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Numero d'incarto:
16.2002.84
Data decisione, Autorità:
26.11.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.00084
Lugano
26 novembre
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7
ottobre 2002 presentato da
contro
le sentenze 23 settembre 2002 del Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nelle cause a procedura
sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti
(inc. EF.2002.1232 e EF.2002.1233)
promosse con istanze 9 luglio 2002 da
__________ rappr. da __________
con le quali l'istante ha chiesto il rigetto in
via provvisoria delle opposizioni interposte
dai convenuti ai PE n. __________e __________dell'UE
di Lugano, domande accolte dal
primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
separate istanze 9 luglio 2002 __________ ha chiesto il rigetto delle
opposizioni interposte dai coniugi __________ e __________ ai PE sopra
menzionati loro notificati nella loro qualità di debitori solidali dell'importo
di fr. 4'000.- rivendicato a titolo di pigioni arretrate per i mesi da marzo a
giugno 2002;
che a
valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto il contratto di
locazione sottoscritto dalle parti l'8 maggio 2001 e avente per oggetto un
appartamento di proprietà dell'istante, locato per una pigione mensile di fr.
850.- oltre fr. 150.- a titolo di acconto spese accessorie;
che i
convenuti si sono opposti all'istanza ponendo in compensazione un loro credito
di fr. 2'531.60 per interventi di riparazione che hanno eseguito nell'ente
locato e che competevano al locatore il quale, al contraddittorio, ha ridotto
la sua pretesa a fr. 2'281.90, tenuto conto del deposito di garanzia di fr.
1'718.10 che i conduttori hanno nel frattempo liberato a suo favore;
che,
congiunte le cause per la discussione, il segretario assessore ha emanato due
identici giudizi con i quali, accertata la presenza di un valido riconoscimento
di debito nel contratto di locazione e respinta l'eccezione di compensazione
sollevata dai convenuti, non avendo gli stessi reso verosimile il benfondato
dell'importo rivendicato, in particolare per non aver provato di aver eseguito
tutti i lavori di cui chiedono la rifusione al locatore, ha accolto le istanze
limitatamente all'importo di fr. 2'281.90 oltre interessi del 5% dal 1° aprile
2002;
che con
scritto 7 ottobre 2002 __________ e __________ insorgono contro i predetti
giudizi, dolendosi del mancato accoglimento dell’eccezione di compensazione da
loro sollevata, ossia ritenendo di aver sufficientemente provato il loro
credito;
che
-anzitutto- la documentazione prodotta solo con il ricorso (e non davanti al
primo giudice) dev'essere estromessa dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1
lett. b CPC che vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o
eccezioni;
che,
pacifica la validità del titolo prodotto dalla società procedente, il rigetto
dell'opposizione potrebbe essere negato se l'escusso solleva e giustifica immediatamente
eccezioni tali da invalidare il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF);
che
trattandosi come in concreto dell’eccezione di estinzione del debito per
compensazione, questa deve essere accolta nella misura in cui il credito
opposto in compensazione sia reso attendibile (Panchaud/ Caprez, La
mainlevée de l'opposition, 1980, § 36, n. 7, pag. 80);
che
a tal fine spetta all’escusso che eccepisce la compensazione di rendere verosimile
la causa e l’importo del proprio credito (Panchaud/ Caprez, op. cit., §
36, n. 2, pag. 81);
che
nel caso di specie, contrariamente a quanto pretendono i ricorrenti, la
conclusione del segretario assessore secondo la quale essi non hanno reso
verosimile il credito posto in compensazione, non è arbitraria;
che
infatti, dalle prove documentali agli atti non risulta né che i conduttori
abbiano effettivamente eseguito i lavori di cui chiedono la rifusione alla
proprietaria dello stabile, né che gli stessi abbiano comportato le spese da
loro indicate in questa sede, dal momento che conteggio 12 luglio 2002 (doc. 1)
da loro allestito non costituisce prova del credito, ma può solo essere considerato
allegazione di parte;
che
comunque il diritto dei ricorrenti al risarcimento richiesto non esisterebbe
già per non aver assegnato alla locatrice un termine per procedere
all'eliminazione dei difetti, obbligo di notifica che loro incombeva in virtù
dell'art. 259b CO (SVIT, Schweizerisches Mietrecht, 1998, N. 7 ad art.
259b CO);
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per
cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera
può decidere la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le
osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che le
spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia:
Il ricorso 7 ottobre 2002 di __________ e
__________ è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per
complessivi fr. 60.-, sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del
Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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