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Numero d'incarto:
16.2002.12
Data decisione, Autorità:
05.06.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.00012
Lugano
5 giugno 2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 11
febbraio 2002 presentato da
__________ e
patr. dall'avv. __________
Contro
la sentenza 4 febbraio 2002 del Pretore della
giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura sommaria in tema di
esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 12 novembre 2001 da
con la quale l'istante
ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta
dagli escussi ai PE n. __________ e __________ dell'UEF di Locarno,
domanda accolta dal primo giudice
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
La società __________, della quale __________ e __________ sono soci gerenti,
era vincolata a __________ da un contratto di locazione avente per oggetto un
esercizio pubblico nel Comune di __________. A dipendenza delle difficoltà
finanziare alle quali si è trovata confrontata e che si sono ripercosse sul
regolare pagamento della pigione, __________ ha adito l'Ufficio di
conciliazione in materia di locazione di Locarno. In quell'occasione, il 14
settembre 2000, le parti hanno raggiunto un accordo a tenore del quale:
I signori __________ consegneranno l'ente locato entro e non oltre il 2 ottobre
2000.
A titolo di liquidazione totale di qualsiasi pretesa, da ambo le parti,
relative al contratto di locazione, i signori __________ pagheranno al locatore
l'importo di fr. 18'000.- nel seguente modo:
fr.
12'000.- già consegnati al locatore (il 25.2.2000 fr. 2'000.- e il 23.3.2000
fr. 10'000.-)
fr.
6'000.- in 20 rate mensili di fr. 300.- a partire dal 5 novembre 2000 e così di
seguito".
-
Avendo ricevuto unicamente un versamento di fr. 300.-, __________
ha proceduto in via esecutiva nei confronti dei coniugi __________ facendo loro
notificare i PE sopra menzionati per l'incasso dello scoperto di fr. 5'700.-,
ai quali essi hanno interposto opposizione. Da qui l'inoltro dell'istanza 12
novembre 2001 di rigetto definitivo dell'opposizione. A valere quale titolo esecutivo
l'istante ha prodotto l'accordo 14 settembre 2000 (doc. A), oltre a una
dichiarazione 11 ottobre 2001 con la quale l'Ufficio di conciliazione ha
confermato all'indirizzo dell'istante che "i signori __________ e
__________ si erano impegnati personalmente a pagare l'importo di
liquidazione." (doc. C). I convenuti si sono opposti all'istanza
contestando l'esistenza di un valido titolo esecutivo nei loro confronti: hanno
negato in particolare la loro qualità di debitori dell'importo posto in esecuzione,
avendo sottoscritto l'impegno di pagamento in esame non a titolo personale
bensì per conto della __________, che ha pure provveduto al pagamento della
prima rata (doc. 1). Contestata è inoltre la valenza probatoria della
dichiarazione dell'Ufficio di conciliazione che propone l'interpretazione di un
accordo concluso dalle parti e che come tale esula dalle competenze
dell'Ufficio stesso.
Con il querelato giudizio il pretore,
diversamente da quanto aveva deciso in una precedente sentenza 4 ottobre 2001
relativa ad analoga esecuzione fra le stesse parti (doc. B), ha accolto
l'istanza sulla base della transazione 14 settembre 2000 e della dichiarazione
11 ottobre 2001 dell'Ufficio di conciliazione che ha precisato il tenore
dell'accordo, confermando l'assunzione del debito da parte dei convenuti a
titolo personale e non per conto della società da loro gestita.
- Con
il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo
con decreto 15 febbraio 2002, __________ e __________ insorgono contro il
predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di
cassazione di cui alle lettere f) e g) dell'art. 327 CPC. I ricorrenti
rimproverano al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove
riconoscendo nella transazione 14 settembre 2000 un valido titolo esecutivo;
contestato è in particolare il fatto per il pretore di aver fondato il suo
giudizio sullo scritto 11 ottobre 2001 dell'Ufficio di conciliazione (doc. C)
che ha fornito un'interpretazione della transazione che non gli competeva. In
ogni caso, qualora si volesse considerare lo scritto in parola, lo stesso
sarebbe formalmente irricevibile, non avendo l'istante ossequiato la procedura
di cui agli art. 333 segg. CPC che disciplina la domanda di interpretazione.
