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Numero d'incarto:
16.2002.7
Data decisione, Autorità:
25.04.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.00007
Lugano
25 aprile
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28
gennaio 2002 presentato da
patr. dall'avv. __________
contro
la sentenza 15 gennaio 2002 del Giudice di pace del
circolo di Vezia nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e
fallimenti promossa con istanza 6 novembre 2001 da
rappr. da __________
con la quale l'istante
ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta
dalla convenuta al PE
n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal primo
giudice,
esaminati agli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
che
il 7 settembre 1995 __________, __________ e __________, comproprietari della
part. __________ RFD __________, hanno sottoscritto una proposta per
l’assicurazione di stabili con la __________, Compagnia di assicurazioni di
__________ (cfr. proposta d'assicurazione), contratto che gli stessi hanno
disdetto il 16 ottobre 2000;
che
la __________, Agenzia generale di __________, alla quale la disdetta è stata
inoltrata, ha accettato la stessa con effetto al 16 ottobre 2000, reclamando
nondimeno il pagamento del premio scaduto al 1°ottobre 2000;
che
con istanza 6 novembre 2001 la __________ di __________, rappresentata
dall’Agenzia generale di __________, ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole
per l'incasso di fr. 1'934.- corrispondenti al premio scaduto sulla polizza di
cui si è detto;
che
con il querelato giudizio il giudice di pace, accertata la presenza agli atti
di un valido riconoscimento di debito nella "fattura relativa al premio
concernente la polizza assicurazione danni stabile n. __________ per il premio
scaduto al 1° ottobre 2000" al quale la convenuta non ha opposto nessuna
eccezione, non avendo presenziato al contraddittorio, ha accolto l'istanza;
che
con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto
sospensivo con decreto 31 gennaio 2002, __________ insorge contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui
alle lett. a), e) e g) dell'art. 327 CPC: la ricorrente si duole della lesione
del suo diritto di essere sentita non essendole pervenuto né il PE, né la
citazione al contraddittorio, notificati a __________, alla quale ella non ma
ha conferito nessun potere di rappresentanza; da qui anche l'incompetenza
territoriale del giudice adito, non trattandosi del giudice del suo domicilio
di __________; contestata è inoltre la legittimazione del rappresentante
dell’istante, nonché l’esigibilità del credito posto in esecuzione;
che
al ricorso la controparte non ha presentato osservazioni;
che
il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, i presupposti processuali
tra i quali la sua competenza territoriale se il foro è inderogabile (art. 97
n. 3 CPC);
che
il principio secondo cui il debitore dev'essere escusso al suo domicilio (art.
46 cpv. 1 LEF), a prescindere dai fori speciali di cui agli art. 48 e segg. LEF,
crea l'obbligo di procedere al cosiddetto foro esecutivo ciò che costituisce
norma cogente da rispettare d'ufficio (Schmid, in Comm. di Basilea, art.
46 LEF, N. 6 e 7);
che
al proposito non è ammesso nessun tipo di proroga del foro, nemmeno per mezzo
del tacito consenso dell'escusso, dovendosi rispettare il principio dell'unità
dell'esecuzione, in funzione dell'esigenza di garantire a tutti i debitori lo
stesso trattamento (Schmid, op. cit., N. 7 e 8);
che
tuttavia, un precetto esecutivo che comunque è stato notificato al debitore il
quale ha tempestivamente potuto interporvi opposizione (ancorché tramite un
rappresentante come in concreto) e che non è stato oggetto di ricorso ai sensi
dell'art. 17 LEF, è in sé valido, ma non è atto a costituire foro per la
successiva procedura esecutiva (Schmid, op. cit., N. 8);
che
quindi, competente a pronunciarsi sul rigetto dell'opposizione interposta al PE
n. __________ dell'UE di Lugano, non è il Giudice di pace del Circolo di Vezia,
ma quello del Circolo di __________a, quale giudice del luogo di domicilio
della ricorrente (art. 2 cpv. 1 LOG e Decreto esecutivo concernente le
Circoscrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti), domicilio accertato da questa
Camera nel Comune di Paradiso;
che
verificandosi il motivo di cassazione previsto dall'art. 327 lett. a CPC, la
sentenza impugnata dev'essere annullata (art. 332 CPC);
che,
a dipendenza di tale esito, non torna conto di affrontare le altre censure
sollevate dalla ricorrente;
che
le spese seguono la soccombenza della parte resistente.
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 28 gennaio 2002
di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 15 gennaio 2002 del Giudice di pace del Circolo di
Vezia (inc. 722) è annullata.
II. Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.- già anticipate dalla
ricorrente, sono poste a carico di __________ a, la quale rifonderà alla ricorrente
fr. 150.-a titolo di ripetibili.
III.
Intimazione a:
–
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.
Per la Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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