AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
16.2002.45
Data decisione, Autorità:
21.11.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.00045
Lugano
21 novembre
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 31
maggio 2002 presentato da
__________ patr. dall'avv. __________
contro
la sentenza 16 maggio 2002 del Pretore del Distretto
di Bellinzona nella causa a procedura speciale in materia di contratto di
lavoro promossa con istanza 22 gennaio 2002 da
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr.
3'565.- a titolo di pretese salariali, nonché il rigetto dell'opposizione
interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UEF di Bellinzona, domande
parzialmente accolte dal primo giudice che ha invece respinto la domanda
riconvenzionale della convenuta tendente al pagamento di fr. 2'877.25,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1.__________ ha lavorato in qualità di
cuoco presso il ristorante __________ a __________, gestito dalla
società __________ di cui è socio gerente ____________________dal mese di
luglio 2001 al successivo 15 settembre (doc. D), data per la quale il rapporto
di lavoro è stato disdetto.
2.Con istanza 22 gennaio 2002 __________
ha convenuto __________ davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona al fine
di ottenere il pagamento di fr. 3'565.- quale corrispettivo di 9 giorni di
riposo non effettuati (fr. 1'035.-), di 5 giorni di vacanza non goduti (fr.
575.-), del salario per il periodo 1°- 16 settembre 2001 e di un'indennità per
malattia fino al 23 settembre 2001 (fr. 1'955.-).
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La
convenuta si è opposta alla domanda sostenendo di nulla più dovere al
dipendente, al quale non riconosce in particolare nessun saldo residuo a titolo
di vacanze e giorni di riposo poiché interamente goduti. Per quanto attiene
alle rivendicazioni salariali dell’istante, rileva che dall'inizio della sua
attività, avvenuta il 20 luglio 2001 -come si evince dal contratto di lavoro
cui al doc. 1- sino al 15 settembre 2001 egli avrebbe percepito fr. 5'400.-
netti pur avendo diritto a soli fr. 4'922.75: da qui la richiesta di
restituzione fatta valere in via riconvenzionale per fr. 477.25. A questa
pretesa, la convenuta ha aggiunto la richiesta di pagamento di fr. 2'400.-,
corrispondente al valore di una friggitrice bruciata a seguito di
un'inavvertenza del lavoratore. Alla riconvenzione di complessivi fr. 2'877.25
l'istante si è opposto, contestando di essere responsabile del danno alla
friggitrice poiché non gli competeva nessun obbligo al riguardo. Relativamente
al salario, contesta il conteggio effettuato dalla convenuta e rileva che le
sue pretese si riferiscono al periodo dal 1° luglio 2001, data di inizio della
sua attività presso la convenuta come risulta dal contratto di lavoro prodotto
sub. doc. C (e non dal 20 luglio), sino al 16 settembre 2001. L'istante
ribadisce come non abbia potuto effettuare tutti i giorni di vacanza e di
riposo maturati, e meglio secondo il conteggio doc. E.
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Con
il querelato giudizio il pretore ha fissato al 1° luglio 2001 la data d'inizio
dell'attività del lavoratore, sia sulla base del contratto di lavoro prodotto
dall'istante (doc. C), che delle deposizioni testimoniali __________ e
__________, nonché dall'avvenuto pagamento del salario da parte della datrice
di lavoro per l'intero mese di luglio. Accertata così la durata del contratto
di lavoro il pretore ha riconosciuto all'istante un credito di fr. 1'223.50 a
titolo di salario (dal dovuto di fr. 6'623.50 netti, calcolati su una base
mensile di fr. 2'649.40 come da contratto, è stata dedotta la somma di fr.
5'400.- già percepita dal lavoratore), mentre ha respinto la sua pretesa relativa
al pagamento dell'indennità di malattia siccome subentrata dopo la fine del
rapporto di lavoro. A quest'importo il primo giudice ha aggiunto fr. 1'236.40
corrispondenti ai giorni di riposo e di vacanza non goduti, la cui
quantificazione è stata fatta sulla base del conteggio allestito dal lavoratore
(doc. E ) dal quale risulta un saldo a suo favore di 9 giorni di riposo e di 5
giorni di vacanza; al proposito ha negato forza probante alla documentazione
(un calendario) prodotta dalla teste __________, ritenendola contraddittoria.
Il pretore ha d'altra parte respinto la riconvenzione, non avendo la convenuta
provato il valore dell'apparecchio danneggiato, e ciò a prescindere da
qualsiasi considerazione sulla pretesa responsabilità dell'istante.
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Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso
effetto sospensivo con decreto 5 giugno 2002, __________ insorge contro il
predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di
cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo
giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il
diritto, in particolare per essersi distanziato senza motivo dalla deposizione
della teste __________ e da ciò che emergerebbe dal calendario dalla stessa
prodotto, ossia che l'istante ha iniziato l'attività lavorativa il 20 luglio
2001: ne deduce che l'istante ha percepito un maggior salario di fr. 477.25.
