AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2002.4
Data decisione, Autorità:
05.02.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.00004
Lugano
5 febbraio
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
Segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 7 gennaio 2002 presentato da
contro
la sentenza 20 dicembre 2001 del Segretario assessore della Pretura
del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura speciale in materia di
locazione promossa con istanza 18 novembre 2001 nei confronti di
e
(rappr. da __________)
con la quale la parte istante, ossia i fratelli __________ e
__________, hanno chiesto il pagamento di fr. 7'627.50 oltre accessori, domanda
respinta dal primo giudice,
esaminati
gli atti,
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 18 novembre 2001 __________ e __________ hanno convenuto in giudizio
__________ e __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 7'627.50,
importo corrispondente al danno subito da un autocarro di loro proprietà mentre
si trovava parcheggiato nel piazzale loro locato dai convenuti, i quali avevano
garantito la messa a disposizione di uno spazio chiuso accessibile solo ai loro
mezzi, mentre così non è stato;
che
i convenuti si sono opposti alla pretesa avversaria contestando ogni loro responsabilità
per il danno fatto valere in giudizio, non avendo peraltro mai assicurato al
conduttore (__________) la consegna di uno spazio chiuso ed esclusivo;
che
con il querelato giudizio il segretario assessore, adito dopo il fallimento del
tentativo di conciliazione dinanzi all’Ufficio di conciliazione in materia di
locazione di Giubiasco, esclusa la legittimazione attiva di __________ senza
qualità di parte nel contratto di locazione, ha respinto l'istanza non
intravedendo nell'agire dei convenuti una violazione del contratto di
locazione;
che
il primo giudice ha escluso in particolare la presenza di difetti nell'ente
locato, non avendo i locatori garantito la sorveglianza mediante regolare
chiusura del piazzale, nonché la loro responsabilità per danni cagionati ai
veicoli posteggiati poiché espressamente esclusa dal contratto di locazione;
che
con scritto 7 gennaio 2002 __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che
il ricorso, a prescindere dalla sua tempestività, è nullo;
che
infatti, giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser
considerato valido, deve contenere le domande di ricorso, nonché i motivi di
fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno
illustrando) il motivo di cassazione invocato: caso contrario l’atto è nullo
(cpv. 3);
che
in concreto il contenuto dello scritto 7 gennaio 2002 del ricorrente non supera
la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per
cassazione;
che
infatti l'impugnazione in esame, invece di indicare censure sulla base
dell'art. 327 CPC, ossia con riferimento al limitato ambito di giudizio
riservato al rimedio della cassazione, in particolare per quanto possa
concernere le risultanze istruttorie o l’applicazione del diritto, si limita a
fornire alcune puntualizzazioni manifestando il proprio dissenso in merito al
contenuto della sentenza;
che
a titolo abbondanziale, per quanto attiene alla legittimazione attiva di
__________ che peraltro non è neppure parte a questo procedimento ricorsuale,
va rilevato che il primo giudice l’ha correttamente esclusa avendo gli istanti
basato la loro pretesa risarcitoria su una violazione del contratto di
locazione al quale questi non era parte;
che
comunque può essere ancora osservato che la facoltà di una parte di agire in
giustizia per il tramite di un rappresentante, in casu la società __________ che
si occupa di amministrazione di stabili, anziché a titolo personale, è
espressamente prevista dall'art. 64a cpv. 1 lett. a) e b) CPC;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che
le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il
ricorso 7 gennaio 2002 di __________ è nullo.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.–, sono poste a carico
del ricorrente.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster