AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2002.18
Data decisione, Autorità:
21.06.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.00018
Lugano
21 giugno
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 11
marzo 2002 presentato da
patr. dall'avv. __________
contro
la sentenza 26 febbraio 2002 del Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa a procedura
inappellabile promossa con istanza 11 luglio 2001 da
patr. dall'avv. __________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di
fr. 7'395.- oltre accessori, domanda
accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1.Il 1° febbraio 1996 __________ ha
sottoscritto con la ditta __________ -ora __________ - un contratto a tenore
del quale __________ forniva alla prima mobilio vario destinato al __________
di __________ da lei gestito (doc. A). Circa le modalità di pagamento del
prezzo fissato in fr. 10'900.-, le parti si sono accordate nel senso che
l'acquirente si sarebbe rifornita dell'intero fabbisogno di caffè, tè e
zucchero presso la __________ riferito al __________, per un importo
totale di kg. 1200 di caffè maggiorati di fr. 5.- per chilogrammo, e ciò sino a
concorrenza di fr. 6'000.-, ritenuto che il saldo di fr. 4'900.- le sarebbe
allora stato condonato. Al contrario, in caso di rottura anticipata del
contratto, oltre al pagamento di questo importo, __________ si è impegnata a
rifondere alla ditta __________ fr. 5.- per ogni kg di caffè non acquistato
(doc. A, punto 4). Dopo un periodo di gestione propria, dal 1° ottobre 2000
__________ ha ceduto la gerenza dell’esercizio pubblico a terze persone che non
si sono rifornite presso l'istante per le derrate in questione. Ciò che neppure
ha fatto __________ dopo aver ripreso la gestione dello stesso esercizio
pubblico nel mese di febbraio 2001.
-
Con
istanza 11 luglio 2001 __________, ritenendo adempiuti i presupposti della
clausola 4 del contratto, ha convenuto in giudizio __________ al fine di
ottenere il pagamento dell'importo di fr. 7'395.-, composto di fr. 4'900.- e di
fr. 2'495.- pari a fr. 5.- per 499 kg di caffè mancanti all'acquisto sul
quantitativo contrattuale di 1200 kg. La convenuta, non contestando l'avvenuto
acquisto di merce presso terzi sia da parte dei gerenti subentrati in ottobre
2000, sia da parte sua successivamente, si è nondimeno opposta alla pretesa
avversaria, dichiarando la propria disponibilità a riprendere le ordinazioni di
merce presso l'istante in virtù del contratto. In merito alla temporanea
cessione dell'esercizio pubblico a terzi, rileva di averne informato l'istante
e di averle indicato di contattare direttamente i nuovi gerenti per la
continuazione del contratto, cosa che però non avvenne. Da ultimo ha postulato
la liquidazione del contratto con il pagamento a saldo da parte sua di fr.
750.-, ovvero sulla base di un'offerta formulata a suo tempo dall'istante
medesima (doc. 1).
-
Con
il querelato giudizio il segretario assessore, qualificando il contratto
concluso tra le parti quale contratto di durata con possibilità di disdetta
immediata per motivi gravi, ha individuato un simile motivo nel fatto per la
convenuta di aver violato l'obbligo di esclusiva assunto, non garantendo la
continuazione delle ordinazioni di merce presso l'istante durante il periodo in
cui la gestione dell'esercizio pubblico è stata affidata a terze persone, e
neppure successivamente quando la stessa ha ripreso la gerenza del bar. A mente
del primo giudice tali violazioni hanno legittimato l'istante a disdire il
contratto con effetto all'11 luglio 2001 (data di inoltro della presente
causa): da qui l'integrale accoglimento dell'istanza. In merito alla proposta
di liquidazione del contenzioso sorto tra le parti con il versamento di fr.
750.- da parte della convenuta, il primo giudice non l'ha considerata, non
essendo stata accettata a tempo debito.
-
Con
il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto
materiale, in particolare per aver dedotto dalla mancata cessione del contratto
ai terzi che si sono occupati della gestione del bar, una causa grave tale da
legittimare la disdetta del contratto di durata che vincolava le parti.
Contestata è inoltre la considerazione di aver attribuito all’inoltro
dell’istanza il valore di una disdetta del contratto, e ciò nonostante la ditta
__________ non abbia mai sostenuto di aver proceduto in tal senso. Da ultimo la
ricorrente censura l'applicazione del diritto materiale poiché il primo giudice
non ha ritenuto necessaria da parte dell'istante la fissazione di un termine
alla controparte per l’adempimento del contratto (art. 102 segg. CO) in difetto
della quale lo stesso sarebbe tuttora in vigore tra le parti.
Con osservazioni 29 aprile 2002 la controparte chiede la
reiezione del ricorso.
-
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del
Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una
norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione
manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza
del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una
norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo
intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e
violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria
tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima
vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra
soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da
questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in
contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione
oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid. 4a).
