AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2002.41
Data decisione, Autorità:
17.10.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.00041
16.2002.00042
Lugano
17 ottobre
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 17 maggio 2002 presentato da
(patr. dall'avv. __________
contro
la sentenza 13 maggio 2002 del Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 1, nelle cause a procedura speciale in materia di contratto di lavoro
promosse con separate istanze 8 maggio 2001 (inc. CL.2001.49) e 11 maggio 2001
(inc. CL.2001.52) rispettivamente da
(rappr. dal __________)
e
con le quale le istanti hanno chiesto pagamento di fr. 4'081.40,
rispettivamente di
fr. 4'648.60 oltre interessi del 5% dal 1° gennaio 2001 a
liquidazione di un rapporto di lavoro;
domande accolte, limitatamente all'importo di fr. 3'812.40 la prima
e integralmente la seconda;
richiamata la decisione del presidente della Camera che ha concesso
effetto sospensivo al ricorso;
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
__________ ha lavorato in qualità di cameriera presso il bar 7 __________
a __________, gestito dalla società __________ una prima volta dal 1°maggio al
31 luglio 2000 a tempo parziale, sulla base del contratto 16 maggio 2000 (doc.
A); successivamente, e meglio dal 2 ottobre 2000, è stata assunta a ore e, dopo
un'interruzione dal 13 al 20 dello stesso mese quando ha lavorato presso terzi,
ha ripreso l'attività presso la convenuta, questa volta a tempo pieno, così
come confermato dalla datrice di lavoro con scritto 26 ottobre 2000, nel senso
che a partire dal 1.11.00 sarà nuovamente assunta a tempo pieno, alle
medesime condizioni di cui al precedente contratto del mese di maggio 2000
(doc. 1). Il contratto è stato disdetto dalla datrice di lavoro il 20 dicembre
2000 per la fine dell'anno (doc. D), ovvero, secondo la datrice di lavoro, alla
fine del periodo di prova (contratto ripreso dal precedente – inizio attività a
tempo pieno il 2.11.00).
-
Con
istanza 8 maggio 2001 la lavoratrice, contestando anzitutto la pattuizione di
un nuovo periodo di prova al momento della sua assunzione a tempo pieno, ha
inoltre eccepito la nullità della disdetta in quanto notificatale in tempo
inopportuno, ovvero quando si trovava in stato di gravidanza. Stante la
possibilità per la datrice di lavoro di disdire il contratto solo 16 settimane
dopo il parto, avvenuto l’8 luglio 2001, e non avendo questa accettato la sua
offerta di lavorare (doc. E e H), ha convenuto in giudizio __________ al fine
di ottenere il pagamento di fr. 4'081.40, corrispondenti al salario lordo per
il periodo dal 1° gennaio al 30 marzo 2001, periodo durante il quale l'istante
era abile al lavoro (cfr. IF dell'istante, risposta 15), dedotte le indennità
di disoccupazione percepite per quegli stessi mesi.
-
Con
istanza 11 maggio 2001 la __________, sulla base della medesima fattispecie, ha
chiesto la condanna della datrice di lavoro al pagamento di fr. 4'684.45 oltre
interessi, pari alle indennità di disoccupazione versate alla lavoratrice per
il periodo 11 gennaio – 30 marzo 2001 (art. 29 LADI).
-
La
convenuta si è opposta a entrambe le istanze, sostenendo la validità della
disdetta 20 dicembre 2000 per la fine dell'anno, siccome notificata nel periodo
di prova di due mesi al quale le parti avevano rinviato al momento
dell'assunzione a tempo pieno della lavoratrice, il tutto come risulterebbe
dalla lettera di conferma 26 ottobre 2000 (doc. 1). Allora, ha sostenuto la
convenuta, esse avevano implicitamente riconosciuto l'opportunità per entrambe
di prevedere simile periodo di prova in modo da garantirsi la possibilità di disdire
in tempi brevi il contratto: da un lato, l’assunzione dell’istante era avvenuta
a titolo provvisorio, dovendo essa sostituire la gerente dell’esercizio
pubblico, ammalata; dall'altro, la lavoratrice era intenzionata a trasferirsi all'estero
appena possibile. L'istante avrebbe addirittura di fatto accettato la disdetta
per la fine dell'anno, non essendosi più presentata sul posto di lavoro negli ultimi
giorni del mese di dicembre. Anche a prescindere dal periodo di prova, a mente
della convenuta, la disdetta notificata per il 31 dicembre 2000 sarebbe in ogni
caso valida in virtù dell'art. 337 CO, sia con riferimento all'assenza
ingiustificata della lavoratrice, sia al fatto di aver sottaciuto –al momento
dell'assunzione a tempo pieno– il suo stato di gravidanza. In via subordinata
la convenuta ha opposto in compensazione alle pretese salariali dell'istante un
credito di fr. 2'688.– che le è stato ceduto dall’avv. __________, relativo
alle note da questi emesse per prestazioni professionali svolte a favore
dell’istante in questioni diverse dalla presente vertenza (doc. 3–6),
compensazione che quest'ultima ha riconosciuto limitatamente a fr. 269.– (doc.
5). La convenuta ha pure chiesto la riduzione di un terzo delle pretese
salariali dell’istante al fine di tener conto dei vantaggi da lei ottenuti, non
avendo dovuto lavorare per i mesi da gennaio a marzo 2001, nonché la deduzione
degli oneri sociali e dello stipendio relativo ai giorni di dicembre durante i
quali non ha lavorato.
-
Con
il querelato giudizio il pretore, congiunte le due cause per l'istruttoria e la
decisione, ha ritenuto nulla la disdetta del contratto notificata durante la
gravidanza della lavoratrice (art. 336c cpv. 1 lett. c CO), indipendentemente
dal fatto di sapere se questa circostanza fosse o meno nota alla datrice di
lavoro. Inoltre, a mente del primo giudice, l'assunzione a tempo pieno
dell'istante, che sarebbe avvenuta già il 23 ottobre 2000, non ha comportato la
decorrenza di un nuovo periodo di prova, inutile al fine della reciproca
conoscenza delle parti, lo stesso essendo già stato assolto durante il
precedente periodo di lavoro. Da qui l'accoglimento dell'istanza della
__________. In merito alla pretesa opposta in compensazione dalla convenuta, il
pretore l'ha ammessa solo per l'importo di fr. 269.– (doc. 5) riconosciuto
dalla lavoratrice, così che l'istanza di quest'ultima è stata accolta per fr.
3'812.40.
-
Con
il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio,
postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto
sostanziale, in particolare per aver concluso alla nullità della disdetta 20
dicembre 2000, escludendo inoltre la pattuizione di un nuovo periodo di prova.
Contestato è inoltre l'accertamento della validità della disdetta anche a
dipendenza della mancata informazione della datrice di lavoro circa lo stato
interessante in cui si trovava l'istante al momento della sua assunzione a
tempo pieno, ciò che costituirebbe violazione dell'obbligo di diligenza,
rispettivamente valido motivo per il licenziamento immediato della lavoratrice
(art. 337 CO).
Al
ricorso le istanti non hanno formulato osservazioni.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia
e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta
da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid.
3a).
-
Contrariamente
a quanto preteso dalla ricorrente, la conclusione del primo giudice, che ha
escluso la pattuizione di un nuovo periodo di prova al momento dell'assunzione
a tempo pieno della dipendente, non è arbitraria. Infatti, scopo del periodo di
prova è quello di permettere alle parti di rendersi conto se le prestazioni
promesse si attuino conformemente al previsto, concedendo loro un tempo di
riflessione prima di impegnarsi durevolmente (Favre/Munoz/Tobler, Le
contrat de travail, Code annoté, 2001, n. 1.1 ad art. 335b CO; Streiff/von
Kaenel, Arbeitsvertrag, 1992, n. 14 ad art. 335b CO). Il periodo di prova
corrisponde quindi a un tempo di riflessione che si pone per forza di cose
all'inizio della relazione contrattuale e durante il quale le parti possono
liberarsi rapidamente dal contratto. Proprio a dipendenza della natura di
questo periodo, la dottrina esclude che lo stesso possa essere nuovamente
pattuito nel caso di riassunzione di un lavoratore licenziato (Staehelin/Vischer,
in Comm. di Zurigo, 1996, n. 3 ad art. 335b CO; Streiff/von Kaenel,
op.cit., n. 3 ad art. 335b CO). Il periodo di prova può infatti essere previsto
unicamente con riferimento a una nuova relazione contrattuale (Wyler,
Droit du travail, 2002, pag. 330; Hausheer, in Comm. di Berna, Update,
n. 2 ad art. 335b CO), oppure in caso di nuova funzione all'interno della
stessa organizzazione aziendale, ciò che in concreto non risulta in particolare
dal contratto sottoscritto dalle parti il 16 maggio 2000 (cfr. punto 3 doc. A).
