Cassation appeal declared null for insufficient reasoning

16.2002.22Altro tribunale9 apr 2002Inadmissible

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Sintesi Omnilex

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal examined a cassation filing against a peace judge judgment ordering payment of CHF 400 and return of vehicle items in a used-car dispute. It held that the appeal did not satisfy the formal requirements of Art. 329 CPC because it contained no proper requests or reasons identifying a cassation ground; instead, it merely repeated the appellant's disagreement with the debt claim. The court therefore declared the appeal null and imposed CHF 50 in costs on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 329 cpv. 2 e 3 CPC; requisiti formali del ricorso per cassazione. Il ricorso è nullo quando non contiene le conclusioni e l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto, con indicazione almeno sommaria del motivo di cassazione invocato. Non basta una mera ripetizione dell'opposizione materiale alla pretesa o della propria versione dei fatti; la Camera deve poter individuare, sulla base dell'atto, l'errore censurato della decisione impugnata. In difetto di tali requisiti, il gravame non è esaminabile nel merito e va dichiarato nullo; le spese seguono la soccombenza (consid. 1-3).

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2002.22

Data decisione, Autorità: 09.04.2002, CCC

Incarto n. 16.2002.00022

Lugano 09 aprile 2002/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 26 febbraio 2002 presentato da


contro

la sentenza 5 febbraio 2002 del Giudice di pace del circolo di Agno nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 20 novembre 2001 da


con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 400.– oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 20 novembre 2001 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere la restituzione dell'importo di fr. 400.– versatole a titolo di acconto per l'acquisto di una vettura d'occasione alla quale ha in seguito rinunciato a dipendenza di inadempienze della parte convenuta, pretesa alla quale quest'ultima si è opposta;

che con il querelato giudizio il giudice di pace ha accolto l'istanza ponendo a carico della convenuta il pagamento all'istante dell'importo di fr. 400.– e a carico di quest'ultimo l'obbligo di restituire alla convenuta la chiave d'avviamento del veicolo e il relativo libretto delle istruzioni;

che con scritto 26 febbraio 2002 __________ è insorta contro il predetto giudizio;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato: caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);

che nel caso concreto il contenuto dello scritto 26 febbraio 2002 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o all’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a giustificare la propria opposizione al pagamento della pretesa rivendicata dall'istante;

che pertanto questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;

che il “ricorso”, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC, deve così essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG

pronuncia: 1. L'atto ricorsuale 26 febbraio 2002 __________ è nullo.

  1. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.–, sono poste a carico della ricorrente.

  2. Intimazione a:

– __________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

cassation appealformal requirementsnullityinadmissibilitycourt costsused car dispute

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the cassation appeal met the formal requirements of Art. 329 CPC

Decisione estratta

It did not: the filing contained no proper request or legal and factual grounds identifying a cassation reason, so it was null.

Motivazione estratta

Instead of attacking the peace judge's factual findings or legal application, the appellant merely reiterated her opposition to paying the claimed amount. The court could not identify any basis for cassation.

Questione giuridica chiave

Allocation of costs of the cassation proceedings

Decisione estratta

Court costs were charged to the appellant.

Motivazione estratta

Costs follow the losing party.

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