-
I
fatti sono pacifici, fatta eccezione -in questa sede- per il mancato acquisto
di caffè, zucchero e tè presso l'istante quando la ricorrente ha ripreso in
proprio la gerenza del bar. Sennonché si tratta di un fatto nuovo e come tale
inammissibile in virtù dell'art. 321 CPC: già chiaramente allegato dall'istante
in sede di discussione 15 ottobre 2001, esso non è stato oggetto di nessun
commento della controparte, quindi nemmeno di contestazione, dovendosi così
concludere all'ammissione del fatto in virtù del principio generale di cui
all'art. 170 cpv. 2 CPC e di conseguenza all'inammissibilità di qualsiasi
esigenza probatoria (art. 184 cpv. 2 CPC).
-
Con
queste premesse, e contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, non può
certo essere considerata arbitraria la conclusione del segretario assessore
secondo cui l'agire della convenuta, in particolare per aver ceduto a terzi la
gerenza del bar senza preoccuparsi dell’impegno sottoscritto, una violazione
dell'obbligo di esclusiva da lei assunto. Violazione che la parte istante ha
peraltro tempestivamente notificato alla convenuta con scritto 3 ottobre 2000
ove si fa riferimento alla "rottura contratto di mutuo" (doc. F). A
questo proposito, al di là di ogni considerazione sull'obbligo di trasferire a
terzi subentranti nella conduzione dell'esercizio pubblico l'impegno di
rifornimento pattuito, sta inequivocabilmente la circostanza che la parte
mutuata (ossia la ricorrente) ha effettivamente interrotto la comanda delle
derrate pattuite, privando quindi la creditrice del mutuo di ricuperare come
previsto l'importo messo a disposizione di controparte. Ciò che basta, mancando
elementi di fatto che permettano di considerare diversamente l'accaduto, perché
l'istante potesse considerare già allora rotto anticipatamente il contratto (doc.
A, punto 4). Se, dalla mancata assunzione degli impegni contrattuali da parte
dei cessionari dell'esercizio pubblico l'istante non ha ritenuto di trarre
immediatamente le conclusioni previste, avrebbe potuto farlo in un secondo
tempo, verificata la volontà della ricorrente, dopo la ripresa dell'attività
commerciale in proprio, di rifornirsi altrove in chiaro contrasto con l'impegno
contrattuale in esame. È pertanto irrilevante che il primo giudice -a ragione o
a torto- abbia ritenuto l'inoltro della causa come una disdetta tacita del
contratto da parte dell'istante, considerato che l'annullamento di una
decisione si giustifica solo se è arbitraria nel suo risultato e non nella sua
motivazione (DTF 120 Ia 369 consid. 3a).
-
La
ricorrente muove nei confronti della sentenza pretorile il rimprovero
principale dell'errata applicazione di diritto sostanziale, sostenendo che
l'istante (peraltro pronta ad eseguire fedelmente il contratto), constatata la
mora di controparte, avrebbe dovuto procedere nel solco dell'art. 107 CO,
fissandole un congruo termine per l'adempimento e solo allora, in caso di
inadempienza, avrebbe potuto recedere dal contratto, rispettivamente chiedere
ciò che le spettava. La censura non è ammissibile: infatti, preso atto della
messa in mora 3 ottobre 2000 della ricorrente (art. 102 CO), l'invocato art.
107 CO non è manifestamente applicabile poiché la fattispecie rientra
nell'ambito dell'art. 108 CO. In concreto infatti, è l'atteggiamento della
convenuta ad apparire determinante, rendendo in buona fede inutile
l'interpellazione della controparte in vista di un adempimento tardivo:
__________ (che solo confusamente allude a separati accordi con uno dei
titolari della ditta __________) ha infatti coscientemente deciso di rifornirsi
presso un'altra ditta a dispetto degli impegni presi a suo tempo, comportamento
che -in buona fede- è parificabile a una dichiarazione di non voler procedere
alla propria prestazione contrattuale, ovvero alla situazione per cui la
fissazione di un termine per l'adempimento tardivo non avrebbe avuto successo (Wiegand,
in Comm. di Basilea, ed. 2, art. 108 CO, N. 2; DTF 116 II 440 - 441).
Ciò che senz'altro permette alla creditrice di postulare in causa
l'applicazione dell'art. 97 CO, riguardante l'inadempimento parziale o totale
del contratto.
-
Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, con il quale la ricorrente si è
limitata a proporre una diversa e nuova interpretazione del contratto e del
comportamento delle parti, senza con ciò dimostrare che la conclusione del
primo giudice sarebbe insostenibile, deve essere respinto.
Tassa di giustizia,
spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
-
Il
ricorso per cassazione 11 marzo 2002 di __________ è respinto.
-
Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 360.--
b) spese fr.
40.--
Totale fr. 400.--
già
anticipati dalla ricorrente, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere
alla controparte fr. 300.-- a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per la Camera di cassazione civile del
Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster