Cassation appeal null for lack of reasoning

16.2002.58Altro tribunale8 lug 2002Dismissed

Sintesi

The Ticino Civil Cassation Chamber dismissed a cassation appeal in an employment dispute over unpaid wages. The first-instance judge had awarded the employee CHF 2,751.75 gross plus interest. On appeal, the chamber held that the filing did not meet the statutory requirements of Art. 329 CPC because it contained only general dissatisfaction and no concrete legal or factual grounds for cassation. The appeal was therefore declared null. The court further held that it could dispose of the manifestly inadmissible appeal summarily without observations from the respondent. No fees or costs were charged.

Regest

Art. 329 cpv. 2-3 CPC; admissibility of a cassation appeal and consequences of insufficient reasoning: a cassation filing must contain the conclusions and the factual and legal grounds relied upon, identifying at least in substance the cassation ground invoked; a mere expression of disagreement with the first-instance assessment is insufficient and renders the remedy null. Under Art. 313 bis CPC, applicable by virtue of Art. 331 cpv. 1 CPC, the cassation chamber may decide by brief reasoning and without hearing the respondent when the appeal is inadmissible or manifestly unfounded.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2002.58

Data decisione, Autorità: 08.07.2002, CCC

Incarto n. 16.2002.00058

Lugano 8 luglio 2002/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 24 giugno 2002 presentato da


contro

la sentenza 18 giugno 2002 del Pretore del Distretto di Vallemaggia nella causa a

procedura speciale in materia di contratto del lavoro promossa con istanza 7 novembre

2001 da


rappr. dal __________

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'091.80 oltre accessori a titolo di

pretese salariali, domanda ridotta in corso di causa a fr. 2'751.75 e così accolta dal

primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 7 novembre 2001 __________ ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro __________, presso la quale ha lavorato dal 24 gennaio al 6 marzo 2000, al fine di ottenere il pagamento di fr. 3'091.80 oltre accessori - domanda in seguito ridotta a fr. 2'751.75- corrispondenti al salario residuo che la convenuta non intende riconoscere;

che con il querelato giudizio il pretore, accertata la durata del rapporto di lavoro dal 24 gennaio al 31 marzo 2000, data per la quale la datrice di lavoro ha validamente disdetto il contratto (scaduto ormai il periodo di prova), ha condannato quest'ultima al pagamento di fr. 2'751.75 lordi oltre interessi del 5% dal 5 aprile 2000;

che con ricorso 24 giugno 2002, dal quale deve essere estromessa la documentazione allegata al medesimo poiché prodotta in urto con l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, __________ insorge contro il predetto giudizio;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande, nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda, precisando (o almeno illustrando) il motivo o di cassazione invocato: caso contrario, l’atto è nullo (cpv. 3);

che nel caso concreto l'esposto 24 giugno 2002 non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del pretore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a manifestare il proprio disappunto in merito all'accoglimento della tesi di controparte, non tenendo conto dei fatti da lei addotti;

che in concreto, non solo è impossibile individuare i presupposti di un'eventuale cassazione del giudizio impugnato, ma si può concludere che non v'è motivazione alcuna;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dell'impugnazione, senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora essa si rilevi inammissibile o manifestamente infondata.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia: 1. Il ricorso 24 giugno 2002 __________ è nullo.

  1. Il presente giudizio è esente da tassa e da spese.

  2. Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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