Cassation appeal declared null for insufficient grounds

16.2002.66Altro tribunale30 lug 2002Inadmissible

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Sintesi Omnilex

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal held that the appeal against the justice of the peace’s refusal of a seizure request was null because it did not satisfy the formal requirements for a cassation appeal. The appellant only expressed disagreement with the outcome and did not set out specific legal or factual grounds. The court also excluded documents filed only after the decision, as new facts and evidence are not admissible on appeal. Court fees and costs of CHF 50 were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 329 cpv. 2-3 CPC; admissibility of a cassation appeal and consequences of insufficient reasoning. A cassation appeal must contain the relief sought and a reasoned statement of fact and law identifying the alleged cassation ground; a mere expression of disagreement with the contested decision is insufficient and renders the filing null. In second instance, new facts, evidence, and objections are inadmissible (Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Where the appeal is inadmissible or manifestly unfounded, the court may decide summarily and without prior observations under Art. 313bis CPC, as applicable by Art. 331 cpv. 1 CPC (consid. 1). Costs follow the losing party under Art. 148 CPC.

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2002.66

Data decisione, Autorità: 30.07.2002, CCC

Incarto n. 16.2002.00066

Lugano 30 luglio 2002/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 17 giugno 2002 presentato da


rappr. da __________

Contro

la decisione 10 giugno 2002 con cui il Giudice di pace del circolo di Vezia ha respinto l'istanza di sequestro (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF) presentata il 13 maggio 2002 nei confronti di


il cui oggetto era lo stipendio o altro tipo di remunerazione percepito dal convenuto presso la ditta __________, sino a concorrenza dell'importo di fr. 1'160.20;

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con sentenza 10 giugno 2002 il Giudice di pace del circolo di Vezia ha respinto l'istanza 13 maggio 2002 con la quale __________ ha chiesto il sequestro dello stipendio, o di altro tipo di remunerazione, percepito da __________ presso la datrice di lavoro __________ sino a concorrenza dell'importo indicato, indicando come titolo del credito: multa polizia per spargimento carburante per la città di __________;

che per il primo giudice l'istante non ha provato la causa del sequestro e neppure l'esistenza del credito, a sostegno del quale non ha prodotto nessun documento;

che con scritto 17 giugno 2002 __________ insorge contro il predetto giudizio;

che, ammessa l'impugnabilità della decisione negativa di un'istanza di sequestro (CEF 17 ottobre 1997 in re M./F), va anzitutto osservato che la documentazione presentata dalla ricorrente dopo l'emanazione della decisione dev'essere estromessa dall’incarto, ostandovi l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

che comunque giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);

che in concreto il contenuto dello scritto 16 giugno 2002 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione poiché, invece di esporre eventuali critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori o riguardanti l’applicazione del diritto, la ricorrente si limita a manifestare il proprio disaccordo sul mancato accoglimento dell'istanza;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia: 1. Il ricorso 17 giugno 2002 di __________ è nullo.

  1. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico della ricorrente.

  2. Intimazione a:


Comunicazione alla Giudicatura di Pace del Circolo di Vezia.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

seizuresalarycassation appealadmissibilitynew evidenceformal requirementscourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the cassation appeal met the formal requirements of Art. 329 CPC

Decisione estratta

The filing did not contain sufficient grounds or challenge the lower court’s reasoning, so it could not be treated as a valid cassation appeal.

Motivazione estratta

The appellant merely expressed disagreement with the refusal of the seizure request instead of setting out factual and legal reasons attacking the findings or legal application of the justice of the peace; under Art. 329 CPC, such a filing is null.

Questione giuridica chiave

Whether new documents submitted after the appeal decision could be considered

Decisione estratta

They could not be considered because new facts and evidence are barred in second instance.

Motivazione estratta

Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC excludes new facts, evidence, and objections on appeal, so post-decision documentation had to be removed from the file.

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