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Numero d'incarto:
16.2002.80
Data decisione, Autorità:
09.04.2003, CCC
Incarto n.
16.2002.80
Lugano
9 aprile 2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20
settembre 2002 presentato da
patr. __________
contro
la sentenza 9 settembre 2002 del Pretore della
giurisdizione di Locarno-Campagna nell'ambito dell'azione possessoria promossa
con istanza 18 luglio 2002 da
patr.
con la
quale l'istante ha chiesto che le venissero consegnati determinati beni di sua
proprietà in possesso della convenuta, domanda parzialmente accolta dal primo
giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
- Con
istanza 18 luglio 2002 __________ ha promosso davanti al Pretore della giurisdizione
di Locarno Campagna un'azione possessoria fondata sull'art. 927 CC, chiedendo
che venisse fatto obbligo alla madre __________ di consegnarle i suoi effetti
personali, gli oggetti di sua proprietà presenti nell'abitazione di quest'ultima
a __________, segnatamente libri, materiale di studio e un computer con
accessori, come pure altri beni mobili.
All'udienza
31 luglio 2002 le parti si sono accordate nel senso che si sarebbero incontrate
-unitamente al legale dell’istante- presso l’abitazione della convenuta e che
in quell’occasione la stessa avrebbe consegnato alla figlia gli oggetti che
riconosceva suoi. Il 20 agosto 2002 si è tenuta una discussione concernente gli
oggetti contestati durante la quale la convenuta ha parzialmente avversato la
pretesa dell'istante. A entrambe le udienze l'istante si è presentata
accompagnata dal suo patrocinatore, mentre la convenuta ha partecipato sola.
2.Con il querelato giudizio il pretore,
basandosi sulla menzionata lista di oggetti, rivendicati da entrambe le parti,
ha riconosciuto all’istante il possesso su gran parte degli stessi, ordinandone
alla convenuta l’immediata consegna alla figlia.
- Con
il presente tempestivo gravame, __________, insorge contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. e CPC. Senza entrare nel merito della controversia, la ricorrente si
duole della lesione del suo diritto di essere sentita poiché il pretore, nonostante
non fosse in grado di proporre e discutere le sue ragioni con la necessaria
chiarezza, già solo a dipendenza del fatto che si esprimeva in lingua tedesca,
non l’ha diffidata a munirsi di un patrocinatore ai sensi dell'art. 39 cpv. 2
CPC, ciò che le ha impedito di tutelare in modo conveniente i suoi interessi.
Chiede inoltre di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Con
osservazioni 10 ottobre 2002 (dalle quali dev'essere estromessa la documentazione
allegata per la prima volta in questa sede: art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) l'istante
postula la reiezione del ricorso, sostenendo che la ricorrente, in ogni stadio
della procedura, ha potuto capire la portata della vertenza e l'esatto significato
di ciò che di volta in volta veniva discusso.
-
Il
presente ricorso per cassazione è ammissibile, malgrado il rinvio dell'art. 374
CPC alla procedura di camera di consiglio (art. 361 e segg. CPC) che prevede la
sola impugnazione davanti alla camera civile d'appello (art. 370 CPC). Infatti,
silente al proposito il materiale legislativo, si ritiene che debba prevalere
su questo disposto la norma di competenza per materia a decidere le azioni
possessorie: mentre il pretore è esclusivamente competente se l'oggetto è un
diritto reale immobiliare, quando oggetto della contesa è una cosa mobile la
competenza è determinata dal valore della domanda (art. 373 CPC).Ciò che
comporta - per forza di cose- la competenza anche del giudice di pace per le
vertenze il cui valore è inferiore a fr. 2'000.-, rispettivamente del pretore
per i valori superiori (art. 5 cpv. 1 LOG).Immutati i disposti processuali
applicabili, ossia la procedura di camera di consiglio, sarebbe tuttavia
estraneo al sistema vigente e in particolare contrario all'art. 327 CPC che
sentenze emesse da giudici di pace siano impugnabili con il rimedio
dell'appello. Se ne deve concludere che è il valore dell'oggetto a determinare
anche il rimedio di diritto cui può essere fatto capo quando l'azione
possessoria concerne - come detto- una cosa mobile. Questa conclusione non
contrasta con la giurisprudenza nota su questo tema che ha finora confermato
soltanto la competenza esclusiva del Pretore quando oggetto della lite è un
diritto reale immobiliare (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 373, n. 882; I
CCA 14 aprile 1994 in re S./ C.).
-
L’art. 327 lett. e CPC permette l'annullamento di una sentenza del
Pretore o del Giudice di pace quando la parte non è stata posta in grado di far
valere le proprie ragioni o le sono stati arbitrariamente rifiutati i necessari
mezzi di prova. In quest'ambito colloca la sua censura la ricorrente, facendo
riferimento all'art. 39 CPC: ciò che è corretto poiché effettivamente la norma
trova la sua ragione nel diritto delle parti di essere sentite, garantito
dall'art. 29 cpv. 2 Cost (Cocchi/Trezzini, op. cit., art. 39 CPC, m. 4).
Ogni
persona avente l'esercizio dei diritti civili può procedere in lite con atti propri
(art. 38 cpv. 1 CPC). Siffatta capacità processuale comprende quella di
compiere personalmente tutti gli atti di causa (art. 39 cpv. 1 CPC). Nel
Ticino, come nel resto della Svizzera, le parti non sono obbligate a farsi
patrocinare in giudizio. Quando il giudice ritiene che una persona non sia
capace di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa,
la diffida a munirsi di un patrocinatore (art. 39 cpv. 2 CPC).
