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Numero d'incarto:
16.2002.70
Data decisione, Autorità:
10.02.2003, CCC
Incarto n.
16.2002.70
Lugano
10 febbraio
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 8
agosto 2002 presentato da
contro
la sentenza 15 luglio 2002 del Giudice di pace del
circolo di Malvaglia nella causa civile inappellabile promossa con istanza 8
giugno 2002 nei confronti di
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di
fr. 448.- nonché il rigetto
dell'opposizione interposta dal convenuto al PE
n.__________ dell'UEF di Acquarossa,
domande respinte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
Con
istanza 2 giugno 2002 __________ società che si occupa tra le altre cose
dell'organizzazione di vacanze, ha convenuto __________ davanti al giudice di
pace del Circolo di Malvaglia per ottenere il pagamento di fr. 448.- a titolo
di penale e spese a dipendenza del preteso annullamento di un viaggio (volo e
soggiorno con destinazione __________). Il convenuto si è opposto all'istanza,
negando di aver concluso qualsiasi contratto con l'istante alla quale sostiene
di essersi rivolto unicamente per un'offerta.
-
Con
il querelato giudizio il giudice di pace ha respinto l'istanza non ritenendo
provata, in assenza di una prova scritta, la conclusione di un contratto.
3.Con il presente tempestivo gravame
__________ insorge contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. La
ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le
risultanze istruttorie, non ritenendo provata la conclusione tra le parti di un
contratto, erroneamente assoggettato all’esigenza della forma scritta. In
particolare afferma che nel settore non è d'uso la sottoscrizione di un
contratto scritto, ma -a conferma del mandato- si chiede al cliente un acconto;
ciò che tuttavia, nel caso particolare, non è avvenuto. Comunque, rimprovera al
giudice di pace di non aver correttamente valutato l'affermazione di convenuto
di essersi recato nell'agenzia per comunicare la rinuncia al viaggio, ciò che
implicitamente equivale all'ammissione del conferimento di un mandato. Con
scritto del 2 settembre 2002 __________ ritiene il ricorso infondato.
La replica
presentata il 10 settembre 2002 dalla ricorrente deve essere estromessa
dall’incarto poiché la procedura applicabile (art. 331 CPC) non prevede tale
possibilità.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte le
censure ricorsuali siccome riferite alla valutazione delle prove da parte del
primo giudice, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF
126 I 170 consid. 3a).
-
L’art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una
circostanza di fatto l’obbligo di provarla, conseguendone che la mancata prova
delle circostanze costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in
sfavore di chi ne sostiene l’esistenza (Kummer, in Comm. di Berna, n. 20
ad art. 8 CC). In quest'ottica e a fronte alle contestazioni del convenuto in
merito a qualsiasi accordo tra le parti, spettava all'istante, che pretende il
pagamento di una penale per annullamento di un contratto di viaggio, provare
gli estremi di una simile pattuizione, ovvero che vi era stato tra le parti uno
scambio di volontà reciproche e concordanti aventi per oggetto la prenotazione
da parte del convenuto di un soggiorno di vacanze (art. 1 CO; Bucher, in
Comm. di Basilea, 1996, n. 20 ad art. 1 CO; Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad
art. 183, m. 35 e 36). L'istante ha bensì accennato al fatto di avere la prova
dei fatti addotti (testi a disposizione), in particolare che i contatti
non si erano limitati alla richiesta di un'offerta, ma non ha mai proposto al
giudice di assumere tali prove. Mancando così la dimostrazione della
conclusione di un contratto, l'istante non può quindi pretendere dal convenuto
– su quella base – il pagamento di una penale per annullamento del medesimo.
Neppure
l'affermazione del convenuto sulla rinuncia al viaggio giova alla tesi della
ricorrente, poiché tale comunicazione può essere intesa come una non
accettazione della pretesa offerta, o fors'anche come un indizio sull'intesa la
cui mancata valutazione da parte del primo giudice non rappresenta tuttavia arbitrio.
- Ne
discende che il ricorso che non ha evidenziato gli estremi per annullare il
giudizio impugnato dev'essere respinto.
Tasse
e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre al resistente non vengono
assegnate ripetibili di questa sede non potendo il suo scritto 2 settembre 2002
essere considerato alla stregua di un allegato di osservazioni.
Motivi per i quali,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 8 agosto 2002 di __________ è respinto.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.–, già anticipate dalla
ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Malvagia.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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