativa in tal senso, questa Camera deve
limitarsi a confermare il giudizio impugnato;
che in
merito alla doglianza della ricorrente relativa all'addebito alla stessa di una
tassa di giustizia di fr. 25.- e di un'indennità di fr. 10.- a favore della
controparte, va rilevato che in quest'ambito il Giudice gode di un ampio potere
di apprezzamento che gli permette, se vi è soccombenza reciproca o concorrono
altri giusti motivi, di ripartire parzialmente o per intero le spese tra le
parti (art. 148 cpv. 2 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 148, m. 32);
che in
concreto, ritenuto il maggior grado di soccombenza della convenuta e l'esiguità
degli importi alla stessa addebitati, questa Camera non ritiene arbitraria la
ripartizione delle tasse e ripetibili effettuata dal primo giudice;
che
pertanto il ricorso, infondato in ogni suo punto, deve essere respinto;
che
le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso
per cassazione 27 novembre 2003 di __________ _RICO1 è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.– già
anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere
alla controparte fr. 60.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Intimazione:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Carona.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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