Con riferimento alla stessa teste e alla medesima documentazione, dissente
dalla conclusione del primo giudice sul mancato controllo dei giorni di libero
e del godimento di vacanze. Essa contesta inoltre il fatto che il primo giudice
non abbia ritenuto provato il danno costituito dalla distruzione di una
friggitrice da parte del lavoratore. Da ultimo, ritiene che il pretore abbia
giudicato ultra petita, riconoscendo all'istante interessi di mora che
lo stesso non aveva chiesto.
Con
scritto 18 giugno 2002 la controparte postula la conferma del giudizio
impugnato.
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Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice
di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata
di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale
una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di
un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).
-
Preliminarmente,
lo scritto 10 luglio 2001 dell'Ufficio della mano d'opera estera allegato per
la prima volta al ricorso, deve essere estromesso dall'incarto in virtù
dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti di addurre in questa sede
nuovi fatti, prove o eccezioni, principio applicabile anche nell'ambito della
procedura per azioni derivanti dal contratto di lavoro (Cocchi/ Trezzini,
CPC-TI, art. 321, m. 7). Per gli stessi motivi, perché sollevate per la prima
volta in questa sede, non possono essere considerate le spiegazioni addotte
dalla ricorrente a sostegno della sottoscrizione di due diversi contratti di
lavoro (cfr. ricorso, punto 5).
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Contrariamente
a quanto preteso dalla ricorrente, la conclusione del pretore che ha stabilito
nel 1° luglio 2001 la data di inizio dell'attività lavorativa dell'istante,
anziché al 20 luglio, non è arbitraria. Gli estremi del rimedio di cassazione
di cui all’art. 327 lett. g CPC sono infatti dati unicamente contro decisioni
che contengono una valutazione delle prove insostenibile e sconfessata dalle
stesse risultanze istruttorie, mentre non è arbitraria una decisione che trova
riscontro anche solo in determinati elementi dell'istruttoria (Cocchi/
Trezzini, op. cit., art. 327 CPC, m. 27). Nel caso concreto, a sostegno
della conclusione pretorile, vi sono altre risultanze. Intanto per il teste
__________ l'istante avrebbe cominciato l'attività all'inizio di luglio o verso
la metà del mese. Inoltre il teste __________ -gerente dell'esercizio pubblico
al momento dell'assunzione dell'istante- pur non ricordando la data esatta
dell'assunzione dell'istante, la colloca nei primi giorni di luglio, ciò
che può far escludere che si sia trattato -come afferma la ricorrente- del 20
luglio. D'altra parte, non si può oggettivamente rimproverare al primo giudice
di aver tenuto conto che la stessa datrice di lavoro ha versato al dipendente
un'intera mensilità per il mese di luglio 2001, così come attesta la ricevuta 6
agosto 2001 (doc. 2). Ciò che può ulteriormente e ragionevolmente indurre a
ritenere preferibile la pattuizione secondo cui l'inizio del lavoro è avvenuto
il 1° luglio e non il 20 di quel mese, come risulta dal contratto prodotto
dalla convenuta (doc. 1), è il fatto che questa non ha fornito nessuna
spiegazione circa l'esistenza di due diverse versioni del contratto e tantomeno
ha indicato i motivi per i quali si giustificherebbe di sceglierne una invece
dell'altra. Nello stesso solco può collocarsi la valutazione del primo giudice
della testimonianza __________ secondo la quale l'istante aveva iniziato il
20 luglio, così che la conclusione impugnata, presa nell'ambito del potere
d'apprezzamento delle prove che compete al giudice (art. 90 CPC), appare
sostenibile.
Accertata
la durata del rapporto di lavoro, non v'è contestazione sul calcolo delle
spettanze salariali così come calcolate nella sentenza pretorile.
