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Numero d'incarto:
16.2002.55
Data decisione, Autorità:
05.07.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.00055
Lugano
5 luglio 2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 17 giugno 2002 presentato da
contro
la sentenza 7 maggio 2002 del Segretario assessore della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di
esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 6 marzo 2002 nei confronti di
con
la quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dalla
convenuta al
PE
n. __________dell'UE di Lugano, domanda sulla quale il primo giudice non si è
pronunciato
avendo accertato la nullità dell'istanza
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 6 marzo 2002 __________ ha chiesto il
rigetto
dell'opposizione interposta da __________ al PE
sopra
menzionato notificatole per l'incasso di fr. 2'059.40 oltre accessori, sulla
base del riconoscimento di debito sottoscritto dall'escussa il 4 maggio 2001;
che
con sentenza 7 maggio 2002 (intimata quel giorno medesimo) il segretario assessore,
preso atto che l'istanza è stata sottoscritta da una sola persona, mentre le
risultanze del Registro di commercio attestano che gli organi della società
istante hanno tutti diritto di firma collettiva a due, ha concluso alla nullità
dell'istanza siccome sottoscritta da persona priva della necessaria
legittimazione alla rappresentanza (art. 97 n. 4 CPC);
che
con scritto 17 giugno 2002 __________ insorge contro il predetto giudizio sostenendo
la validità dell'istanza in quanto sottoscritta da due persone legittimate a
rappresentare la società sulla base della procura allegata all'istanza e
producendo fotocopia di un esemplare dell'istanza 6 marzo 2002;
che
giusta l’art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una
sentenza prolata nell’ambito di un’azione di rigetto dell’opposizione è di 10
giorni;
che
nel caso concreto è fuori di dubbio che al momento dell'inoltro del ricorso (19
giugno 2002 come risulta dal timbro postale), il termine di 10 giorni, pur
tenendo conto dell'eventuale decorrenza del termine di giacenza (7 giorni), era
ampiamente scaduto, donde la tardività del gravame;
che
comunque, quanto alla nullità dell'istanza, può essere abbondanzialmente osservato
che effettivamente l'originale della stessa inviato alla Pretura e assunto all'incarto
reca una sola firma, ciò che ha correttamente indotto il primo giudice a concludere
nel senso indicato; né può essere determinante che un altro esemplare dell'istanza
(ritornato per intimazione all'istante) sembri recare due firme, almeno per
quanto è in grado di rivelare la sola fotocopia allegata al ricorso;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente
infondato;
che
tasse e spese seguono la soccombenza della ricorrente (art. 148 CPC).
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso
17 giugno 2002 __________ è irricevibile in quanto tardivo.
-
Tasse
e spese, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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