Un
simile intervento del giudice si giustifica solo in presenza di circostanze
particolari, oggettive o soggettive, che il giudice valuta facendo capo al suo
ampio potere di apprezzamento (Rep. 1989 pag. 168 in alto, 1988 pag. 376
consid. a con richiamo di giurisprudenza). Il giudice, procedendo d'ufficio,
deve accertarsi se la parte appare essere nella condizione di capire -senza disporre
di cognizioni giuridiche proprie- gli atti di procedura che le sono notificati
e di agire in conformità con gli obblighi che essi comportano (Cocchi/
Trezzini, op. cit., art. 39 CPC, m. 2; Guldener, Schweizerisches
Zivilprozessrecht, ed. 3, pag. 132). Non si tratta quindi di un'incapacità
astratta, ma determinata da circostanze concrete (Frank/ Sträuli/ Messmer,
Kommentar zur zürcherischen ZPO, ed. 3, § 27/28, N. 25). Il solo fatto che un
convenuto non sia patrocinato ancora non significa, in altri termini, che
questi vada diffidato a munirsi di un legale o che il giudice gli debba
designare un avvocato d'ufficio. Se così fosse, la capacità di compiere
personalmente tutti gli atti processuali sarebbe svuotata di senso.
Determinante è la ponderazione delle capacità personali della parte per
rapporto al grado di difficoltà che la causa presenta, considerato anche lo
stadio in cui il processo si trova.
- In concreto, contrariamente a
quanto pretende la ricorrente, nulla induce a ritenere che non fosse in grado
di comprendere e di discutere con la necessaria chiarezza la causa: in
particolare, essa non ha offerto nessun indizio al primo giudice di non aver
capito le intenzioni della controparte, di non aver valutato i passi decisi e
di non essere in grado di difendersi da sola in modo adeguato. In concreto, la
convenuta ha reagito convenientemente alla citazione e ha partecipato senza
sollevare eccezioni alla prima udienza, aderendo all'ordine del giorno per la
continuazione della causa; essa ha voluto unicamente garantirsi la corretta
verbalizzazione in lingua italiana, chiedendo -e ottenendo- una traduzione
orale del protocollo da parte del giudice. Ciò che ancora non significa che essa
non capisca -né essa peraltro lo afferma- la lingua del processo (essa abita in
Ticino dal
molto tempo) o che non abbia compreso la discussione svoltasi, visto che la
controparte era pur sempre la figlia con la quale aveva vissuto fino a pochi
giorni prima. Non solo, ma proprio la sottoscrizione dell'accordo sulla
continuazione della lite, indica come essa ne avesse compreso il significato.
Alla seconda udienza la convenuta, presentatasi nuovamente da sola, ha prodotto
un allegato scritto -in lingua tedesca allegato come parte del verbale - con il
quale ha preso posizione in modo puntuale e chiaro sui singoli oggetti litigiosi.
Ciò che costituisce un'implicita dimostrazione della propria capacità di
difendersi. Inoltre, alla replica dell'istante, essa ha adeguatamente
duplicato, in particolare in merito alla proprietà del computer. Al termine
dell'udienza, ancora una volta la convenuta ha sottoscritto il verbale dopo
averne ottenuto una traduzione orale. In conclusione, la personalità della
ricorrente aveva caratteristiche tali da poter permettere al giudice di
concludere alla sua capacità di compiere adeguatamente gli atti del processo. E
ciò, malgrado esso si sia dovuto svolgere essenzialmente in lingua italiana,
dal momento che le pretese carenti conoscenze di questa lingua, come s'è visto,
non hanno limitato la sua capacità di difendersi.
Né
l'oggetto del litigio appariva di complessità fattuale o giuridica particolare.
L’azione promossa dall’istante è di natura sommaria (art. 361 per il rinvio di
cui all’art. 374 CPC) e come tale intesa solo a chiarire questioni di fatto
fondate sulla verosimiglianza (Stark, in Comm. di Basilea, 1998, Vorbemerkungen
zu Art. 926-929 ZGB, N. 36) al fine di permettere all’istante di rientrare
in possesso di determinati beni (Stark, in Comm. di Berna, 2001, n. 1 e
7 ad art. 927 CC), ma senza ottenere un giudizio sulla proprietà dei medesimi.
Si è trattato cioè -anche nel concreto- di un contenzioso che non poneva
difficoltà e poteva essere affrontato anche da una parte non patrocinata e
sprovvista di formazione giuridica.
Stando
così le cose, il mancato patrocinio della ricorrente dev'essere unicamente
fatto risalire a una sua scelta consapevole e non a un errore di valutazione
del giudice. Ne consegue che la ricorrente non può invocare con successo una
pretesa lesione del propria diritto di essere sentita e che il ricorso
dev'essere respinto, con il carico delle spese e delle ripetibili alla
convenuta (art. 148 CPC).
- La domanda di assistenza giudiziaria presentata dalla ricorrente,
non può essere accolta, il gravame mancando sin dall’inizio di possibilità di
buon esito (art. 14 lett. a LAG).
Motivi per i quali,
richiamati gli art.
327 segg. CPC
pronuncia:
-
Il
ricorso per cassazione 20 settembre 2002 __________ è respinto.
-
L'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria è
respinta.
-
Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 80.- sono posti
a carico della ricorrente che verserà alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili
di questa sede.
-
Intimazione a:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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