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Quanto al compenso per giorni di riposo e di vacanza rivendicato
dal lavoratore, l'art. 21 n. 1 e 2 del CCNL 98 dell'industria alberghiera e
della ristorazione impone al datore di lavoro di provvedere alla stesura di un
piano di lavoro dal quale risultino gli orari di lavoro, i riposi, i festivi e
le vacanze, ritenuto che se egli non adempie a tale incombenza, in caso di
contestazione verrà ammesso come prova il controllo effettuato dal lavoratore
(n. 3). Spetta al datore di lavoro provare che i giorni rivendicati dal
lavoratore non sono dovuti. Nel caso di specie, la conclusione del primo
giudice secondo la quale la datrice di lavoro non ha fatto fronte a tale
obbligo di controllo, non è nuovamente arbitraria. A sostegno dell'assolvimento
di tale obbligo la convenuta si è infatti limitata a richiamare il calendario
prodotto dalla teste __________. Da questo documento, nonché dalla deposizione
testimoniale, risulta che l'istante ha sempre avuto 2 giorni di libero alla
settimana, ecc. Il ristorante era chiuso il martedì. L'istante usufruiva del
secondo giorno di libero talvolta per un'intera giornata e talvolta in mezze
giornate, ciò che conforterebbe la tesi della convenuta. Sennonché, queste
risultanze sono smentite dal teste __________, gerente dell'esercizio pubblico,
per il quale in tutto il periodo della mia gerenza (da fine giugno 2001
a fine settembre 2001) il ristorante non è mai stato chiuso per riposo
settimanale, era aperto tutti i giorni, circostanza questa che peraltro si
evince anche dallo stesso calendario allestito dalla signora __________ dal
quale risulta che il martedì era giornata lavorativa, quindi anche per
l'istante. Orbene, a fronte di queste divergenze, non può essere considerato
arbitrario che il primo giudice non abbia tenuto nella considerazione auspicata
dalla convenuta la testimonianza __________, né -genericamente- le annotazioni
sul calendario da questa allestito. Del resto non risulta che essa sia stata
incaricata del controllo del personale dalla datrice di lavoro (teste
__________). È così perfettamente sostenibile che il giudice abbia tenuto conto
del conteggio del lavoratore per quanto riguarda i giorni di libero e le vacanze
non godute.
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La
ricorrente ritiene che il Pretore non avrebbe potuto scostarsi dalla
testimonianza __________ poiché se non l'avesse ritenuta veritiera, avrebbe
dovuto deferire la teste all'autorità penale. Il sillogismo è tuttavia errato.
Infatti, l'art. 241 CPC si limita a conferire una facoltà al giudice civile,
senza prevedere nessuna conseguenza in caso di omissione; d'altra parte, la sua
libertà nella valutazione della prova (art. 90 CPC) è indipendente dal giudizio
sull'opportunità di una simile segnalazione (CCC 4 novembre 1999 in re
T.F. SA/ A.C. di J.M.).
-
In merito al pregiudizio della datrice di lavoro fatto valere in via
di riconvenzione e dipendente dal danneggiamento di una friggitrice va rilevato
che un’eventuale pretesa risarcitoria nei confronti del lavoratore potrebbe
fondarsi sull’art. 321e cpv. 1 CO: secondo questa norma il lavoratore è
responsabile del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza al datore
di lavoro. La responsabilità si fonda ovviamente sui presupposti del danno,
della violazione contrattuale, del nesso di causalità e della colpa del
lavoratore (Streiff/ von Kaenel, Arbeitsvertrag, 1992, N. 4 ad art. 321e
CO). Nel caso di specie il pretore ha respinto la pretesa risarcitoria della
convenuta non ritenendo sufficientemente provato il danno. Al riguardo la
questione di sapere se l'offerta della __________ (doc. 3) sia prova idonea per
accertare il presupposto in esame, può tuttavia restare aperta. Infatti, anche
in caso di risposta positiva, il credito della convenuta non potrebbe comunque
essere accolto, dal momento che manifestamente non v'è prova di una violazione
contrattuale da parte dell'istante. Contrariamente alle allegazioni della
datrice di lavoro, non è stato possibile accertare chi abbia omesso di
disinserire l'apparecchio, rispettivamente di indicare chi avesse quel compito
di controllo: la tesi della teste __________ è infatti completamente smentita
dalla deposizione del teste __________, mentre nessun altro elemento permette
di ritenere arbitraria la conclusione impugnata. Anche questa censura deve
pertanto essere respinta.
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Il ricorso deve invece essere accolto -in base agli art. 327
lett. f e 340 lett. b CPC- nella misura in cui evidenzia un'errata applicazione
dell'art. 86 CPC da parte del Pretore che ha riconosciuto all'istante interessi
di mora che non sono stati chiesti né con l'istanza, né in sede di replica e
nemmeno con la discussione finale: simile fattispecie costituisce un caso di
extrapetizione (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 86 CPC, m. 2).
Ritenuta
la vittoria pressoché insignificante della ricorrente, non si giustifica di
riconoscerle alcunché a titolo di ripetibili per questa sede. Lo stesso dicasi
per la controparte, non potendo il suo scritto 18 giugno 2002 essere
considerato come allegato di osservazioni.
Motivi per i quali,
richiamati gli art.
327 segg. CPC e, per le spese, l'art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 31 maggio 2002 __________ è parzialmente
accolto.
Di
conseguenza i dispositivi n. 1 e 1.1. della sentenza 16 maggio 2002 del
Pretore del distretto di Bellinzona sono annullati e sostituiti dal seguente
giudicato:
- In parziale
accoglimento dell'istanza la ditta __________ è
condannata a
pagare a __________ la somma di fr. 2'459.90.
1.1 Limitatamente
a quest'importo è rigettata in via definitiva l'
opposizione interposta al PE n. __________dell'UEF di Bellinzona.
II. Il presente giudizio è esente
da spese e tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
III. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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