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Numero d'incarto:
16.2002.75
Data decisione, Autorità:
28.01.2003, CCC
Incarto n.
16.2002.75
Lugano
28 gennaio
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23
luglio 2002 presentato nella forma dell'appello da
contro
la sentenza 20 giugno 2002 del Pretore della
giurisdizione di Mendrisio-sud nella causa civile inappellabile promossa con
istanza 13 maggio 2002 da
con la
quale gli istanti hanno chiesto lo scioglimento della comproprietà sul fondo n.
__________ RFD __________, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
La
particella n. __________ RFD di __________ appartiene per un terzo a una
comunione ereditaria composta di __________, __________, per un terzo a
__________ e per un altro terzo a __________ nata __________ (doc. B).
-
Con
istanza 13 maggio 2002 __________, adducendo difficoltà in seno alla
comproprietà relativamente all'amministrazione e alla divisione del fondo,
hanno convenuto __________ davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Sud per ottenere lo scioglimento della comproprietà sulla base dell'art. 650
CC. I convenuti si sono opposti, eccependo anzitutto la carente legittimazione
attiva degli istanti, in quanto in parte membri di una comunione ereditaria e
come tali non legittimati ad agire autonomamente, ma solo assieme agli altri
coeredi. Nel merito hanno poi sostenuto che lo scioglimento della comproprietà
avrebbe dovuto essere preceduto dallo scioglimento della comunione ereditaria,
quindi relativamente a ogni altro bene di sua proprietà.
-
Con
il querelato giudizio il pretore, preso atto che tutte le parti interessate
hanno partecipato alla causa, rendendo così superflua la nomina di un
rappresentante, ha ammesso la loro legittimazione attiva e passiva e ha quindi
concluso all'accoglimento dell'istanza, ordinando lo scioglimento della
comproprietà mediante alienazione ai pubblici incanti con ripartizione del
provento fra i comproprietari – dedotte le spese – in ragione di un terzo
ciascuno.
-
Con
il presente tempestivo gravame, trasmesso per competenza a questa Camera con
decreto 12 agosto 2002 della Prima Camera civile del Tribunale d'appello, i
convenuti insorgono contro il predetto giudizio, riproponendo le eccezioni di
carente legittimazione delle parti, in assenza della quale l'istanza avrebbe
dovuto essere respinta. Si dolgono inoltre della lesione del loro diritto di
essere sentiti poiché il pretore non ha dato seguito al richiamo di un incarto
da loro richiesto nella risposta. Censurano poi il fatto che il primo giudice
non si sia espresso sulla necessità di procedere preventivamente allo
scioglimento del comunione ereditaria.
Con
osservazioni 17 settembre 2002 i resistenti postulano in ordine la nullità del
ricorso e nel merito la reiezione dello stesso.
-
Per
quanto attiene alla ricevibilità del ricorso, va rilevato che per costante
giurisprudenza di questa Camera, anche se carente dell’indicazione del motivo
di cassazione invocato così come lo prevede l’art. 329 cpv. 2 lett. e CPC, il
ricorso è comunque valido se dalla sua motivazione risultino le ragioni a
fondamento del medesimo, di modo che il giudice possa individuare con facilità
sia il motivo di cassazione addotto, sia la norma ritenuta violata (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, art. 329, m. 2). In concreto è fuori di dubbio che a fondamento della
propria impugnazione i ricorrenti pongono l'errata applicazione del diritto
procedurale e sostanziale da parte del primo giudice, ovvero invocano i titoli
di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC: il ricorso è
pertanto ricevibile.
-
Quanto
alla contestata legittimazione attiva, due sono gli argomenti che inducono a
respingere la censura. Anzitutto va rilevato che l'azione di scioglimento della
comproprietà è sicuramente ammissibile in ordine già perché -come rettamente
osservano i resistenti- tra loro vi è anche __________ che, a prescindere dalla
sua appartenenza alla comunione ereditaria, è personalmente e individualmente
comproprietaria del fondo e come tale senz'altro legittimata a introdurre
l'azione (come effettivamente ha fatto, ancorché con altri istanti) in
conformità con la lettera stessa dell'art. 650 cpv.1 CC. Per quanto poi attiene
alla legittimazione attiva, rispettivamente passiva, delle altre parti della
vertenza, è vero che i membri di una comunione ereditaria, che non gode della
capacità processuale, devono agire congiuntamente e costituiscono nel processo
un litisconsorzio necessario (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 38 CPC,
m. 16), tuttavia la giurisprudenza ammette un'eccezione allo stesso principio
nel caso in cui uno o più eredi fanno valere nei confronti di coeredi pretese
attinenti a beni della successione, e ciò a condizione che tutti i membri della
comunione siano parte al processo in qualità di attori o di convenuti, senza
che sia necessaria la nomina di un rappresentante (DTF 54 II 243; Escher
in Comm. di Zurigo, 1960, art. 602 CC, N. 61; Tuor/ Picenoni, in
Comm. di Berna, 1966, art. 602 CC, N. 32a; Baumgartner, La communauté
héréditaire dans le procès civil, 1933, pag. 112 e 113;Tuor/ Schnyder/
Schmid/ Rumo-Jungo, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 2002, ed.12, pag.
670; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts ed. 7, pag. 144).
In concreto, quindi, poiché è incontestato che tutti i comproprietari,
rispettivamente i proprietari comuni di una quota della comproprietà (membri
della comunione ereditaria), hanno partecipato alla causa in qualità di istanti
o di convenuti, non può essere considerata arbitraria la decisione del primo
giudice di ammettere la loro legittimazione attiva, rispettivamente passiva. Su
questo punto il ricorso dev'essere così respinto.
-
L’art. 650 cpv. 1 CC conferisce a ogni comproprietario il diritto
di chiedere la cessazione della comproprietà, a meno che ciò non sia escluso
dal negozio giuridico, dall’esistenza di una proprietà per piani o dal fine cui
la cosa è durevolmente destinata. Stabilito che nulla osta allo scioglimento
della comproprietà, il giudice determina il modo di divisione ai sensi
dell'art. 651 cpv. 1 CC (Meier-Hayoz, in Comm. di Berna, 1981, art. 650
CC, n. 1 e 2; art. 651 CC, N. 18). In concreto i convenuti si oppongono allo
scioglimento della comproprietà adducendo la necessità di procedere
preliminarmente allo scioglimento della comunione ereditaria. Poiché, almeno
implicitamente, la critica non può che attenere all'applicazione di diritto
sostanziale, dev'essere anzitutto rilevato che l'impugnazione è carente, dal
momento che, in contrasto con l'art. 329 CPC, i ricorrenti non indicano quali
siano i disposti di legge rimasti senza applicazione, o applicati in modo
manifestamente errato (art. 327 lett. g CPC), ma si limitano al riaffermare la
loro tesi, sottintendendone l'ovvietà. Ciò tuttavia non basta per costituire
una valida censura di cassazione. Comunque, l'argomento non può nemmeno
corrispondere a un principio chiaro del diritto poiché la condizione da loro
auspicata equivarrebbe a privare la comunione ereditaria della possibilità di
sussistere, quindi anche di essere proprietaria e di agire a tutela dei propri
diritti.
-
Questi
motivi permettono di respingere anche la censura relativa alla pretesa
violazione del loro diritto di essere sentiti. È vero che essi avevano,
correttamente (art. 294 cpv. 2 CPC), richiamato un incarto dalla un'altra
Pretura, tuttavia la mancata assunzione da parte del primo giudice non può
assurgere a motivo di annullamento della sentenza dal momento che la prova
appare irrilevante per quanto esposto al capoverso precedente. Sono infatti i
ricorrenti stessi ad ammettere di aver proposto quella prova per dimostrare
che fosse pendente (verosimilmente fra le stesse parti) una seconda
istanza di scioglimento questa volta di proprietà comune, deducendone la
necessità di una più ampia valutazione dei valori fondiari in gioco (ricorso,
ad 2).
-
Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo
di cassazione, deve essere respinto.
Tasse e
spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
-
Il
ricorso 23 luglio 2002 di __________ è respinto.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipati dai
ricorrenti, rimangono a loro carico con l'obbligo solidale di rifondere alla
controparte fr. 400.- a titolo di ripetibili di questa sede.
-
Intimazione:
__________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la Camera di cassazione civile del
Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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