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Numero d'incarto:
16.2002.73
Data decisione, Autorità:
17.03.2003, CCC
Incarto n.
16.2002.73
Lugano
17 marzo 2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20
agosto 2002 presentato da
contro
la sentenza 11
luglio 2002 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 2, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 17 maggio 2002 da
patr. dall'avv. __________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di
fr. 2'282.- oltre accessori, nonché il
rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto
al PE n. __________dell'UE di Lugano,
domande accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
Con
istanza 17 maggio 2002 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine
di ottenere il pagamento di fr. 2'282.- a saldo della nota 5 novembre 2001
emessa a titolo di onorario per l’allestimento di un preventivo richiestogli
dal convenuto e avente per oggetto i lavori di ristrutturazione di un
appartamento di quest’ultimo a __________ (doc. C). Il convenuto si è opposto
alla pretesa avversaria contestando di aver conferito qualsiasi incarico a
titolo oneroso all'istante al quale aveva semplicemente richiesto
l'allestimento di un preventivo di massima -sulla base di piani già esistenti-
e inteso a ottenere un’indicazione dei possibili costi di ristrutturazione del
bene acquistato.
-
Con
il querelato giudizio il segretario assessore, accertato il carattere oneroso
della prestazione sia a dipendenza del suo contenuto in quanto intesa a
valutare tutti i lavori necessari alla ristrutturazione dello stabile del
convenuto e il loro costo -attività tipica della professione dell’architetto-
che del fatto che tra le parti non sussisteva nessun rapporto che potesse
indurre il convenuto a ritenere gratuite le prestazioni dell’istante, ha
integralmente accolto l’istanza rimasta senza contestazione nel suo ammontare.
-
Con
il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il
diritto, in particolare per aver ritenuto provata la conclusione di un
contratto a titolo oneroso. Contestata dal ricorrente è innanzi tutto la
qualifica attribuita dal primo giudice all’attività dell’istante, non potendo
la stessa essere equiparata a quella di un architetto, formazione professionale
di cui l'istante non dispone in quanto tecnico edile. Sottolinea inoltre il
carattere gratuito dell'incarico conferito alla controparte, mentre
sull'ammontare del credito, il ricorrente sostiene di averlo contestato sia
nella fase preprocessuale, sia davanti al giudice. Rileva poi l’inapplicabilità
delle norme SIA (in specie della n. 102) alle quali le parti non hanno mai
fatto riferimento e che comunque il primo giudice ha erroneamente ammesso. Da
ultimo l’insorgente contesta il riconoscimento all’istante di un’indennità a
titolo di ripetibili.
Con
osservazioni 20 settembre 2002 la controparte postula la reiezione del gravame.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può
essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una
decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di
un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).
-
Contrariamente
a quanto preteso dal ricorrente, la conclusione del primo giudice
sull'onerosità della prestazione dell'istante non è arbitraria. Al proposito il
Segretario assessore ha ritenuto che l'allestimento del preventivo in
discussione configura un appalto, a dipendenza del fatto che non esistevano
le condizioni oggettive perché il convenuto potesse credere che la
prestazione fosse gratuita (sentenza, punto 3). Il ricorrente, da parte sua non
esclude che -di principio- l'allestimento di un preventivo possa fare
oggetto di un contratto d'appalto la cui prestazione caratteristica dev'essere
remunerata, ma -con riferimento al caso concreto e alla gratuità della
prestazione- ritiene errata la decisione impugnata perché il giudice non ha
applicato le norme sul mandato. L'argomento non è tuttavia di nessun rilievo
poiché in concreto la qualifica giuridica del contratto non è determinante:
oggi infatti -a proposito del significato dell'art. 394 cpv. 3 CO- non esiste
più la presunzione della gratuità del mandato (Fellmann, in Comm. di
Berna, 1992, art. 394 CO, N. 366 e 388). Inoltre, nella fattispecie, non può
essere esclusa l'esistenza di un uso in favore dell'onerosità della prestazione
effettuata dall'istante: al proposito, basti la considerazione che generalmente
un lavoro di simile natura, effettuato nell'ambito professionale, viene
retribuito, ciò che è confortato dal fatto -giustamente rilevato dal Segretario
assessore- che la stessa prestazione (al di là della formale qualifica
dell'istante) è contemplata da tariffari di categoria come una posta che dà
diritto a una parte ben definita di onorario (Fellmann, op. cit.,
ibidem, N. 376, 380 e 381). D'altra parte, l'interpretazione delle circostanze
(Fellmann, op. cit., ibidem, N. 388), unica base di giudizio in assenza
di prove, non permette di concludere alla tacita gratuità dell'incarico, tant'è
che, almeno in questa sede, il ricorrente ammette il diritto di controparte a
una remunerazione che sarebbe stata fissata successivamente nel caso in cui
io e mia moglie avessimo ritenuto di affidargli l'appalto per i lavori di
ristrutturazione (ricorso, punto 4), ciò che colloca inequivocabilmente il
rapporto fra le parti in un ambito professionale che a sua volta porta
ulteriormente a escludere il preteso impegno dell'istante di procedere al
lavoro senza diritto a remunerazione. Anzi, a ben vedere, il ricorrente non ha
mai affermato l'esistenza (esplicita o tacita) di un simile impegno,
limitandosi a considerare che controparte avrebbe dovuto avvisarlo
dell'onerosità del lavoro (questione già esaminata) e che proprio perché i
lavori ci sono stati sconsigliati era da ritenere che il preventivo non andava
remunerato (duplica 24 giugno 2002), ciò che rappresenta tuttavia
un'interpretazione puramente soggettiva dei fatti. Ma il ricorrente -in prima
sede- non si è nemmeno opposto al pagamento richiesto a causa della professione
dell'istante (che non è architetto) come fa invece in questa sede: in tal modo,
tuttavia, egli propone un inammissibile fatto nuovo (art. 321 CPC).
