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Numero d'incarto:
16.2002.30
Data decisione, Autorità:
07.05.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.00030
Lugano
7 maggio 2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 29 aprile 2002 presentato da
Contro
la sentenza 22 marzo 2002 del Segretario assessore della Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura speciale in
materia di locazione promossa con istanza 6 luglio 2001 nei confronti di
con
la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 6'697.05 oltre accessori
nonché il
rigetto
in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n.
dell'UEF
di Locarno, domande parzialmente accolte dal primo giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
sentenza 22 marzo 2002 il Segretario assessore della Pretura della giurisdizione
di Locarno-Città, in parziale accoglimento dell'istanza inoltrata il 6 luglio
2001 da __________, ha condannato __________ a restituire a quest'ultimo l'importo
di fr. 2'068.30 oltre accessori, corrispondenti alle pigioni da questi pagate
in eccedenza sulla base del contratto di locazione sottoscritto dalle parti il
22 gennaio 1985;
che
con atto ricorsuale 29 aprile 2002 __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento con la conseguente condanna della convenuta al
pagamento di fr. 7'240.80;
che
alla vertenza che oppone le parti, in quanto basata su pretese derivanti da un
rapporto di locazione, sono applicabili le norme di procedura degli art. 404
segg. CPC;
che
giusta l’art. 411 cpv. 2 CPC il termine per impugnare una decisione emanata
nell’ambito della procedura speciale per le controversie in materia di
locazione, è di 10 giorni e decorre dal giorno successivo a quello
dell’intimazione della sentenza (art. 131 cpv. 1 CPC);
che
contrariamente a quanto ventilato dal ricorrente, questo termine non è sospeso
dalle ferie giudiziarie (art. 412 cpv. 2 CPC);
che
poiché, per stessa ammissione del ricorrente, la sentenza dedotta in cassazione
gli è stata notificata il 24 marzo (verosimilmente trattasi del 25 marzo poiché
il 24 corrisponde a una domenica), il ricorso spedito il 29 aprile 2002 (cfr.
timbro postale) è ampiamente tardivo;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente
infondato;
che
le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, in particolare gli art. 404 segg. CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 29 aprile 2002 __________ è irricevibile in
quanto tardivo.
-
La
tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 50.–, sono poste a carico
del ricorrente.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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