Civil cassation appeal held null for lack of grounds

16.2002.49Altro tribunale24 giu 2002Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal held that the appellant’s filing of 6 June 2002 did not satisfy the formal requirements for a cassation appeal because it contained no concrete factual or legal grounds and merely expressed dissatisfaction with the peace judge’s decision. The appeal was therefore declared null without hearing the respondent. Costs of CHF 50 were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 329 cpv. 2 CPC; admissibility of a cassation appeal: the remedy is valid only if it states the relief sought and the factual and legal grounds, identifying the alleged cassation reason. A filing that merely criticizes the outcome or expresses dissatisfaction, without confronting the challenged findings or legal application, is null and cannot be examined. Under Art. 313 bis CPC in conjunction with Art. 331 cpv. 1 CPC, the court may dispose of an obviously inadmissible remedy by brief reasoning without submissions from the opposing party. Costs follow the unsuccessful party under Art. 148 CPC.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2002.49

Data decisione, Autorità: 24.06.2002, CCC

Incarto n. 16.2002.00049

Lugano 24 giugno 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 6 giugno 2002 presentato da

__________ rappr. da __________

contro

la sentenza 16 maggio 2002 del Giudice di pace del circolo della Navegna nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 20 dicembre 2001 da


con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'920.- oltre accessori nonché il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UEF di Locarno, domande ridotte a fr. 1'280.- e così accolte dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 20 dicembre 2001 __________ ha convenuto in giudizio __________, titolare della lavanderia __________ situato nel centro commerciale __________ di __________ alla quale aveva consegnato il suo vestito da sposa per essere tinteggiato, al fine di ottenere il pagamento di fr. 1'920.-, (ridotti in corso di causa a fr. 1'280.-), corrispondenti al valore dell'abito mai restituito dalla convenuta;

che con il querelato giudizio il giudice di pace, ritenendo sufficientemente comprovato il credito dell’istante sulla base delle risultanze istruttorie e in particolare delle deposizioni testimoniali che hanno tutte confermato la versione dei fatti fornita dall'istante e non contestata dalla convenuta –assente dal contraddittorio– ha accolto l’istanza;

che con scritto 6 giugno 2002 __________ insorge contro il predetto giudizio;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);

che nel caso concreto il contenuto dello scritto 6 giugno 2002 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a manifestare il proprio disappunto circa l'esito della vertenza;

che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un'eventuale cassazione del giudizio impugnato;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG

pronuncia: 1. Il ricorso 6 giugno 2002 __________ è nullo.

  1. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico della ricorrente.

  2. Intimazione a:


Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Navegna.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Parole chiave

cassation appealadmissibilityformal requirementsreasoningcostsnullity

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the cassation appeal met the formal requirements of Art. 329(2) CPC

Decisione estratta

The filing did not contain sufficiently identifiable requests and factual or legal reasons, so it could not be treated as a valid cassation appeal.

Motivazione estratta

The appellant merely expressed dissatisfaction with the outcome and failed to indicate concrete errors in fact-finding or law. Without identifiable cassation grounds, the court could not review the judgment.

Questione giuridica chiave

Allocation of costs of the cassation proceedings

Decisione estratta

Costs follow the losing party and were imposed on the appellant.

Motivazione estratta

Because the appeal was null/inadmissible, the appellant had to bear the procedural costs under the general cost rule.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.