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Numero d'incarto:
16.2002.81
Data decisione, Autorità:
09.10.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.00081
Lugano
9 ottobre
2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23
settembre 2002 presentato da
contro
la sentenza 3 settembre 2002 del Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 nella causa a procedura speciale
in materia di contratto di lavoro
promossa con istanza 27 giugno 2002 da
rappr. dall'__________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di
fr. 7'020.75 oltre interessi a titolo di
pretese salariali, domanda accolta dal primo
giudice,
esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 27 giugno 2002 __________ ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di
lavoro __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 7'020.75 oltre
accessori a saldo delle proprie pretese salariali;
che
con il querelato giudizio 3 settembre 2002 (intimato lo stesso giorno) il
segretario assessore, giudicando sulla base della documentazione prodotta dalla
parte istante, ha accolto la domanda, avendo quest’ultima sufficientemente
comprovato il suo credito, rimasto incontestato dalla convenuta che non ha
presenziato alla discussione;
che con
atto ricorsuale datato 23 settembre 2002 __________ è insorta contro il
predetto giudizio lamentando la violazione del suo diritto di essere sentita;
che
giusta l’art. 398 cpv. 1 CPC, applicabile a titolo di diritto suppletorio per
il rinvio di cui all’art. 418 CPC, il termine per impugnare una decisione
emanata nell’ambito della procedura speciale per salari e mercedi, è di 10
giorni dalla notificazione della sentenza;
che
nel caso di specie, al momento dell’inoltro del ricorso per cassazione (data
del timbro postale 28 settembre 2002), il termine ricorsuale di 10 giorni, pur
considerando l'eventuale termine di giacenza postale di 7 giorni, era scaduto,
donde la tardività del presente il ricorso;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per
cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera
può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica
alla controparte per le osservazioni, qualora questo si rilevi inammissibile o
manifestamente infondato;
che il
presente giudizio è esente da tasse e spese.
Motivi per i
quali,
richiamati gli art.
327 segg. CPC e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
-
Il
ricorso per cassazione 23 settembre 2002 di __________ è irricevibile in quanto
tardivo.
-
Il
presente giudizio è esente da tassa di giustizia e spese.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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