Cassation appeal void for lack of grounds

16.2002.65Altro tribunale30 lug 2002Dismissed

Sintesi

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal held that the appellant's filing did not satisfy the minimum requirements for a cassation complaint. The submission contained no sufficiently specific criticism of the peace judge's factual findings or legal reasoning, only a general intention to challenge the judgment. New documents filed only on appeal were excluded. The appeal was therefore declared void, and the appellant was ordered to pay CHF 50 in costs.

Regest

Art. 329 cpv. 2-3 CPC; admissibility of a cassation appeal requires a formally sufficient statement of requests and of the factual and legal grounds, including at least an identifiable cassation reason; a submission that merely announces the intention to appeal, without addressing the impugned findings or legal application, is void. New facts and evidence may not be introduced at the cassation stage under Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC. Where the appeal is inadmissible or manifestly unfounded, the court may decide summarily without inviting observations pursuant to Art. 313 bis CPC in conjunction with Art. 331 cpv. 1 CPC. Costs follow the losing party under Art. 148 CPC.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2002.65

Data decisione, Autorità: 30.07.2002, CCC

Incarto n. 16.2002.00065

Lugano 30 luglio 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2 luglio 2002 presentato da


contro

la sentenza 14 giugno 2002 del Giudice di pace del circolo di Carona nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 26 marzo 2002 nei confronti di


con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 117.50 oltre accessori nonché il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UE di Lugano, domande respinte dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 26 marzo 2002 la ditta individuale __________ di __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 117.50 a saldo della fattura 14 giugno 2000 emessa per inserzioni pubblicitarie effettuate per conto della convenuta;

che con il querelato giudizio il giudice di pace, preso atto che l'istante non ha sostanziato la sua pretesa né al momento dell'inoltro dell'istanza, alla quale ha allegato unicamente il PE, e tantomeno all'udienza alla quale non ha presenziato, ha respinto l’istanza;

che con scritto 2 luglio 2002 l'istante insorge contro il predetto giudizio;

che -anzitutto- la documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice) dev'essere estromessa dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);

che in concreto il contenuto dello scritto 2 luglio 2002 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori o riguardanti l’applicazione del diritto, il ricorrente si limita a manifestare la propria intenzione di impugnare la decisione di primo grado;

che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un'eventuale cassazione del giudizio impugnato;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG

pronuncia: 1. Il ricorso 2 luglio 2002 di __________ di __________ è nullo.

  1. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente.

  2. Intimazione a:


Comunicazione alla Giudicatura di Pace del Circolo di Carona.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Parole chiave

cassation appealadmissibilityformal requirementsnew evidencecostsdefaulting partycivil procedure