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Numero d'incarto:
16.2002.40
Data decisione, Autorità:
02.10.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.00040
Lugano
2 ottobre
2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21
maggio 2002 presentato da
patr. dall'avv. __________
contro
la sentenza 8 maggio 2002 del Giudice di pace
supplente del circolo della Magliasina nella causa a procedura sommaria in tema
di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 12 aprile 2002 da
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto
dell'opposizione interposta dall'escussa al PE
n____________________dell'UE di Lugano, domanda
accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 12 aprile 2002 __________ ha chiesto il rigetto dell'opposizione
interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso di
fr. 622.60 oltre accessori corrispondenti al valore di una partita di carne
fornita al __________, gestito da quest'ultima;
che a
valere quale titolo di rigetto l'istante ha prodotto il bollettino di consegna
7 giugno 2001 (doc. 3);
che
al contraddittorio l'escussa, rappresentata dall'amministra-tore unico
__________ si è opposta all'istanza contestando l'esistenza di un valido
riconoscimento di debito nei suoi confronti, non potendo a tal fine valere il
bollettino di consegna di cui non riconosce la firma appostavi;
che con
il querelato giudizio il giudice di pace supplente ha accolto l'istanza,
rigettando l'opposizione in via definitiva;
che con
il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio,
postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle
lettere e) e g) dell'art. 327 CPC: si duole innanzi tutto della lesione del suo
diritto di essere sentita per non aver potuto consultare la documentazione
prodotta dall'istante prima di allestire l'allegato ricorsuale; nel merito
rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed
erroneamente applicato il diritto, riconoscendo nella documentazione prodotta
un valido titolo esecutivo;
con
osservazioni 21 giugno 2002 la controparte postula la reiezione del ricorso;
che
secondo l’art. 97 CPC il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, i
presupposti processuali tra i quali la capacità delle parti e la legittimazione
dei loro rappresentanti (art. 97 n. 4 CPC);
che
simile verifica s'impone anche nell’ambito di una procedura di rigetto
dell’opposizione (Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 74);
che
l'istante __________ essendo una persona giuridica, essa può agire solo per
mezzo dei suoi organi, così come iscritti a Registro di commercio (art. 55 CC; Stücheli,
op. cit., pag. 78);
che
nella fattispecie, dalle risultanze del Registro di commercio del __________
emerge che la persona che ha sottoscritto l’istanza di rigetto
(____________________Leiter Finanzen), non è iscritto e non gode di
nessun diritto di firma: in altre parole, non è legittimato a vincolare né
individualmente, né collettivamente la società __________;
che
perciò non è nemmeno valida la procura rilasciata __________ per rappresentare l'istante
all'udienza davanti al Giudice di pace, sottoscritta dallo stesso __________ e
da __________, Leiterin Buchhaltung, anch'essa senza diritto di firma
per la medesima società;
che
sebbene il giudice sia tenuto ad esaminare la rappresentanza processuale solo
nel caso di dubbio, ciò non esclude che l'eventualità si attui anche in sede di
esame di un'impugnazione e anche in mancanza di una specifica invocazione delle
parti (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 142, m. 4);
che
poiché l'assenza di un presupposto processuale comporta la nullità dell'atto (art.
142 cpv. 1 lett. a CPC), questa Camera non può che constatare la nullità
dell’istanza 12 aprile 2002 siccome sottoscritta da persona priva di
legittimazione alla rappresentanza (art. 97 n. 4 CPC), nonché di ogni atto
successivo, in particolare della sentenza;
che a
prescindere da questa carenza, la sentenza dedotta in cassazione sarebbe in
ogni caso nulla anche perché priva di qualsiasi motivazione: infatti, mentre l'art.
285 cpv. 2 lett. e CPC indica che la sentenza deve contenere, pena la nullità,
l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda, nel giudizio
impugnato il giudice di pace si è limitato a esporre le argomentazioni delle
parti senza indicare un solo motivo per il quale ha deciso di concedere il
rigetto definitivo dell'opposizione;
che già
per questi motivi non si giustifica di dare risposta alle altre censure
presentate dalla ricorrente;
che alla
ricorrente viene riconosciuta un'indennità ridotta per questa sede, ritenuto
che l'esito del gravame è indipendente dai motivi proposti;
che le
spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art.
148 CPC e la OTLEF
pronuncia:
-
Il ricorso per cassazione 21 maggio 2002 __________ è evaso nel
senso che è accertata la nullità dell'istanza 12 aprile 2002 __________
e, con essa, di tutti gli atti di procedura successivi, compresa la sentenza 8
maggio 2002 del Giudice di pace supplente del Circolo della Magliasina.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.- già anticipati dalla
ricorrente, sono poste a carico di __________ la quale rifonderà alla
ricorrente fr. 150.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo della Magliasina.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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