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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2002.88
Data decisione, Autorità:
11.11.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.00088
Lugano
11 novembre
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 11/25 ottobre 2002
presentato da
contro
la sentenza 16 ottobre 2002 del Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Bellinzona nella causa civile inappellabile
promossa con istanza 26 settembre 2002 da
__________ e
patr. dall'avv. __________
con la quale gli istanti hanno chiesto la condanna
del convenuto al pagamento di fr.
4'857.90 oltre interessi a titolo di contributi
condominiali arretrati, nonché l'iscrizione in
via definitiva di un'ipoteca legale a garanzia dei
medesimi sulla quota di PPP n. __________
del fondo base __________RFD __________, domande
parzialmente accolte dal primo
giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 26 settembre 2002 __________ e __________ -autorizzati dal giudice ad
agire personalmente in luogo della Comunione dei comproprietari del __________
(art. 712i cpv. 2 CC)- hanno convenuto in giudizio __________ al fine di
ottenere la sua condanna al pagamento di fr. 4'857.90 a titolo di contributi
condominiali arretrati, oltre all'iscrizione in via definitiva di un'ipoteca
legale a garanzia dei medesimi sulla quota di PPP n. __________del fondo base
__________RFD __________ di proprietà di quest'ultimo;
che con
sentenza 16 ottobre 2002 il segretario assessore ha parzialmente accolto
l'istanza (che il convenuto non ha peraltro contestato non avendo partecipato
alla discussione), riconoscendo agli istanti unicamente il diritto a ottenere
l'iscrizione dell'ipoteca legale in via definitiva;
che già
con scritto 11 ottobre 2002 (quindi precedente alla decisione pretorile ma poi
trasmesso alla Camera dalla Pretura), __________ aveva manifestato l'intenzione
di impugnare ogni decisione che sarebbe stata emanata nella procedura che lo
opponeva agli istanti;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato
valido, deve contenere le domande di ricorso, nonché i motivi di fatto e di diritto
sui quali si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di diritto
invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che in concreto il contenuto dello scritto in esame, a
prescindere dalla sua proponibilità in quanto redatto prima ancora che fosse
pronunciata la sentenza dedotta in cassazione, non supera la soglia imposta
dalla procedura per essere trattato come ricorso;
che
infatti, invece di esporre eventuali critiche alla decisione del segretario
assessore relativamente agli accertamenti istruttori o riguardanti
l’applicazione del diritto (in concreto addirittura impossibili
oggettivamente), il ricorrente si limita a sollevare contestazioni attinenti
alla validità del contratto di compravendita immobiliare dallo stesso concluso,
affermando di essere stato vittima di una truffa;
che
è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un'eventuale
cassazione del giudizio impugnato;
che
l'impugnazione, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in
contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC, deve così essere respinta,
ricorrendo la nullità prevista dall’art. 329 cpv. 3 CPC;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per
cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera
può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica
alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o
manifestamente infondato.
Motivi per i quali,
richiamati gli art.
327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 11 ottobre 2002 di __________ è
nullo.
-
Tasse
e spese, per complessivi fr. 50.--, sono poste a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
–__________;
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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