AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2002.39
Data decisione, Autorità:
20.08.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.00039
Lugano
20 agosto
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10
maggio 2002 presentato da
(patr. dall'avv. __________)
contro
la sentenza 7 maggio 2002 del Giudice di pace
supplente del circolo di Giubiasco nella causa a procedura speciale in materia
di contratto di lavoro, promossa con istanza 9 gennaio 2002 nei confronti di
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di
fr. 402.50 a titolo di pretese salariali, domanda respinta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
Con
istanza 9 gennaio 2002 __________ ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di
lavoro __________, presso la quale ha lavorato in qualità di apprendista dal 1°
agosto 1999 sino al 31 luglio 2001, al fine di ottenere il pagamento di fr.
402.50 a titolo di tredicesima pro rata temporis per il 2001. La
convenuta si è opposta alla pretesa avversaria, sostenendo di nulla più dovere
all'istante alla quale ha regolarmente pagato sia lo stipendio, sia la
tredicesima per tutta la durata del rapporto di lavoro: in particolare afferma
di aver versato alla dipendente una mensilità piena sia con lo stipendio di
dicembre 1999 (malgrado l'attività svolta solo a partire dal mese di agosto), sia
nel mese di dicembre 2000, a valere quale tredicesima per l'intero anno lavorativo.
I pagamenti così avvenuti, eccedenti il salario, coprirebbero per l'intero periodo
di apprendistato il preteso diritto alla tredicesima.
-
Con
il querelato giudizio il giudice di pace supplente ha respinto l'istanza avendo
la convenuta comprovato l'avvenuto pagamento della tredicesima per tutta la
durata dell'apprendistato.
-
Con
il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto, in
particolare per aver concluso all'avvenuto pagamento della tredicesima,
considerando che nei versamenti effettuati dalla convenuta nei mesi di dicembre
1999 e 2000 fosse compreso un anticipo della tredicesima per l'anno successivo;
anticipo di cui la convenuta non aveva mai parlato, trattandosi invece della
tredicesima pro rata temporis per l'anno in corso, oltre a una
gratifica.
Con
osservazioni 28 maggio 2002 controparte ribadisce la correttezza della sua posizione.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF
126 I 170 consid. 3a).
-
Contrariamente
a quanto affermato con l'istanza, ossia il solo diritto al pagamento della
tredicesima mensilità riferita ai mesi da gennaio a luglio 2001, in questa sede
la ricorrente sostiene che quanto da lei percepito oltre lo stipendio di
dicembre 1999 (fr. 500.–: doc. B) si comporrebbe della tredicesima pro rata
temporis per quell'anno e di una gratifica speciale. Questa tesi
configura tuttavia un inammissibile fatto nuovo, opponendovisi l'art. 321 cpv.
1 lett. b CPC.
-
Per
il resto, pacifico in causa il diritto al pagamento della tredicesima mensilità
(verosimilmente in aggiunta al minimo previsto e come valida deroga in favore
dell'apprendista: cfr. Rehbinder, in Comm. di Berna, 1992, art. 344a CO,
N. 6), ancorché non previsto esplicitamente dal contratto di tirocinio, ma
reclamato dall'istante, ammesso sostanzialmente dalla datrice di lavoro e dal
primo giudice, la decisione impugnata non è sicuramente arbitraria ai sensi
dell'art. 327 lett. g CPC. Infatti, il conteggio da cui risulta il rispetto del
diritto in questione relativamente a tutto il periodo d'impiego
dell'apprendista presso la ditta convenuta è sostenibile: né esso appare
scorretto per riguardo al rapporto concreto, né l'istante ha affermato o
dimostrato il proprio diritto a percepire alcunché oltre quegli importi.
-
Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo
di cassazione, dev'essere respinto.
Per
quanto riguarda questa sede, alla parte resistente dev'essere riconosciuta un'indennità
processuale, ancorché non calcolata in base alla TOA dal momento che __________
non ha fatto capo a patrocinio.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e
CPC
pronuncia: 1. Il ricorso
per cassazione 10 maggio 2002 __________ è respinto.
- Il
presente giudizio è esente da spese e da tassa di giustizia. __________ verserà
a __________ un'indennità di
fr.
50.–
- Intimazione a:
–
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.
Per la Camera di cassazione civile del
Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster