Cassation on calculation of pro rata 13th salary

16.2002.53Altro tribunale18 nov 2002Modified

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The employee appealed only the calculation of the pro rata 13th salary awarded by the Lugano Pretura. The cassation court held that the first judge had manifestly misapplied the collective agreement for the hotel and restaurant industry. Under Art. 12 CCNL 98, the 13th salary is calculated at 50% of the monthly gross salary from the second year of service. Because the employment had lasted one and a half years and the employer had anyway acknowledged the 50% basis, the award was increased to CHF 437.50 gross for the 13th salary, bringing the total claim to CHF 3,179.15 gross.

Massima Omnilex

Art. 327 lett. g CPC; Art. 12 CCNL 98 hotel and restaurant industry; pro rata 13th salary: manifest misapplication of substantive law and erroneous assessment of the file. The cassation remedy lies where the lower court, even if only by calculation error, applies the collective agreement in a clearly incorrect manner. Under Art. 12 CCNL 98, the 13th salary is due at 50% of the monthly gross wage from the second year of service, i.e. after completion of the first year. Where the parties’ will and file documents clearly establish a higher agreed basis favorable to the employee, that basis prevails; in any event, favorable contractual deviations from a collective labor agreement remain permissible under Art. 357(2) CO.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2002.53

Data decisione, Autorità: 18.11.2002, CCC

Incarto n. 16.2002.00053

Lugano 18 novembre 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 12 giugno 2002 presentato da


rappr. da____________________ __________

contro

la sentenza 31 maggio 2002 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro

promossa con istanza 8 agosto 2001 nei confronti di


patr. dall'avv. __________

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'855.75 netti oltre interessi a titolo di pretese salariali, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 8 agosto 2001 __________ ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro __________ presso la quale ha lavorato in qualità di cameriera dal 15 settembre 1999 al 31 marzo 2001 per un salario lordo mensile di fr. 3'500.-, per ottenere il pagamento di fr. 3'855.75 netti rivendicati a titolo di vacanze non godute e di giorni festivi non usufruiti durante il rapporto lavorativo, nonché quale tredicesima pro rata temporis per il 2001;

che la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria, sostenendo che la lavoratrice avrebbe già goduto in natura di tutte le vacanze alle quali aveva diritto, avendo peraltro effettuato meno ore di lavoro di quelle concordate, mentre non ha contestato in modo esplicito la posta del credito riguardante la tredicesima;

che con il querelato giudizio il segretario assessore, basandosi sulle risultanze istruttorie dalle quali è emerso che la lavoratrice ha diritto alla remunerazione di 22 giorni di vacanze non godute, ha riconosciuto a quest'ultima l'importo di fr. 2'566.65 lordi per le vacanze, oltre a fr. 175.- per festivi non goduti (giorni 1,5) e fr. 49.25 quale parte di tredicesima mensilità pro rata temporis, ossia per i primi tre mesi del 2001;

che, relativamente a quest'ultima posta, il primo giudice, riconoscendo all'istante il diritto a computare tale parte del salario in base alla percentuale del 25%, è tuttavia giunto a un credito ben inferiore a quello corrispondente, pari a fr. 218.75;

che con il presente tempestivo gravame l'istante insorge contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC: essa contesta unicamente il calcolo della tredicesima di sua spettanza, ritenendo - con riferimento al __________ di categoria - di aver diritto non al 25%, come indicato dal primo giudice, ma al 50% del salario lordo mensile, percentuale peraltro riconosciuta dalla convenuta;

che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

che, al di là dell'accennato errore di calcolo, il Segretario assessore ha applicato in modo manifestamente errato l'art. 12 CCNL 98 dell'industria alberghiera e della ristorazione: infatti, per tale norma il collaboratore ha diritto a una tredicesima mensilità calcolata nel 50% del salario mensile lordo, già a partire dal secondo anno di lavoro, ossia compiuto il primo anno d'attività (cfr. Comm. del CCNL 92, art. 34);

che, in concreto, tale presupposto è senz'altro dato dal momento che il contratto di lavoro è stato sciolto dopo un anno e mezzo, ossia proprio durante il secondo anno d'attività;

che comunque sia la percentuale di calcolo rivendicata dall'istante, sia l'importo corrispondente pari a fr. 437.50 sono sempre stati ammessi dalla datrice di lavoro, come appare inequivocabilmente dai documenti dell'incarto (doc. 1, 2 e D);

che, per questo unico punto, la sentenza dev'essere annullata, avendo il primo giudice non solo applicato in modo manifestamente errato il diritto sostanziale, ma avendo valutato erroneamente gli atti della causa (art. 327 lett. g CPC), tenuto conto del fatto che -non fosse dato il diritto ad applicare la percentuale del 50%- prevarrebbe comunque la volontà delle parti, tornando applicabile l'art. 357 cpv. 2 (seconda frase) CO in base al quale valgono deroghe a un contratto collettivo di lavoro purché avvengano a favore dei lavoratori;

che accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti dell'art. 332 cpv. 2 CPC, dev'essere riconosciuto all'istante un credito di fr. 437.50 (lordi) a titolo di tredicesima e non solo di fr. 49.35, di modo che l'istanza dev'essere accolta per l'importo al lordo di fr. 3'179.15 (fr. 2'566.65 a titolo di vacanze non godute, fr. 175.- per 1,5 giorni festivi e fr. 437.50 quale tredicesima pro rata temporis per il 2001), mentre il giudizio sulle ripetibili segue la soccombenza.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 417 lett. e CPC

pronuncia:

I. Il ricorso per cassazione 12 giugno 2002 __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza 31 maggio 2002 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, limitatamente al dispositivo n. 1, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

L'istanza è parzialmente accolta.

Di conseguenza __________ è condannata a versare a

__________ l'importo di fr. 3'179.15 lordi (da

dedursi, gli usuali oneri di legge), oltre interessi del 5% dal 1°

aprile 2001.

II. Il presente giudizio è esente da spese e tassa di giustizia. __________ verserà alla ricorrente l'importo di fr. 90.- a titolo di ripetibili di questa sede.

III. Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

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Questione giuridica chiave

Whether the first-instance court wrongly calculated the pro rata 13th salary under the applicable collective labor agreement

Decisione estratta

Yes. The employee was entitled to a 13th salary calculated at 50% of the monthly gross salary, not 25%.

Motivazione estratta

Art. 12 CCNL 98 of the hotel and restaurant industry grants the 13th salary at 50% from the second year of work, i.e. after completion of the first year. The employment ended during the second year, and the employer had also acknowledged the 50% basis and corresponding amount in the file.

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