AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2002.68
Data decisione, Autorità:
28.01.2003, CCC
Incarto n.
16.2002.00068
Lugano
28 gennaio
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 30
luglio 2002 presentato da
contro
la sentenza 11
luglio 2002 del Giudice di pace del circolo di Carona nella causa a procedura
sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 13 giugno 2002
da
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in
via definitiva dell'opposizione interposta
dall'escussa al PE n. __________dell'UE di Lugano,
domanda accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 13 giugno 2002 __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva
dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole
per l'incasso di fr. 300.- oltre interessi del 5% dal 15 novembre 2001,
corrispondenti alle ripetibili poste a carico di quest’ultima con sentenza 13
settembre 2001 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello;
che a
valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto, oltre alla menzionata
decisione, anche la sentenza 15 novembre 2001 della Corte di cassazione penale
del Tribunale federale che ha dichiarato inammissibile il ricorso di diritto
pubblico inoltrato dalla convenuta contro la sentenza cantonale;
che con
il querelato giudizio il giudice di pace, accertata la presenza di un valido
titolo esecutivo nella sentenza cantonale prodotta, ha accolto l'istanza, preso
atto dell'assenza dell'escussa del contraddittorio;
che con
atto ricorsuale 30 luglio 2002 __________ insorge contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC:essa rimprovera al primo giudice di aver violato l'art. 105
cpv.1 CO riconoscendo all'istante interessi di mora a far tempo dal 15 novembre
2001, gli stessi potendo essere semmai riconosciuti unicamente dal 2 maggio
2002 data di emissione del PE;
che con
scritto 9 settembre 2002 la controparte si è opposta all'accoglimento del
ricorso;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove;
che va
innanzi tutto rilevato che l'art. 105 cpv. 1 CO che la ricorrente pretende
essere stato disatteso dal primo giudice non si applica alla fattispecie non
trattandosi dell'esecuzione di un debito per interessi, rendite o donazioni (Wiegand,
in Comm. di Basilea, 1996, n. 1 ad art. 105 CO);
che la
concessione del rigetto dell'opposizione sugli interessi di mora è conforme
alla prassi secondo la quale il rigetto si estende anche a questi accessori,
ancorché non contemplati nel titolo esecutivo, ben potendosi ritenere il
debitore in mora con il pagamento dell'importo posto in esecuzione dal momento
in cui la decisione prodotta a valere quale titolo esecutivo è passata in
giudicato (Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs, 1998, n. 49 ad art. 80 LEF);
che
pertanto, il riconoscimento all'istante degli interessi di mora del 5% dal 15
novembre 2001, data della decisione della Corte di cassazione penale del
Tribunale federale che ha dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato dalla
convenuta contro la decisione prodotta a valere quale titolo esecutivo, non può
affatto essere considerata arbitraria: da qui l'integrale reiezione del
ricorso;
che va
inoltre rilevata l'inammissibilità della domanda dell'istante con cui chiede
che la ricorrente sia chiamata a prestare cauzione per la rifusione delle spese
e ripetibili, l'istituto della cauzione processuale non trovando applicazione
nella procedura sommaria di rigetto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art.
153, m. 16);
che le
spese seguono la soccombenza, mentre al resistente non vengono assegnate
ripetibili di questa sede non potendo il suo scritto 9 settembre 2002 essere
considerato un allegato di osservazioni.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art.
148 CPC e la OTLEF
pronuncia:
-
Il ricorso per cassazione 30 luglio 2002 di __________ è
respinto.
-
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.- già
anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico.
Non si
assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Carona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster