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Numero d'incarto:
16.2002.66
Data decisione, Autorità:
30.07.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.00066
Lugano
30 luglio
2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 17 giugno 2002
presentato da
rappr. da __________
Contro
la decisione 10 giugno 2002 con cui il Giudice di pace
del circolo di Vezia ha respinto l'istanza di sequestro (art. 271 cpv. 1 n. 4
LEF) presentata il 13 maggio 2002 nei confronti di
il cui oggetto era lo stipendio o altro tipo di remunerazione
percepito dal convenuto presso la ditta __________, sino a concorrenza
dell'importo di fr. 1'160.20;
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
sentenza 10 giugno 2002 il Giudice di pace del circolo di Vezia ha respinto
l'istanza 13 maggio 2002 con la quale __________ ha chiesto il sequestro dello
stipendio, o di altro tipo di remunerazione, percepito da __________ presso la
datrice di lavoro __________ sino a concorrenza dell'importo indicato,
indicando come titolo del credito: multa polizia per spargimento carburante
per la città di __________;
che per il primo giudice l'istante non ha provato la causa del
sequestro e neppure l'esistenza del credito, a sostegno del quale non ha
prodotto nessun documento;
che
con scritto 17 giugno 2002 __________ insorge contro il predetto giudizio;
che,
ammessa l'impugnabilità della decisione negativa di un'istanza di sequestro (CEF
17 ottobre 1997 in re M./F), va anzitutto osservato che la documentazione
presentata dalla ricorrente dopo l'emanazione della decisione dev'essere
estromessa dall’incarto, ostandovi l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle
parti di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che
comunque giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser
considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di
fatto e di diritto sui quali si fonda precisando (o almeno illustrando) il
motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che in concreto il contenuto dello scritto 16 giugno 2002
della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere
trattato come ricorso per cassazione poiché, invece di esporre eventuali
critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti
istruttori o riguardanti l’applicazione del diritto, la ricorrente si limita a
manifestare il proprio disaccordo sul mancato accoglimento dell'istanza;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per
cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera
può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica
alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o
manifestamente infondato;
che
tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso 17 giugno 2002 di __________ è nullo.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico
della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Giudicatura di Pace del Circolo di Vezia.
Per la Camera di
cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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