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Numero d'incarto:
16.2002.59
Data decisione, Autorità:
27.11.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.00059
Lugano
27 novembre
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22
giugno 2002 presentato da
contro
la sentenza 12 giugno 2002 del Giudice di pace del
circolo di Lugano nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e
fallimenti promossa con istanza 5 marzo 2002 da
__________ patr. dall'avv. __________
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in
via provvisoria dell'opposizione interposta
dal convenuto al PE n. __________dell'UE di Lugano,
domanda accolta dal primo giudice,
esaminati gi atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 5 marzo 2002 __________ ha chiesto il rigetto provvisorio
dell'opposizione interposta dal marito __________ al PE sopra menzionato
notificatogli per l'incasso di fr. 1'118.10 oltre interessi, corrispondenti
alla metà delle spese mediche che essa sostiene di aver dovuto affrontare per
la cura del figlio __________;
che a
valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto la convenzione
sulle conseguenze accessorie della separazione sottoscritta dalle parti il 18
ottobre 2000 (doc. A) in base alla quale il marito si è assunto l'impegno di
partecipare nella misura della metà alle spese straordinarie causate dalla
malattia del figlio __________, affetto da talassemia mediterranea, e non
coperte dalle assicurazioni (cfr. punto 4 convenzione);
che il
convenuto si è opposto all'istanza, contestando le rivendicazioni della moglie,
non avendo la stessa comprovato che l'importo posto in esecuzione
corrispondesse a spese mediche per il figlio non coperte dalla cassa malati;
che
con il querelato giudizio il giudice di pace, considerato valido riconoscimento
di debito la convenzione sottoscritta dalle parti e ritenuto giustificato
l'obbligo per il padre di partecipare alle spese di cura del figlio, ha accolto
l'istanza per l'importo di fr. 1'118.10, mentre non ha riconosciuto la pretesa
relativa al pagamento degli interessi;
che
con il presente tempestivo gravame l'escusso insorge contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui
all'art. 327 lett. g CPC: rimprovera al primo giudice di aver ammesso l'istanza
di rigetto, nonostante la procedente non abbia provato che l'importo posto in
esecuzione corrisponda a quanto effettivamente non coperto assicurativamente;
che
con osservazioni 30 luglio 2002 la controparte postula la reiezione del
ricorso, eccependone innanzi tutto l’ammissibilità siccome di natura
prevalentemente appellatoria;
che
questa censura dev'essere di primo acchito respinta, avendo il ricorrente
chiaramente indicato il titolo di cassazione invocato, ovvero quello
dell’arbitraria valutazione delle prove e dell’errata applicazione del diritto
materiale;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove;
che secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto
provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di
debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata dal quale risulti
la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro a una
determinata persona;
che
siffatta dichiarazione dev’essere chiara, esplicita, non equivoca e non
soggetta ad interpretazione, ritenuto che l’importo riconosciuto dev'essere
determinato o facilmente determinabile sulla base di criteri oggettivi,
stabiliti in precedenza e sottratti alla libera disposizione delle parti (Staehelin,
in Comm. di Basilea, 1998, N. 25 segg. ad art. 82 LEF);
che nella
procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni
stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento
di debito (Staehelin, op. cit., N. 50 ad art. 84 LEF);
che in concreto, il titolo di credito sul quale si basa l’esecuzione
è la convenzione sulle conseguenze accessorie della separazione che al suo
punto 4 prevede l'obbligo per il marito di partecipare nella misura di un mezzo
alle spese relative alle cure straordinarie eventualmente necessarie per il
figlio e non coperte dalle assicurazioni;
che
quindi, contrariamente a quanto concluso dal primo giudice, dalla clausola
convenzionale emerge sì l'impegno di partecipazione del marito nei termini
summenzionati (ciò che potrebbe essere posto alla base di un giudizio sul
merito della controversia), ma non è possibile dedurre nessuna indicazione
sull'importo concretamente posto in esecuzione, venendo così a mancare un
presupposto fondamentale per concedere il rigetto provvisorio dell'opposizione;
che
di conseguenza il giudizio impugnato, che ha erroneamente concluso all’esistenza
di un valido riconoscimento di debito, deve essere annullato poiché frutto di
una valutazione manifestamente errata degli atti di causa e di una conseguente
erronea applicazione del diritto sostanziale, specie dell’art. 82 LEF;
che
accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332
cpv. 2 CPC, la Camera deve decidere il merito della controversia con la
conseguente reiezione dell'istanza;
che
tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre al ricorrente non
vengono assegnate ripetibili non avendo formulato nessuna richiesta in tal
senso (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Motivi per i quali,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente OTLEF
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 22 giugno 2002
__________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 12 giugno 2002 del Giudice di pace del Circolo di
Lugano è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L'istanza è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 70.- e le spese di fr. 30.-, da
anticipare come di rito dalla parte istante, rimangono a suo
carico.
II. Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.–, sono poste a carico di
__________. Non si assegnano ripetibili.
III. Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano.
Per la Camera di
cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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