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Numero d'incarto:
16.2002.38
Data decisione, Autorità:
04.09.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.00038
Lugano
4 settembre
2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14
maggio 2002 presentato da
__________ rappr. da__________ __________
contro
la sentenza 6
maggio 2002 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti
promossa con istanza 12 febbraio 2002 nei confronti di
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in
via definitiva dell'opposizione interposta
dall'escusso al PE n. __________dell'UE di Lugano,
domanda respinta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 12 febbraio 2002 lo __________ ha chiesto il rigetto definitivo
dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli
per l'incasso di fr. 2'055.-, corrispondenti al saldo residuo sull'imposta
cantonale 1989;
che a
sostegno della sua domanda di rigetto l'istante ha prodotto la notifica di
tassazione 17 agosto 1989, passata in giudicato (doc. B), nonché l'attestato di
carenza di beni 7 settembre 1994 (doc. C);
che con
il querelato giudizio il segretario assessore ha respinto la domanda dopo aver
accertato l'intervenuta prescrizione assoluta (perenzione) del credito fiscale
per il decorso di dieci anni dalla fine dell'anno nel corso del quale la
tassazione è passata in giudicato;
che con
il presente tempestivo gravame lo __________ insorge contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui
all'art. 327 lett. g CPC: il ricorrente rimprovera anzitutto al primo giudice
di aver considerato che alla base della sua domanda di rigetto vi fosse
l'attestato di carenza di beni, mentre la stessa era fondata sulla notifica di
tassazione;
che, nel
merito, il ricorrente rimprovera al segretario assessore di aver ritenuto
perento il credito posto in esecuzione, nonostante questo fosse accertato in un
attestato di carenza di beni che ne determina la prescrivibilità solo nel termine
di vent'anni dal suo rilascio;
che al
ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove;
che a
sostegno della sua domanda di rigetto dell'opposizione l'ente pubblico ha
prodotto la notifica di tassazione 17 agosto 1989 (doc. B) regolarmente passata
in giudicato e pacificamente parificabile a valido titolo per l'esazione
dell'imposta cantonale 1989 (art. 28 LALEF e art. 222 vLT, applicabile in virtù
della norma transitoria di cui all'art. 324 cpv. 2 LT) e l'attestato di carenza
di beni 7 settembre 1994 (doc. C) emesso per l'importo residuo sulla stessa
imposta di fr. 2'055.-;
che
contrariamente a quanto concluso dal segretario assessore, questa
documentazione era sicuramente idonea a legittimare la domanda di rigetto
definitivo dell'opposizione formulata dall'istante;
che
infatti, l'esecuzione per un credito fondato sul diritto pubblico, quindi anche
di natura fiscale, può terminare con l'emissione di un attestato di carenza di
beni, dal momento che per la riscossione delle imposte è prevista senz'altro
l'esecuzione forzata nei confronti del contribuente (art. 244 LT; Binder,
Die Verjährung im schweizerischen Steuerrecht, pag. 24; Gilliéron, Comm.
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, art.
149a, n. 10);
che il
rilascio di un attestato di carenza di beni non corrisponde a novazione del
credito o comunque al sorgere di un nuovo rapporto giuridico, ma rappresenta la
conferma dell'autorità che nell'esecuzione il credito nei confronti
dell'escusso non è stato soddisfatto o lo è stato solo parzialmente (DTF
116 III 68), così che il documento costitutivo del credito stesso non perde
tale sua caratteristica (Jaeger/ Walder/ Kull/ Kottmann, Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, ed. 4, art. 149, art. 149, N. 10);
che
tuttavia, quanto alla pretesa prescrizione, l'attestato di carenza di beni (che
-come detto- non può sostituire la notifica di tassazione nella funzione di
titolo attestante il credito fiscale) serve all'istante proprio per comprovare
al giudice del rigetto che il credito residuo non è prescritto (Staehelin,
in Comm. di Basilea, 1998, art. 82 LEF, N. 162; Stücheli, Die
Rechtsöffnung, 2000, pag. 393; BlSchK 1966, pag. 81 segg.);
che ciò
avrebbe dovuto trovare applicazione nel caso concreto, tenuto conto che la
pretesa di natura fiscale -al momento del rilascio dell'attestato di carenza di
beni- non era estinta in forza della prescrizione assoluta (perenzione)
prevista dal diritto fiscale;
che
infatti, il rilascio dell'attestato di carenza di beni e la conseguente nuova
prescrizione ventennale creano una situazione per cui, al di là del termine
specifico di prescrizione (fiscale), il creditore può ancora compiere atti
intesi all'incasso del credito (Binder, op. cit., ibidem);
che
pertanto la decisione impugnata dev'essere cassata poiché frutto di errata
applicazione del diritto federale (art. 327 lett. g CPC);
che,
dovendo decidere il merito dell'istanza in virtù dell'art. 332 cpv. 2 CPC, va
rilevato che l'attestato di carenza di beni vale quale riconoscimento di debito
nell'ambito di una domanda di rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 149
cpv. 2 LEF) solo per i crediti per i quali il debitore può successivamente
proporre azione di disconoscimento del debito (SJZ 1965, pag. 375; Panchaud/
Caprez, La mainlevée de l'opposition, 1980, § 54, n. 8; Staehelin,
op. cit., art. 82 LEF, n. 46), mentre -nel caso di crediti fondati sul diritto
pubblico- è data la possibilità di ottenere il rigetto definitivo, considerando
titolo esecutivo (come già s'è detto) la decisione amministrativa costitutiva
del credito;
che,
secondo l’art. 149a LEF, applicabile anche in concreto, il credito accertato
mediante un attestato di carenza di beni si prescrive in vent’anni dal rilascio
dell’attestato;
che in
concreto, dovendosi applicare l'art. 2 cpv. 5 delle Disposizioni finali della
modificazione (LEF) del 16 dicembre 1994, la prescrizione del credito accertato
mediante un attestato di carenza di beni rilasciato precedentemente all'entrata
in vigore della nuova LEF comincia a decorrere da quella data, ossia soltanto
dal 1° gennaio 1997;
che le
spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art.
148 CPC e la OTLEF
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 14 maggio 2002 __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 6 maggio 2002 del Segretario assessore della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5 è annullata e sostituita dal seguente
giudicato:
-
L'istanza
è accolta. L'opposizione interposta da __________ al PE n. __________dell'UE di
Lugano è rigettata in via definitiva.
-
La
tassa di giustizia di fr. 100.-, da anticipare dalla parte istante, deve essere
posta a carico del convenuto con l'obbligo di versare all'istante un'indennità
di fr. 60.-.
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.-
già anticipate dal ricorrente, sono poste a carico del convenuto il quale
rifonderà al ricorrente un'indennità di fr. 100.-
III. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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