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Numero d'incarto:
16.2002.67
Data decisione, Autorità:
24.01.2003, CCC
Incarto n.
16.2002.67
Lugano
24 gennaio
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5
agosto 2002 presentato da
patr. dall'avv. __________
Contro
la sentenza 5
luglio 2002 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona
nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti
promossa con istanza 4 giugno 2002 da
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in
via provvisoria dell'opposizione interposta
dal convenuto al PE n. __________dell'UEF di Bellinzona,
domanda accolta dal primo
giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
Dopo
aver escusso __________ per l'incasso di fr. 3'450.-, richiesti per titoli
diversi ma comunque connessi con la locazione di un appartamento sito in
__________, con istanza 4 giugno 2002 __________ ha chiesto il rigetto
provvisorio dell'opposizione interposta al precetto esecutivo, limitatamente
all'importo di fr. 2'300.-, indicando che si trattava della pigione dei mesi di
febbraio e di marzo 2002 per l'appartamento e per un box. A valere quale
riconoscimento di debito l'istante ha prodotto il contratto di locazione
dell'appartamento, sottoscritto il 4 gennaio 2002, per una pigione mensile di
fr. 950.- oltre a fr. 100.- quale acconto spese accessorie, e il contratto di
ugual data concluso dal conduttore con __________, concernente la locazione di
un box per una pigione annua di fr. 1'200.-. Il convenuto si è opposto
all'istanza, ritenendo di nulla dovere al locatore che lo avrebbe indotto in errore
al momento della conclusione del contratto, garantendogli il ripristino
dell'ente locato che non ha invece mai avuto luogo.
-
Con
il querelato giudizio il segretario assessore, accertata la presenza di un
valido riconoscimento di debito unicamente nel contratto di locazione
dell'appartamento, ha accolto l'istanza per l'importo di fr. 2'950.-, pari alla
pigione per i mesi di febbraio e marzo 2002, ossia fr. 1'900.-, oltre alla
garanzia di fr. 1'050.- che il conduttore non avrebbe versato.
-
Con
il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver violato
l'art. 86 CPC, riconoscendo all'istante più di quanto dallo stesso richiesto,
sia per quanto attiene all'importo oggetto dell'istanza, sia per gli interessi
di mora. Ammette tuttavia che il rigetto provvisorio dell'opposizione venga
concesso limitatamente alla somma di fr. 2'100, oltre interessi del 5% dal 21
marzo 2002.
Al
ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può
essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una
decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di
un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).
-
Nella
procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni
stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento
di debito (Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und Konkurs, 1998, art. 84, N. 50). Nell’ambito di quest’accertamento il
giudice deve stabilire se vi è identità tra il creditore, il debitore e il
credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il
debitore e il credito risultanti dalla documentazione prodotta (Panchaud/
Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 163).
D'altra
parte, anche nella procedura sommaria di rigetto dell'opposizione vale la norma
invocata dal ricorrente (art. 86 CPC) secondo cui il giudice deve pronunciare
su tutta la domanda e non oltre i limiti di questa (art. 25 LALEF; Cocchi/
Trezzini, CPC-TI, art. 86, m. 2).
-
Nella
fattispecie, il segretario assessore, dopo aver correttamente evidenziato
l'esistenza di un valido riconoscimento di debito unicamente nel contratto
concernente l'appartamento (doc. B), ha erroneamente concesso il rigetto
dell'opposizione per un importo non contemplato nell'istanza, contravvenendo in
modo manifesto alla norma processuale invocata in questa sede. Infatti, mentre
il procedente aveva chiesto il rigetto dell'opposizione per l'importo di fr.
2'300.- a titolo di affitto non pagato: febbraio '02, marzo '02 (Due mesi
d'affitto compreso box a Fr. 1'150.-) oltre agli interessi del 5% dal
1°febbraio 2002, il segretario assessore non solo ha pronunciato il rigetto per
la somma capitale di fr. 2'950.-, superiore a quella chiaramente indicata
dall'istanza, ma per giungere a tale somma ha preso in considerazione un
credito sì indicato nel precetto esecutivo, ma tacitamente abbandonato dal
creditore in sede di rigetto, ossia la garanzia di fr. 1'050.- di cui al punto
6 del contratto. Simile decisione, in urto con il diritto processuale (art. 327
lett. g CPC), dev'essere cassata.
-
Accogliendo il ricorso, la Camera -ricorrendo i presupposti
d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC- è chiamata a decidere il merito della
controversia, tenendo conto della proposta di giudizio qui formulata dallo
stesso escusso che definisce il proprio debito in fr. 2'100.-, pari a quanto
indicato nell'istanza relativamente alla pigione e all'anticipo per spese
accessorie di due mesi per la locazione dell'appartamento (doc. B, punti 4 e
5).
Per
quanto riguarda gli interessi di mora, calcolati dal primo giudice a partire da
date diverse a seconda della scadenza dei singoli crediti, il ricorrente
postula che, per l'intera somma riconosciuta, essi decorrano solo dal 21 marzo
2002, data di una diffida di pagamento, indicata dal creditore come messa in
mora del conduttore (art. 257d CO) (doc. D). Sennonché, il debitore di
pigioni la cui scadenza è stabilita contrattualmente -come nel caso concreto- è
in mora già con il trascorrere di quei termini, senza necessità per il
creditore di interpellarlo ogni volta (Weber/ Zihlmann, in Comm. di
Basilea, ed. 2, art. 257c CO, N. 2; Staehelin, op. cit., art. 82 LEF, N.
32). In tal senso, il ricorso (su questo punto) dev'essere respinto. Per
contro, visto l'accordo sul pagamento di rate mensili anticipate (doc. B, punto
4), le date di decorrenza degli interessi di mora indicate in sentenza sono
esatte, a prescindere, ovviamente dalla prima, non riferita alle pigioni.
- Per
quanto attiene alle spese di giustizia, la pressoché totale soccombenza del
convenuto in prima sede non giustifica una diversa ripartizione rispetto a
quella attuata dal segretario assessore, mentre per questa sede, ritenuto che
l'accoglimento (parziale) del ricorso è dovuto in parte determinante a un
errore di natura processuale del primo giudice, si giustifica di prescindere
dal prelevare tassa di giustizia e spese (Poudret, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, 1992, p. 145) e di tralasciare
l'esigua parte a carico del ricorrente. Per le stesse ragioni si può
prescindere anche dall'assegnare indennità al ricorrente (ZR 1972, N.
76).
Motivi per i quali,
richiamati gli art.
327 segg. CPC
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 5 agosto 2002 di __________ è parzialmente
accolto.
Di
conseguenza la sentenza 5 luglio 2002 del Segretario assessore della Pretura
del Distretto di Bellinzona, limitatamente al dispositivo no. 1, è
annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L'istanza è accolta.
Di conseguenza,
limitatamente all'importo di fr. 2'100.- oltre interessi del 5% dal 1° febbraio
2002 su fr. 1'050.- e dal 1° marzo 2002 su fr. 1'050.-, è rigettata in via
provvisoria l'opposizione interposta al PE n. __________dell'UEF di Bellinzona.
II. Non
si prelevano spese, né tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
III. Intimazione a:
__________;
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del
Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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