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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2002.82
Data decisione, Autorità:
09.10.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.00082
Lugano
9 ottobre
2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2
ottobre 2002 presentato da
patr. dallo studio legale __________
contro
la sentenza 12 agosto 2002 del Segretario assessore
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa a procedura
sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti
promossa con istanza 28 maggio 2002 da
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via
provvisoria dell'opposizione interposta dall'escussa al PE n. __________ dell'UEF
di Mendrisio, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
ricorrente la convenuta la quale, con atto ricorsuale 2 ottobre
2002, ha richiesto la cassazione del giudizio impugnato con la conseguente
integrale reiezione dell'istanza;
considerato che
il ricorso per cassazione è dato contro le sentenze dei giudici di pace e dei
pretori come istanza unica (art. 327 CPC), ovvero per le cause il cui valore
non supera l'importo di fr. 8'000.- (art. 13 LOG);
che
questo limite vale anche nell'ambito delle procedure di rigetto
dell'opposizione (art. 22 e 25 LALEF);
che
quando l'appellabilità dipende dal valore delle domande, questo è determinato
dalle conclusioni prese dall'appellante nell'ultimo atto di causa davanti al
giudice di prima istanza (art. 15 CPC);
che
nel caso di specie, poiché la domanda di rigetto dell'opposizione -rimasta
immutata fino alla sentenza- concerne un importo di complessivi fr. 358'800.-,
l'unico rimedio possibile contro la sentenza del Segretario assessore è
l'appello, indipendentemente dal fatto che l'istanza sia stata accolta
limitatamente a fr. 4'680.-;
che
un'impugnazione presentata nella forma del ricorso per cassazione non è nulla,
ma può essere esaminata come appello se questo è il rimedio corretto e
ammissibile, anche se manca la dichiarazione esplicita di appellare e le
domande precise (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 307, m. 22);
che
il ricorso va quindi trasmesso d'ufficio alla Camera di esecuzione e fallimenti
per sua competenza (art. 126 CPC; art. 22 lett. c LOG).
Motivi
per i quali,
decreta: 1. Il
ricorso per cassazione 2 ottobre 2002 di __________ è trasmesso per competenza
alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello.
-
La
tassa di giustizia in fr. 80.-, da anticipare dalla ricorrente, resta a suo
carico.
-
–
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud e alla Camera di esecuzione
e fallimenti con la trasmissione dell’intero incarto.
Per la Camera di cassazione
civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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