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Numero d'incarto:
16.2002.93
Data decisione, Autorità:
27.11.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.93
Lugano
27 novembre
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 15
novembre 2002 presentato da
contro
la sentenza 28 ottobre 2002 del Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 3, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 27
febbraio 2002 da
patr.
dall'avv. __________
con la quale l'istante ha chiesto la condanna del
convenuto al pagamento di fr. 3'645.10
oltre accessori nonché il rigetto in via
definitiva dell'opposizione interposta al PE n.
__________ dell'UE di Lugano, domande accolte dal
primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 27 febbraio 2002 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine
di ottenere il pagamento di fr. 3645.10 a saldo di diverse fatture emesse nel
2001 per inserzioni pubblicate nella rivista __________, edita dall'istante;
che con
il querelato giudizio il segretario assessore, accertato il benfondato della
pretesa di parte istante sulla base della documentazione prodotta e che il
convenuto, assente dalla discussione, non ha contestato, ha accolto l'istanza;
che con
il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio,
eccependo anzitutto la nullità della procedura, rispettivamente della sentenza,
siccome promossa nei confronti di una persona inesistente poiché la citazione è
stata emessa nei confronti di __________, ossia omettendo il suo cognome;
che la
censura è manifestamente infondata;
che
infatti, se è vero che la citazione è stata erroneamente indirizzata a
__________ (i due nomi propri del ricorrente), è altrettanto chiaro che
l'omissione del cognome __________ non ha impedito a quest'ultimo di ricevere
la citazione, come da lui ammesso nello scritto 29 settembre 2002 alla Pretura,
in pretesa sostituzione della propria comparsa al contraddittorio del 1°
ottobre 2002;
che di
conseguenza, non avendo l'inesatta indicazione della parte comportato nessun
pregiudizio per la stessa, non sono dati i presupposti né della nullità della
sentenza, né dell'annullabilità dell'ordinanza di citazione (art. 143 CPC);
che le
ulteriori contestazioni di merito proposte dal ricorrente non possono essere
considerate siccome proposte per la prima volta in questa sede (art. 321 cpv. 1
lett. b CPC);
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per
cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera
può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica
alla controparte qualora si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che tasse
e spese seguono la soccombenza.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
-
Il ricorso per cassazione 15 novembre 2002 di __________ è
respinto.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.-, sono poste a carico
del ricorrente.
-
Intimazione
a:
__________;
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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