Territorial jurisdiction in provisional objection relief proceedings

16.2002.19Altro tribunale23 apr 2002Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal upheld an appeal against a Lugano decision granting provisional lifting of opposition in debt enforcement for rent arrears. The appellant argued, among other things, that service of the payment order was invalid because it had not been made at the domicile. The court held ex officio that territorial jurisdiction in enforcement matters is mandatory and tied to the debtor’s domicile. Although the payment order itself remained valid because it had not been challenged under Art. 17 LEF, it could not found jurisdiction for the later lifting proceedings. The challenged judgment was therefore null, and costs were imposed on the respondent.

Massima Omnilex

Art. 46 LEF, 97, 142 lit. a, 327 lit. a CPC; provisional lifting of opposition and territorial jurisdiction. The enforcement forum at the debtor’s domicile is mandatory and must be examined ex officio. A payment order served at another place, if not challenged under Art. 17 LEF and if opposition was timely possible, remains valid as such, but it does not establish jurisdiction for subsequent debt-enforcement proceedings. If the lifting judgment is rendered by a court lacking territorial competence, the judgment is null and must be set aside. Costs follow the outcome under Art. 148 CPC.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2002.19

Data decisione, Autorità: 23.04.2002, CCC

Incarto n. 16.2002.00019

Lugano 23 aprile 2002/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 12 marzo 2002 presentato da


contro

la sentenza 5 marzo 2002 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 9 gennaio 2002 da


con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta

dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 9 gennaio 2002 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 4'470.- corrispondenti a pigioni per i mesi da giugno a settembre 2001, dipendenti da un contratto di locazione sottoscritto l'8 settembre 1994;

che con il querelato giudizio il segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, accertata la presenza di un valido riconoscimento di debito nel contratto di locazione al quale il convenuto, assente al contraddittorio non ha opposto nessuna eccezione, ha accolto l'istanza;

che con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio: il ricorrente giustifica il mancato pagamento delle pigioni a dipendenza dei difetti presenti nell'ente locato, e contesta la notifica del precetto esecutivo in quanto avvenuta non al suo domicilio di __________, ma a __________ dove lavora;

che con scritto 22 aprile 2002 la controparte riconferma la propria pretesa;

che il ricorso, a prescindere dalla sua ricevibilità in quanto non contiene domande di ricorso, né precisa (o almeno descrive) il motivo di cassazione invocato (art. 329 CPC), impone la verifica da parte di questa Camera;

che mentre le contestazioni sul merito della lite (in particolare le motivazioni addotte a sostegno del mancato pagamento delle pigioni), non possono essere ritenute siccome proposte per la prima volta in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), appare rilevante l'eccezione dell'escusso sulla notifica del precetto esecutivo;

che il principio secondo cui il debitore dev'essere escusso al suo domicilio (art. 46 cpv. 1 LEF), a prescindere dai fori speciali di cui agli art. 48 e segg. LEF, crea l'obbligo di procedere al cosiddetto foro esecutivo ciò che costituisce norma cogente da rispettare d'ufficio (Schmid, in Comm. di Basilea, ed. 1, art. 46 LEF, N. 6 e 7);

che al proposito non è ammesso nessun tipo di proroga del foro, nemmeno per mezzo del tacito consenso dell'escusso, dovendosi rispettare il principio dell'unità dell'esecuzione, in funzione dell'esigenza di garantire a tutti i debitori lo stesso trattamento (Schmid, op. cit., N. 7 e 8);

che tuttavia, un precetto esecutivo che comunque è stato notificato al debitore il quale ha tempestivamente potuto interporvi opposizione (come in concreto) e che non è stato oggetto di ricorso ai sensi dell'art. 17 LEF, è in sé valido, ma non è atto a costituire foro per la successiva procedura esecutiva (Schmid, op. cit., N. 8);

che pertanto l'argomento sollevato in sede giudiziaria dal ricorrente deve valere come eccezione di carente competenza del giudice interpellato per ottenere il rigetto dell'opposizione;

che, in concreto, essa comporta l'esame d'ufficio del presupposto processuale in questione (art. 97 CPC), rispettivamente la nullità della sentenza impugnata se essa emana da un giudice incompetente (art. 142 lett. a CPC);

che è il caso in concreto, dal momento che la competenza territoriale costituisce presupposto processuale se il foro, come già ricordato per quanto riguarda l'esecuzione, è inderogabile e poiché il giudice competente nei confronti di un escusso domiciliato a __________ (distretto di Mendrisio) non può essere il Pretore di Lugano;

che pertanto la sentenza impugnata dev'essere cassata in virtù dell'art. 327 lett. a CPC, con il carico delle spese alla parte resistente.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia:

  1. Il ricorso 12 marzo 2002 di __________ è accolto.

Di conseguenza è accertata la nullità della sentenza 5 marzo 2002 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

  1. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 120.- sono poste a carico di __________ la quale verserà al ricorrente un'indennità di fr. 30.- per questa sede.

  2. Intimazione a:

– __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

debt enforcementprovisional lifting of oppositionterritorial jurisdictiondomicilemandatory forumnull judgmentservice of processcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the Pretura of Lugano had territorial jurisdiction to decide the request for provisional lifting of opposition when the debtor was domiciled elsewhere.

Decisione estratta

No. The mandatory enforcement forum is the debtor’s domicile, and an enforcement judgment rendered by a territorially incompetent judge is null.

Motivazione estratta

Under Art. 46 LEF the debtor must be summoned at the domicile; this mandatory forum must be examined ex officio. Although the enforcement notice remained valid because it was served in time and not challenged under Art. 17 LEF, it could not create jurisdiction for the subsequent lifting proceedings. Since the debtor was domiciled in another district, the Pretore of Lugano lacked territorial competence.

Questione giuridica chiave

How the costs of the cassation proceeding should be allocated.

Decisione estratta

Costs were imposed on the respondent, who must also pay the appellant a compensation of CHF 30.

Motivazione estratta

The appeal succeeded because the challenged judgment was null due to lack of territorial jurisdiction.

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