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Numero d'incarto:
16.2002.79
Data decisione, Autorità:
27.09.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.00079
Lugano
27 settembre
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 17
settembre 2002 presentato da
contro
la sentenza 12 settembre 2002 del Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura
sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti
promossa con istanza 8 luglio 2002 da
__________ rappr. __________
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto
definitivo dell'opposizione interposta
dall'escusso al PE n. __________ dell'UE di
Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 8 luglio 2002 lo __________ ha chiesto il rigetto dell'opposizione
interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di
fr. 2'046.- corrispondenti all'imposta di navigazione 2001 e relativa tassa di
richiamo;
che con
il querelato giudizio il segretario assessore, accertata la presenza di un
valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante alla quale
l'escusso, assente dal contraddittorio, non ha opposto nessuna eccezione, ha
accolto l'istanza;
che
con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto
giudizio: si duole essenzialmente della lesione del suo diritto di essere
sentito per non aver potuto partecipare al contraddittorio, non essendogli
pervenuta la relativa citazione, né per lettera semplice, né per invio
raccomandato, né per il tramite di un invito postale al ritiro della
raccomandata;
che
giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che tutela la garanzia di cui all’art.
29 cpv. 2 Cost, una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere
annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie
ragioni;
che
nella concreta fattispecie con ordinanza 10 luglio 2002, spedita mediante invio
raccomandato n. __________il pretore ha sì citato le parti all’udienza del 12
settembre 2002, ma la raccomandata destinata a __________ non è stata ritirata
dall’interessato e, scaduto il periodo di giacenza, è stata rinviata al
mittente;
che
quando, come in concreto, il destinatario di una raccomandata contesta di aver
ricevuto l’avviso di ritiro e la prova del contrario non può essere portata,
non è corretto parlare di notifica conforme, atteso che non si può escludere un
errore da parte del funzionario postale (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad
art. 124, m. 6);
che
quindi, in virtù dell'art. 327 lett. e CPC, la sentenza impugnata dev'essere
cassata e l’incarto ritornato alla pretura affinché proceda a un nuovo
giudizio, previa riconvocazione delle parti all’udienza di contraddittorio;
che,
rilevata d’ufficio l’irregolarità del giudizio, la notifica del ricorso alla
controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può
essere evaso senz’altro (CCC 7 gennaio 2000 in re Q./G.);
che
vista la particolarità del caso non si prelevano spese né tassa di giustizia.
Motivi per i quali,
richiamati gli art.
327 segg. CPC,
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 17 settembre
2002 __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 12 settembre 2002 del Segretario assessore della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, è annullata e gli atti sono
rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.
-
Il
presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di
cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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