Comunque
non può essere considerata in sé arbitraria nemmeno la definizione dell'accordo
sull'allestimento del preventivo come contratto d'appalto (quindi per principio
oneroso), tant'è che dottrina e giurisprudenza appaiono almeno non univoche sul
tema (Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999, n. 52 e rif. ivi).
- Per
quanto attiene all’ammontare del credito dell’istante, riconosciuto nella sua
totalità dal segretario assessore, va rilevato che il ricorrente,
contrariamente a quanto vorrebbe pretendere in questa sede, non ha mai
contestato l’importo della mercede richiesta, nemmeno a titolo subordinato.
Correttamente, pertanto, il Segretario assessore ha ammesso il credito nel suo
ammontare pieno, valendo senza riserve l'art. 170 cpv. 2 CPC secondo cui i
fatti non chiaramente contestati si presumono ammessi, salvo contrarie
risultanze di causa. Cosi stando le cose, l’attuale contestazione sulla
congruità della nota professionale dell’istante e, eventualmente, sul modo di
applicare alla fattispecie le norme SIA, non può essere considerata in quanto
processualmente irrita (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).
Al proposito il ricorrente allude anche al fatto che il verbale
del contraddittorio sarebbe incompleto poiché non darebbe atto della sua
contestazione sull'ammontare del credito. Di converso risulta che egli ha
sottoscritto il verbale d’udienza 24 giugno 2002 senza nulla eccepire in merito
al suo contenuto; tuttavia, in assenza di un'impugnazione per falsità davanti
all'autorità penale, a questa Camera non compete l'esame della fedefacenza dei
verbali (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 119, m. 1).
Inoltre, il ricorrente rimprovera al primo giudice di non aver
tenuto conto della stessa contestazione, da lui formulata nella fase
preprocessuale e risultante dai documenti di causa. Sennonché, è principio
processuale indiscusso che il giudice deve tener conto esclusivamente delle
allegazioni formulate dalle parti al fine di determinare con certezza i limiti
della contesa (CCC 12 luglio 2002 in re P. e P. c/ C. - massima
pubblicata in www.ti.ch/Generale/PG; Brönnimann, Die Behauptungs- und
Substanzierungslast im schweizerischen Zivilprozessrecht, Berna 1989, pag. 5).
Sempre a proposito dell'entità del credito, il ricorrente
lamenta ancora che quell'importo non sia stato verificato peritalmente.
Dimentica però che la prova -quand'anche fosse stata proposta dall'istante- non
sarebbe stata ammessa poiché non può esservi istruttoria su fatti non
contestati (art. 184 cpv. 2 CPC).
In merito al riconoscimento all'istante
della somma di fr. 100.- a titolo di indennità, va rilevato che -contrariamente
a quanto ritiene il ricorrente- anche la parte non patrocinata da un legale ha
diritto a un'indennità, segnatamente volta a compensare almeno gli
inconvenienti e il dispendio di tempo ingiustamente causatole dal processo (Cocchi/
Trezzini, ad art. 150, m. 10; DTF 113 Ib 353).
- Alla
luce di quanto sopra esposto, il ricorso, che non ha accertato i motivi di
cassazione invocati, deve essere respinto.
Tasse,
spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TG
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 20 agosto 2002 di __________ è respinto.
- Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 120.–
b)
spese fr. 30.–
fr. 150.–
già
anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla controparte l’importo di fr. 300.– a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione:
__________.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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