AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2002.44
Data decisione, Autorità:
02.10.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.00044
Lugano
2 ottobre
2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 17
maggio 2002 presentato da
contro
la sentenza 6
maggio 2002 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa a procedura
sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 5 marzo 2002
da
rappr. da__________ __________
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto
definitivo dell'opposizione interposta
dall'escusso al PE no. __________dell'UE di
Lugano, domanda accolta dal primo
giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 5 marzo 2002 __________ ha chiesto il rigetto dell'opposizione
interposta da __________ al PE sopra menzionato, notificatogli per l'incasso di
fr. 15.- oltre accessori, chiesti a titolo di differenza tassa controllo
impianto di combustione (cfr. PE);
che a
valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto l'ordinanza municipale
"controllo impianti di combustione" 19 giugno 2000 e il relativo
tariffario che autorizzano il __________ a prelevare: fr. 70.- per il costo del
controllo, fr. 10.- quale tassa cantonale di cui all'art. 9 DE concernente il
controllo degli impianti di combustione -importi regolarmente pagati dal
convenuto (doc. C)- fr. 15.- per spese amministrative (doc. D, art. 4); il
procedente ha prodotto altresì i richiami di pagamento 22 agosto, 30 ottobre,
21 novembre e 11 dicembre 2001 (doc. H) riferiti a quest'ultima posta, rimasta
insoluta;
che al
contraddittorio l'escusso si è opposto all'istanza rilevando di non essere il
solo proprietario dell'impianto di combustione, lo stesso appartenendo anche
alla moglie, e osservando di non aver ottenuto risposta in merito alla base
legale sulla quale l'istante fonda la sua richiesta di pagamento che contesta
in ogni caso;
che con
il querelato giudizio il giudice di pace, respinta la contestazione circa la
legittimazione passiva, trattandosi comunque di un debito per il quale i
comproprietari rispondono in solido, e respinta pure la contestazione sulla
mancata indicazione della base legale da parte dell'istante siccome la
richiesta si fonda su un'ordinanza regolarmente pubblicata all'albo comunale,
ha accolto l'istanza;
che con
il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio,
postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC: rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato
le prove ed erroneamente applicato il diritto sostanziale, riconoscendo nella
documentazione prodotta dall'istante un valido titolo esecutivo; contesta
inoltre il diritto dell'istante di percepire una tassa per un intervento
eseguito da terzi;
che con
osservazioni 13 giugno 2002 il __________ postula la reiezione del ricorso;
che la
documentazione allegata per la prima volta al ricorso deve essere estromessa
dall'incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti di
addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove;
che
nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta
d’ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede
tutti i requisiti perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai
sensi dell’art. 80 LEF (Staehelin, in Comm. di Basilea, 1998, N. 115 ad art.
80 LEF);
che
simile carattere è riconosciuto, oltre alle sentenze, anche alle decisioni di
autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico
in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive (art. 80 cpv.
2 n. 3 LEF);
che
nel nostro Cantone simile parificazione è prevista per le decisioni definitive
di autorità amministrative e giudiziarie cantonali, comunali o d’altra natura,
comunque riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico (art. 28 LALEF);
che
nel caso di specie, contrariamente a quanto concluso dal primo giudice, dalla
documentazione prodotta dal procedente non è possibile dedurre nessun valido
titolo esecutivo, in particolare non una decisione amministrativa;
che
infatti, per poter concedere il rigetto definitivo dell'opposizione, la
richiesta di pagamento dell'ente pubblico deve fondarsi su una decisione, ossia
un provvedimento adottato dall'autorità iure imperii, (qui, nei
confronti del proprietario dell'impianto di combustione), inteso a costituire,
modificare o sopprimere diritti e obblighi dell'amministratore fondati sul
diritto pubblico o per accertarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione
(cfr. art. 55 cpv. 1 PAmm; RDAT II–1994, n. 8 e 16; Borghi/ Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano, 1997, n. 4 ad art. 1 Pamm;
Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, n. 200; Stücheli,
Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 222; Staehelin, op. cit., N. 112, 116 e
119);
che
questa decisione deve inoltre aver assunto carattere definitivo, nel senso che
contro la medesima non deve essere più proponibile un rimedio di diritto
ordinario;
che
l'indicazione di simile rimedio deve figurare nella decisione (Staehelin,
op. cit., N. 127), unitamente all'attestazione del suo passaggio in giudicato (Knapp/
Hertig in BlSchK 1986, p. 131; Staehelin, op. cit., N. 110 e segg.);
che
in concreto, dalla documentazione allegata all'istanza (doc. D - G), non
risulta nessun atto cui possa essere attribuito carattere di decisione nei
confronti del convenuto e tantomeno che rechi qualsiasi indicazione
circa i rimedi di diritto contro l'imposizione e il calcolo delle spese
amministrative di fr. 15.-, così da
poter concludere al carattere definitivo del medesimo;
che
il solo fatto che l'importo posto in esecuzione sia espressamente previsto in
una norma di legge, quale l'Ordinanza municipale controllo impianti a
combustione del 19 giugno 2000 (doc. D) che fissa il principio del prelievo
della tassa in discussione e il relativo ammontare, non basta a legittimare la
domanda di rigetto definitivo dell'opposizione, non potendosi paragonare la
norma invocata a un titolo esecutivo (Stücheli, op. cit., pag. 221; Staehelin,
op. cit., N. 6): essa semmai avrebbe abilitato l'ente pubblico a prendere
quella decisione che in concreto non risulta essere mai stata presa;
che
neppure giovano in tal senso le varie richieste di pagamento dell'importo
controverso (doc. H), ritenuto che alle stesse non può in nessun caso essere
attribuita la qualifica di titolo esecutivo nel senso dei principi sopra
esposti (Staehelin, op. cit., N. 120);
che
pertanto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC, ovvero l'errata applicazione dell'art. 80 LEF da parte del
giudice di pace, deve essere accolto; tasse, spese e ripetibili seguono la
soccombenza.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art.
148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso
per cassazione 17 maggio 2002 __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 6 maggio 2002 del Giudice di pace del Circolo di Vezia
è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
-
L'istanza
è respinta.
-
La
tassa di giustizia di fr. 15.-, anticipata dalla parte istante, rimane a suo
carico con l'obbligo di versare al convenuto un'indennità di fr.7.-.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.- già anticipati dal
ricorrente, sono poste a carico del __________ il quale rifonderà al ricorrente
un'indennità di fr. 50.- per questa sede.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.
Per la Camera di cassazione civile del
Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster