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Numero d'incarto:
16.2002.49
Data decisione, Autorità:
24.06.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.00049
Lugano
24 giugno
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 6 giugno 2002
presentato da
__________ rappr. da __________
contro
la sentenza 16 maggio 2002 del Giudice di pace del
circolo della Navegna nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza
20 dicembre 2001 da
con la
quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'920.- oltre accessori nonché
il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UEF
di Locarno, domande ridotte a fr. 1'280.- e così accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 20 dicembre 2001
__________ ha convenuto in giudizio __________, titolare della lavanderia
__________ situato nel centro commerciale __________ di __________ alla quale
aveva consegnato il suo vestito da sposa per essere tinteggiato, al fine di
ottenere il pagamento di fr. 1'920.-, (ridotti in corso di causa a fr.
1'280.-), corrispondenti al valore dell'abito mai restituito dalla convenuta;
che
con il querelato giudizio il giudice di pace, ritenendo sufficientemente
comprovato il credito dell’istante sulla base delle risultanze istruttorie e in
particolare delle deposizioni testimoniali che hanno tutte confermato la versione
dei fatti fornita dall'istante e non contestata dalla convenuta –assente dal
contraddittorio– ha accolto l’istanza;
che
con scritto 6 giugno 2002 __________ insorge contro il predetto giudizio;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato
valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di
cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 6 giugno 2002
della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere
trattato come ricorso per cassazione;
che
infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del
giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle
prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si
limita a manifestare il proprio disappunto circa l'esito della vertenza;
che
è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un'eventuale
cassazione del giudizio impugnato;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per
cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera
può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica
alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o
manifestamente infondato;
che
tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso 6 giugno 2002 __________ è nullo.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico
della ricorrente.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo della Navegna.
Per la Camera di
cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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