-
Nel
caso di specie, poiché l’istante aveva già lavorato alle dipendenze della convenuta
in modo continuativo dal 1° maggio al 31 luglio 2000 e saltuariamente dal 2 ottobre
2000 sino alla sua assunzione a tempo pieno –che il pretore ha accertato essere
avvenuta a partire dal 23 ottobre 2000 (cfr. IF dell'istante, ad 8)– è del
tutto sostenibile –e quindi non arbitrario– che la datrice di lavoro, a fronte
di un'interruzione totale del rapporto lavorativo di un solo mese, conoscesse
la dipendente e le prestazioni lavorative che questa era in grado di fornire,
anche perché non risulta che essa, da ottobre, abbia assunto una funzione
diversa per la quale si sarebbe eventualmente giustificato un nuovo periodo di
prova. In particolare, contrariamente a quanto pretende la ricorrente, la
lavoratrice ha praticamente svolto sempre le stesse mansioni di cameriera, sia
durante i mesi da maggio a luglio 2000 (il lavoro dell'istante consisteva nel preparare
il caffè, servire i clienti, stirare: teste __________), sia durante
l'assenza per malattia della gerente dell'esercizio pubblico (a ottobre
…faceva il servizio completo ai tavoli, stirava la biancheria, faceva le pulizie:
teste __________), mentre ad occuparsi della gestione dell'esercizio pubblico
non era l'istante, bensì __________ (teste __________ i; IF dell'istante, ad
7). D'altra parte, proprio il fatto di una sua riassunzione dopo poco tempo,
dev'essere ragionevolmente interpretato nel senso che la datrice di lavoro, raggiunto
positivamente lo scopo del periodo di prova, è stata d'accordo di collaborare
ulteriormente con l'istante (cfr. anche Rehbinder, in Comm. di Berna,
1992, art. 335b CO, N. 3). Comunque estranea alla presente fattispecie è la
giurisprudenza citata dalla ricorrente (DTF 117 V 248 segg. e 199 V 46
segg.), trattando la stessa di contratti provvisori conclusi con diversi datori
di lavoro, per il tramite di un'agenzia di collocamento, dove era stata
riconosciuta la possibilità di pattuire un nuovo periodo di prova per ogni
rapporto contrattuale, mentre nel caso di specie la relazione contrattuale è
sempre la stessa (sia le parti, sia la natura del lavoro: cfr. la lettera di
riassunzione, doc. 1).
-
Contrariamente
a quanto assume la ricorrente, sono irrilevanti per l'esistenza di un nuovo
periodo di prova le cause che hanno indotto le parti a riannodare una relazione
di lavoro. Infatti, anche tenendo conto che l'istante era stata chiamata a
sostituire una dipendente ammalata, rispettivamente nell'ipotesi che essa volesse
poi rapidamente liberarsi di quell'impegno per recarsi all'estero, non è
oggettivamente possibile dedurne che le parti abbiano voluto raggiungere quel
preteso scopo comune per mezzo di un nuovo periodo di prova: in simile
direzione non vi sono nemmeno indizi che possano far apparire arbitraria la
conclusione del primo giudice; d'altra parte, se effettivamente così fossero
state le cose, sarebbe stato nella facoltà delle contraenti di adeguatamente
regolare quella particolarità del negozio.
Altrettanto
irrilevante è la censura riguardante i motivi che avrebbero indotto il primo
giudice a escludere un nuovo periodo di prova. Anzitutto, la censura d'arbitrio
può concernere esclusivamente la decisione impugnata nel suo risultato e non i
motivi che ne stanno alla base (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, art. 327, m.
