Cassation appeal struck out after merits judgment

16.2002.64Altro tribunale1 ott 2002Withdrawn

Sintesi

The civil cassation chamber dealt with a recourse against a first-instance decision that both refused to postpone a hearing and, on the merits, definitively dismissed an objection in enforcement proceedings for improvement contributions. After the appellant clarified that he did not challenge the merits judgment and only sought modification of the procedural refusal to postpone, the court held that Article 95(2) CPC was unavailable once the merits decision had been rendered. The only possible remedy was a devolutive cassation appeal against the judgment itself. Because the appellant expressly renounced any cassation ground, the matter was struck out. No judicial fees or costs were charged.

Regest

Art. 95 cpv. 2 CPC; modification of a procedural order is available only until the judge has ruled on the merits. Once the merits judgment has been issued, the interlocutory ruling merges into that judgment and can no longer be altered by the issuing judge. The losing party must then challenge the judgment by the ordinary devolutive remedies provided by the code; if the appellant expressly abandons the cassation grounds, the appeal is struck out. Where the case is disposed of under Art. 313bis CPC, no fees or costs need be collected.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2002.64

Data decisione, Autorità: 01.10.2002, CCC

Incarto n. 16.2002.00064

Lugano 1° ottobre 2002/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il "ricorso" 8 luglio 2002 presentato da


per conto della __________

Contro

un'ordinanza 25 giugno 2002 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, emanata nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 29 aprile 2002 dal


patr. dallo studio legale __________

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto definitivo dell'opposizione interposta dall'escusso al PE no. __________dell'UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 29 aprile 2002 il Comune di __________ ha chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificato alla Comunione ereditaria fu __________ per l’incasso di fr. 5'976.- oltre interessi e tassa di diffida, corrispondenti a contributi di miglioria dallo stesso dovuti, unitamente alla sorella __________ nella loro qualità di membri della menzionata successione, proprietaria della particella n. __________RFD __________;

che al contraddittorio, fissato per il 25 giugno 2002, il convenuto non è comparso;

che con sentenza 25 giugno 2002 il segretario assessore, respinta lo stesso giorno una domanda di rinvio dell’udienza formulata dal convenuto per motivi di salute, ha accolto l’istanza sulla base della documentazione prodotta dall'ente, rimasta incontestata da parte degli escussi;

che con scritto 8 luglio 2002, intitolato ricorso e quindi trasmesso per competenza a questa Camera, __________ insorge contro l’ordinanza 25 giugno 2002 con la quale il segretario assessore non gli ha concesso il rinvio dell’udienza, ritenendo l'analoga domanda tardiva poiché pervenuta immotivatamente alla pretura soltanto il giorno stesso dell’udienza;

che, richiesto da questa Camera di voler produrre procura sottoscritta da __________ il ricorrente -con scritti 2, rispettivamente 3 settembre- dichiara di non voler ricorrere contro la sentenza del Segretario assessore, malgrado l'intestazione del suo allegato 8 luglio 2002: espone in particolare che la sua intenzione è semplicemente quella di chiedere al primo giudice che l'ordinanza inappellabile di non accoglimento della domanda di rinvio venga modificata in virtù dell'art. 95 cpv. 2 CPC;

che tuttavia, la norma invocata, intesa effettivamente alla modifica di determinate decisioni di natura processuale, è sì di competenza del giudice che ha emesso un'ordinanza, ma solo fintanto che quel giudice non si è pronunciato sul merito della controversia, ossia finché non è stata emessa la sentenza relativa alle domande di causa, ciò che in concreto è avvenuto con la contemporanea decisione di rigetto dell'opposizione;

che infatti, da quel momento in poi, la parte soccombente -in linea di principio- ha solo la possibilità di impugnare la sentenza con uno dei rimedi di diritto devolutivi previsti dal Codice di procedura (Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 49 - 50): in concreto e a dipendenza della natura della lite e dell'importo in contestazione, con un ricorso per cassazione;

che ne consegue, accanto all'irricevibilità dell'impugnazione poiché la Camera non ha facoltà di applicare la norma specificamente invocata, la desistenza del ricorrente che ha rinunciato in modo esplicito ad appellarsi a uno dei motivi di cassazione di cui all'art. 327 CPC e lo stralcio dai ruoli del ricorso;

che comunque, evaso il ricorso in applicazione dell'art. 313 bis CPC (in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC), non v'è motivo per prelevare spese o tassa di giustizia.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia: 1. Il ricorso 8 luglio 2002 di __________ è stralciato dai ruoli.

2.Non si prelevano tasse, né spese.

  1. Intimazione a:

__________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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