Postponement denial violated right to be heard

16.2002.85Altro tribunale11 mar 2003Granted

Sintesi

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal upheld a cassation appeal against a peace judge's decision ordering payment of CHF 562.85 and definitive lifting of an objection. The appellant had requested a postponement of the first-instance hearing because he had to appear before another conciliation office at the same time. The court held that, given the plausible sequence of receipt of the two summonses, the refusal to postpone infringed the appellant's procedural rights and right to be heard. The summons-nullity argument was not pursued because actual receipt was undisputed. The judgment was annulled and the case remitted for a new hearing; no costs or party compensation were ordered.

Regest

Art. 136 cpv. 1 CPC; art. 29 cpv. 2 Cost.; postponement of hearing for appearance before another tribunal. A timely request for postponement must be granted when the party demonstrates a serious impediment, in particular a simultaneous summons before another authority expressly listed by Art. 136 CPC. If the factual allegation that the later summons was received before the earlier one cannot be dismissed and actual notice is established, refusal to postpone constitutes a procedural violation warranting cassation under Art. 327 lett. e CPC. An irregularity in service does not lead to nullity absent concrete prejudice.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2002.85

Data decisione, Autorità: 11.03.2003, CCC

Incarto n. 16.2002.00085

Lugano 11 marzo 2003/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 ottobre 2002 presentato da


patr. dall'avv. __________

Contro

la sentenza 2 ottobre 2002 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa civile inappellabile promossa con istanza 2 settembre 2002 da


con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 562.85 oltre accessori nonché il

rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UE

di Lugano, domande accolte dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 3 settembre 2002 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 562.85 oltre accessori, a saldo della fattura 5 novembre 2001 per un intervento di riparazione eseguito presso il convenuto;

che al ricevimento dell'istanza il giudice di pace, con ordinanza 19 settembre 2002, ha citato le parti alla discussione per il 1° ottobre 2002 alle ore 17.45;

che con scritto 25 settembre 2002 __________ ha chiesto il rinvio dell'udienza in quanto impossibilitato a parteciparvi avendo ricevuto per lo stesso giorno e la stessa ora analoga convocazione dinanzi all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________, domanda di rinvio che il primo giudice ha respinto il 30 settembre 2002 ritenendo ingiustificati i motivi addotti dal convenuto, l'art. 136 cpv. 1 CPC essendo applicabile solo se la citazione all'udienza di cui si chiede il rinvio è pervenuta posteriormente alla prima, ciò che a mente del primo giudice non era il caso in concreto;

che con il querelato giudizio il giudice di pace ha accolto l'istanza ritenendo il credito di parte istante sufficientemente comprovato sulla base della documentazione dalla stessa prodotta, rimasta incontestata dal convenuto, assente alla discussione;

che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 21 ottobre 2002, __________ insorge contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC: il ricorrente eccepisce innanzi tutto la nullità della citazione poiché la stessa non gli è stata notificata mediante invio raccomandato, mentre nel merito si duole della lesione del suo diritto di essere sentito ritenendo ingiustificato il mancato rinvio dell'udienza da parte del primo giudice, anche perché, contrariamente a quanto da questi sostenuto, la citazione all'udienza dinanzi all'Ufficio di conciliazione di __________ gli era pervenuta prima di quella oggetto della domanda di rinvio;

che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

che per quanto attiene alla contestazione circa le modalità di notifica della citazione, la stessa non merita di essere approfondita avendo il ricorrente ricevuto la convocazione all'udienza, ciò che esclude che egli abbia subito un pregiudizio eventualmente sanzionabile con la nullità della citazione medesima (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 124, N. 427);

che l’art. 327 lett. e CPC permette l’annullamento di una sentenza se la parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;

che il ricorrente indica una violazione del suo diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost) nel fatto per il giudice di pace di non avergli concesso il rinvio dell'udienza, nonostante egli abbia comprovato l'esistenza di un grave impedimento;

che tra i motivi gravi atti a giustificare un rinvio d'udienza, l'art. 136 cpv. 1 in fine CPC menziona espressamente quello addotto dal ricorrente nella sua richiesta di rinvio del 25 settembre 2002, ovvero la comparsa davanti ad altro tribunale;

che poiché l'argomentazione del ricorrente secondo la quale egli avrebbe ricevuto la citazione all'udienza dinanzi al giudice di pace (spedita per lettera semplice) solo il 24 settembre 2002 mentre quella dell'Ufficio di conciliazione in materia di locazione (inviata per plico raccomandato) gli sarebbe pervenuta già il 23 settembre 2002, non può essere disattesa (anche perché la busta della Giudicatura di pace contenente la citazione non reca timbro postale), la decisione del primo giudice di non concedere il rinvio dell'udienza, tempestivamente richiesto, appare contraria ai diritti processuali del ricorrente;

che pertanto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. e CPC, deve essere accolto con il conseguente annullamento della sentenza e il rinvio degli atti al primo giudice affinché proceda a un nuovo giudizio dopo riconvocazione delle parti per il contraddittorio;

che vista la particolarità del caso non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:

  1. Il ricorso per cassazione 14 ottobre 2002 di __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza 2 ottobre 2002 del Giudice di pace del Circolo di Vezia è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.

  1. Non si prelevano tasse e spese di giustizia.

Non si assegnano ripetibili.

Intimazione a:


Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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