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Numero d'incarto:
16.2002.98
Data decisione, Autorità:
22.07.2003, CCC
Incarto n.
16.2002.98
Lugano
22 luglio
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29
novembre 2002 presentato da
patr. dallo studio legale __________
Contro
la sentenza 19 novembre 2002 del Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 1, nella causa a procedura speciale in materia di contratto
di lavoro promossa con istanza 21 agosto 2002 da
patr. dallo
studio legale __________
con la
quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'800.- a titolo di pretese
salariali,
domanda
accolta dal primo giudice,
esaminati
gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
-
__________ è stato alle dipendenze della società di vigilanza
__________ in qualità di agente ausiliario dal 1° febbraio 2001 al 25 luglio
2002, quando la datrice di lavoro ha disdetto il contratto, imputando al
lavoratore l’abbandono ingiustificato del posto di lavoro durante il servizio
esterno del giorno precedente presso un cantiere di __________. Quel giorno, a
seguito di un richiamo verbale espresso da un ispettore nei confronti di
__________ per l’uso di un copricapo non conforme, questi ha reagito con
veemenza, ritenendo in particolare ingiustificato il biasimo ricevuto sia per
la necessità (date le condizioni climatiche) di lavorare con copricapo, quello
d'ordinanza non gli era stato fornito, sia per le difficili condizioni di
lavoro (forte traffico e turni prolungati). Immediatamente dopo la discussione,
egli dapprima telefonicamente e in seguito di persona negli uffici di
__________, ha espresso la sua volontà di non più continuare a lavorare. Con
scritto 25 luglio 2002, la datrice di lavoro -preso atto dell'atteggiamento e
della volontà espressa dal lavoratore- ha disdetto il contratto.
-
Con
istanza 21 agosto 2002 __________, ritenendo ingiustificata la disdetta del
contratto di lavoro che considera data con effetto immediato, ha chiesto la
condanna di __________ al pagamento di fr. 2'800.- corrispondenti al salario
per il periodo contrattuale di disdetta, ovvero per i mesi di agosto e
settembre 2002. La convenuta si è opposta alla pretesa, attribuendo all'istante
la decisione di sciogliere il contratto con effetto immediato, mentre lo
scritto 25 luglio 2002 costituirebbe semplicemente la conferma di tale
situazione. Essa ha rilevato inoltre che anche quand’anche si volesse ritenere
valida la disdetta per il termine ordinario di fine settembre 2002, come
preteso dall'istante, nulla gli sarebbe dovuto non avendo il lavoratore offerto
le proprie prestazioni dopo il 24 luglio 2002. Ha chiesto in ogni caso che si tenesse
conto di quanto risparmiato dall’istante durante il periodo di inattività
lavorativa, rispettivamente di quanto avrebbe potuto e dovuto guadagnare con un
altro lavoro.
3.Con il querelato giudizio il
segretario assessore, respinta la tesi della disdetta data dal lavoratore, ha
ritenuto che il rapporto contrattuale è stato rescisso il 25 luglio 2002 dalla
convenuta e che si è trattato di una disdetta ordinaria per il termine
contrattuale del 30 settembre 2002. Egli ha pertanto accolto l'istanza, tenendo
in considerazione la particolarità del contratto (su chiamata) ed effettuando
una valutazione teorica del salario dovuto.
4.Con il presente tempestivo gravame
__________ insorge contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento
sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Rimprovera
al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed
erroneamente applicato il diritto sostanziale, in particolare per non aver
considerato la circostanza chiara della disdetta con effetto immediato,
ripetutamente significata dal lavoratore alla ricorrente e per non aver
ritenuto il proprio scritto 25 luglio 2002 come una semplice (in sé inutile)
conferma di tale stato di cose. Essa contesta inoltre il fatto che il primo giudice
non abbia considerato quanto risparmiato dal dipendente nei due mesi in cui non
ha lavorato, rispettivamente quanto avrebbe potuto e dovuto guadagnare. Da
ultimo censura il riconoscimento alla controparte di un'indennità a titolo di
ripetibili, come pure il suo ammontare.
