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Numero d'incarto:
16.2002.22
Data decisione, Autorità:
09.04.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.00022
Lugano
09 aprile
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso 26 febbraio 2002 presentato da
contro
la sentenza 5 febbraio 2002 del Giudice di pace del circolo di Agno
nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 20 novembre 2001 da
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 400.– oltre
accessori, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati
gli atti,
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 20 novembre 2001 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine
di ottenere la restituzione dell'importo di fr. 400.– versatole a titolo di
acconto per l'acquisto di una vettura d'occasione alla quale ha in seguito rinunciato
a dipendenza di inadempienze della parte convenuta, pretesa alla quale
quest'ultima si è opposta;
che
con il querelato giudizio il giudice di pace ha accolto l'istanza ponendo a
carico della convenuta il pagamento all'istante dell'importo di fr. 400.– e a
carico di quest'ultimo l'obbligo di restituire alla convenuta la chiave
d'avviamento del veicolo e il relativo libretto delle istruzioni;
che
con scritto 26 febbraio 2002 __________ è insorta contro il predetto giudizio;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato
valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il
motivo di cassazione invocato: caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che
nel caso concreto il contenuto dello scritto 26 febbraio 2002 della ricorrente
non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso
per cassazione;
che
infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del
giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle
prove) o all’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a
giustificare la propria opposizione al pagamento della pretesa rivendicata
dall'istante;
che
pertanto questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti
per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;
che
il “ricorso”, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in
contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC, deve così essere respinto in
quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente
infondato;
che
tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. L'atto
ricorsuale 26 febbraio 2002 __________ è nullo.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.–, sono poste a carico
della ricorrente.
-
Intimazione
a:
– __________
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del Circolo di Agno.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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