14). Inoltre, nel caso concreto, il Pretore è giunto alla conclusione
controversa sulla base di un esame complessivo della fattispecie e non
soltanto, come sostiene l'appellante, della testimonianza di
____________________ che dimostra unicamente ciò che già s'è detto, ossia che
la lavoratrice era conosciuta nell'ambito dell'esercizio pubblico; d'altra
parte, se è vero che la convenuta sostiene la tesi della precarietà
dell'accordo di riassunzione dell'istante, è altrettanto pacifico che essa non
offre nessun motivo a conforto della necessità sostanziale di un secondo
periodo di prova, mentre il primo era sicuramente già giunto a termine. Infine,
non possono essere prese in considerazione né le osservazioni ricorsuali,
relative all'andamento degli affari dell'esercizio pubblico, già perché il
Pretore vi ha accennato inequivocabilmente a titolo abbondanziale (sentenza,
pag. 4 in fine), né gli argomenti a sostegno dell'inizio del contratto il 1°
novembre 2000 e non il 23 ottobre, come accertato dal Pretore, a dipendenza
dell'irrilevanza di questo termine a fronte di quanto fin qui esposto a
proposito del contestato periodo di prova.
-
Non
sono oggetto del ricorso per cassazione né il credito, così come riconosciuto
all'istante dal Pretore, ossia corrispondente a tre mensilità, né l'accertata
nullità della disdetta poiché data in tempo inopportuno, ossia perché la
lavoratrice era in gravidanza, circostanza dalla quale l'istante non ha
peraltro dedotto specifici diritti. La ricorrente impugna invece la sentenza di
primo grado, sostenendo che il fatto di averle sottaciuto la gravidanza rappresenta
motivo grave, tale da giustificare la disdetta immediata del rapporto di lavoro
in virtù dell'art. 337 CO, e comunque in grado di privare la lavoratrice della
protezione dell'art. 336c cpv. 1 lett. c CO. Sennonché –al di là della
rilevanza delle censure– può essere almeno osservato che, da un lato, la
questione della gravità o no del comportamento della lavoratrice nell'ottica
del licenziamento immediato non necessita particolare disamina per il semplice
fatto che né la datrice di lavoro non ha mai preteso di aver agito in tal
senso, né la lavoratrice non ha impostato l'azione su quella norma; d'altro canto
e a titolo abbondanziale, è fuori discussione che l'art. 336c cpv. 1 lett. c CO
trova applicazione –salvo il caso di impedimento al lavoro– a dipendenza del
solo fatto dell'accertata gravidanza (DTF 113 II 259; JAR 2000,
pag. 214; Streiff/von Kaenel, op. cit., art. 336c CO, N. 9).
-
A
titolo del tutto subordinato la ricorrente chiede che la sentenza accerti che
dagli importi riconosciuti a favore della lavoratrice siano dedotti gli oneri
sociali a suo carico. A ragione anche perché essa già con la risposta aveva
eccepito senza successo la questione davanti al Pretore. Poiché non può esservi
dubbio che quanto effettivamente dovuto dalla datrice di lavoro deve essere
calcolato al netto, ossia previa deduzione degli oneri sociali (Streiff/von
Känel, op. cit., N. 14 ad art. 322 CO), i dispositivi della sentenza
impugnata devono essere modificati nel merito (art. 332 cpv. 2 CPC): per quanto
riguarda l'istanza della __________ e, riconoscendole la somma dei versamenti
netti di cui al plico doc. M (inc. CL.2001.52) e, relativamente all'istanza
della lavoratrice, poiché non è possibile definire un conteggio certo, indicando
almeno che la somma di cui al dispositivo di condanna rappresenta un importo
lordo.
-
Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso dev'essere parzialmente accolto. Ritenuta
la vittoria pressoché insignificante della ricorrente non giustifica di
riconoscerle alcunché a titolo di ripetibili di questa sede. Alle controparti
che non hanno formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate
ripetibili.
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 417 lett. e CPC
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 17 maggio 2002 __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 13 maggio 2002 del
Pretore del distretto di Lugano, sezione 1, sono annullati e sostituiti dal
seguente giudicato:
- L'istanza
8 maggio 2001 __________ è parzialmente
accolta.
La __________ è condannata a pagare all'istante fr. 3'812.40
(lordi),
oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2001.
- L'istanza
11 maggio 2001 __________ è
accolta.
La __________ è condannata a pagare all'istante l'importo di fr. 4'348.60,
oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2001.
II. Il presente giudizio è esente da spese e tassa di giustizia.
Non si assegnano ripetibili.
III. Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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