Con
osservazioni 11 dicembre 2002 l'istante postula la reiezione del ricorso.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può
essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una
decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di
un diritto certo (DTF 128 I 27 consid. 3b; 127 I 60 consid. 5a).
-
Secondo
l'art. 337 CO tanto il datore di lavoro quanto il lavoratore possono decidere
di disdire con effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi,
segnatamente quando la continuazione del contratto, in buona fede, non può più
essere pretesa. La volontà di rescindere con effetto immediato il rapporto di
lavoro deve essere espressa in modo chiaro e univoco, ritenuto che in caso di
dubbio la stessa deve essere interpretata contro il suo autore, ovvero alla
stregua di una disdetta ordinaria (Favre/ Munoz/ Tobler, Le contrat de
travail, Code annoté, 2001, n. 1.41 ad art. 337 CO; Streiff/ von Kaenel,
Arbeitsvertrag, 1992, n. 18 ad art. 337 CO).
In
concreto, la conclusione del primo giudice secondo la quale nell’agire
dell'istante non è individuabile l'espressione di una volontà chiara ed
esplicita di interrompere con effetto immediato il rapporto di lavoro, non è
arbitraria. Infatti, se è vero che l'istante si è effettivamente allontanato
dal posto di lavoro il pomeriggio del 24 luglio 2002 per non farvi più ritorno,
restituendo altresì la radio trasmittente, è altrettanto vero che questa sua
reazione è da inserire in un contesto ben preciso, ovvero in relazione alla
discussione che egli ha avuto con l'ispettore __________. Questi anziché dar
seguito alle richieste del lavoratore che si trovava in difficoltà nella
gestione del traffico, si è limitato a richiamarlo sul suo abbigliamento. È
pertanto sostenibile (ciò che può essere determinante per un giudizio di
cassazione) che il lavoratore, reagendo alla situazione, si sia espresso nel
senso che, con riferimento a quelle condizioni, non avrebbe più
lavorato per __________: in altre parole, può esservi ragionevole dubbio
(peraltro confermato dalle affermazioni del teste __________) che l'istante
volesse veramente lasciare con effetto immediato e definitivamente il posto di
lavoro. La fattispecie considerata dal primo giudice è poi ulteriormente
confortata dagli scritti della stessa ricorrente. Intanto con la comunicazione
25 luglio 2002 - contrariamente a quanto sostiene - essa non ha preso atto
della disdetta da parte del lavoratore, ma, dopo aver elencato tutti i
rimproveri relativi al giorno precedente, ha indicato che ci vediamo
costretti a disdire il nostro rapporto di lavoro (doc. A). Questa
espressione di volontà non può certo essere interpretata come uno scritto di
conferma di una decisione altrui. Inoltre, il 31 luglio 2002, la stessa datrice
di lavoro ha inviato una seconda raccomandata all'istante in cui, dopo avere
indicato di aver ulteriormente chiarito i fatti e dato atto al
lavoratore di non avergli consegnato il copricapo d'ordinanza, ha precisato di
aver inteso la sua volontà come intenzione di non più lavorare per la nostra
azienda a certe condizioni, comunicandogli tuttavia l'impossibilità di
soddisfare le sue richieste. Ripetendo il rimprovero di aver abbandonato il
posto di lavoro, essa ha concluso: Viene di conseguenza confermato il suo
licenziamento (doc. B). Tali affermazioni rendono più che sostenibile la
versione dei fatti accertata dal primo giudice, avendo la datrice di lavoro,
esplicitamente ammesso di essere autorizzata dal comportamento del lavoratore a
disdire, lei stessa, il rapporto di lavoro. Dal profilo processuale la
convenuta non è dunque stata in grado di dimostrare l'eccezione sollevata nei
confronti dell'istante, ossia la decadenza dei diritti pecuniari vantati dal
lavoratore a dipendenza della sua rinuncia immediata al rapporto di lavoro.
- Non potendo attribuire all’istante la decisione di porre fine con
effetto immediato al contratto, occorre basarsi sul tenore della disdetta
notificata dalla convenuta il 25 luglio 2002. E siccome questa non rende
esplicita la volontà di rescindere il contratto con effetto immediato, né
richiama le norme di legge relative, essa potrebbe essere considerata tale solo
a dipendenza dell'obbligo fatto al lavoratore di consegnare il materiale di
lavoro in suo possesso già entro il 5 agosto successivo. Ma tant'è, poiché la
conclusione del primo giudice di considerare la decisione della datrice di
lavoro come disdetta ordinaria non è oggetto di censura, nemmeno a titolo
subordinato, la questione non merita ulteriore disamina.
In questa
sede non è più in discussione l'accertamento del primo giudice secondo cui
l'istante non era tenuto ad offrire le proprie prestazioni durante il periodo
di disdetta, sia perché il contratto di lavoro poneva a carico della convenuta
la chiamata in servizio del dipendente a seconda delle sue esigenze (doc. E),
sia perché questi non aveva ancora ricevuto nessun piano di lavoro per il
giorno successivo al 24 luglio (cfr. teste __________). La ricorrente contesta
la mancata applicazione dell'art. 337c cpv. 2 CO, secondo il quale il
lavoratore deve lasciar dedurre quanto ha risparmiato in seguito alla
cessazione del rapporto di lavoro e ha guadagnato con altro lavoro o omesso
intenzionalmente di guadagnare. Orbene, se è vero che questa norma è
applicabile per analogia al lavoratore liberato dall'obbligo di lavorare
durante il periodo di disdetta ordinario (DTF 118 II 139), è anche vero
che dottrina e giurisprudenza pongono a carico del datore di lavoro l'onere di
provare che il lavoratore ha volutamente rinunciato a trovare una nuova
occupazione (Favre/ Munoz/ Tobler, op. cit., n. 2.6 ad art. 337c CO; Streiff/
von Kaenel, op. cit., n. 6 ad art. 337c CO). Nella fattispecie la
convenuta, non solo non ha fornito nessuna indicazione su quanto il lavoratore
avrebbe eventualmente risparmiato nei mesi di agosto e settembre 2002, ma
neppure ha provato che questi avrebbe volutamente rinunciato a un’altra
attività nello stesso periodo durante il quale egli non ha peraltro percepito
nessuna indennità di disoccupazione (cfr. lettera 14 ottobre 2002 Cassa
disoccupazione del __________). Ne discende che anche su questo punto il
ricorso non evidenzia nessuna errata applicazione del diritto sostanziale da
parte del primo giudice.
-
La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver riconosciuto
all'istante un'indennità a titolo di ripetibili nonostante questi non fosse
patrocinato da un legale. A questo proposito va rilevato che anche la parte non
patrocinata ha diritto al pagamento di un’indennità volta a compensare il
dispendio di tempo causatole dalla procedura giudiziaria (Cocchi/ Trezzini,
CPC-TI, art. 150, m. 10; Rep 1990 pag. 213). Per quanto attiene
all'ammontare, l'importo di fr. 360.- riconosciuto all'istante, risulta inferiore
al minimo del 15% sul valore di causa, secondo la TOA, ossia per il patrocinio
di un legale (art. 9) e comunque l'istante, oltre all'allestimento
dell'allegato introduttivo, ha dovuto partecipare a quattro udienze per
ottenere il riconoscimento di quanto rivendicato in causa. Ne consegue che, in
considerazione dell’ampio margine di apprezzamento che compete al giudice in
questa materia (Cocchi/ Trezzini, op. cit., ad art. 150, m. 19 e 22),
non si può ritenere arbitraria nemmeno la decisione sull'indennità processuale
riconosciuta all’istante.
-
Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di
cassazione invocato, dev'essere respinto, con il carico di ripetibili alla
ricorrente.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l'art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
-
Il
ricorso per cassazione 29 novembre 2002 di __________ è respinto.
-
Il
presente giudizio è esente da tasse e spese. __________ verserà al ricorrente
fr. 300.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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