Con
osservazioni 8 marzo 2002 la controparte postula la reiezione del ricorso.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può
essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una
decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro e indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi: per essere definita arbitraria una violazione dev’essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile, così che è possibile scostarsi da questa
scelta solamente se la soluzione censurata appare insostenibile, in
contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione
oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).
Nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta
d’ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede
tutti i requisiti perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai
sensi dell’art. 80 LEF (Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80).
Per
titolo esecutivo si intendono, oltre alle sentenze, anche le transazioni
giudiziali (art. 80 cpv. 2 cifra 1 LEF) ovvero, secondo dottrina e
giurisprudenza, le dichiarazioni rese dal debitore dinanzi a un tribunale
contenenti il riconoscimento incondizionato, totale o parziale, della pretesa formulata
in giudizio così da porre termine alla lite ed evitare un giudizio sul merito.
La transazione giudiziale è in altre parole l’accordo che le parti siglano
davanti al giudice allo scopo di porre fine alla lite (Staehelin, op.cit.,
n. 21 ad art. 80 LEF; Fritzsche/ Walder-Bohner, Schuldbetreibung und Konkurs
nach Schweizerischem Recht, 1984, n. 6, p. 234; Panchaud/ Caprez, La mainlevée
de l’opposition, 1980, § 104, pag. 249; DTF 121 III 397 consid. 2c).
Nella fattispecie, non è contestato dalle parti e neppure dai ricorrenti, che
in sé l'accordo sottoscritto il 14 settembre 2000 dinanzi all'Ufficio di
conciliazione in materia di locazione di Locarno è parificabile a un titolo
esecutivo ai sensi dei principi sopra esposti, così come prevede peraltro l'art.
274 a cpv. 1 CO. Ai fini della verifica della controversa identità del debitore
dell'importo posto in esecuzione che deve essere lo stesso indicato nel titolo
esecutivo (Staehelin, op. cit., n. 29 ad art. 80 LEF), basta basarsi
sull'accordo 14 settembre 2000 (doc. A), ossia prescindendo dallo scritto 11
ottobre 2001 dell'Ufficio di conciliazione. Infatti, come correttamente
osservato dai ricorrenti, trattandosi di una transazione, ancorché giudiziaria,
spetta unicamente alle parti stabilirne il contenuto, l'autorità dovendo
limitarsi a prenderne atto (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 352, m. 4, 5
e 6). In quest'ottica, quindi, le indicazioni dell'Ufficio di conciliazione
sono irrilevanti ai fini del giudizio sul rigetto dell'opposizione.
Ma, anche a prescindere da tale dichiarazione, la conclusione del
pretore non può essere cassata, ritenuto che tale sanzione si giustifica solo
se la decisione è arbitraria nel suo risultato e non solamente scorretta nella
motivazione (DTF 120 Ia 369, consid. 3a; Cocchi/Trezzini, op.
cit., art. 327 CPC, n. 14). Infatti, se è vero che la procedura conciliativa
davanti al competente Ufficio di Locarno in materia di locazione vedeva opposti
il locatore e __________, non può essere considerata arbitraria l'interpretazione
della transazione conclusiva (a liquidazione totale di ogni pretesa) nel
senso che con la medesima si siano costituiti debitori degli importi pattuiti i
signori __________ personalmente. È la lettera stessa dell'accordo a esprimersi
in tal senso, nulla opponendosi a tale facoltà dei debitori, soci e gerenti
della società conduttrice. D'altra parte, è perfettamente sostenibile che, se
l'accordo avesse dovuto comportare l'impegno della società, sarebbe
verosimilmente stato redatto diversamente, ovvero con la sola indicazione della
persona giuridica o dei signori __________ nella loro veste di suoi organi. Né
altra interpretazione del documento, oltre quella letterale, può condurre alla
conclusione che la prima debba per forza di cose, secondo il principio
dell'affidamento, essere esclusa.
- Per
gli stessi motivi, e perché la qualifica del titolo esecutivo prescinde dalla
questione circa l'effettivo titolare del debito, è irrilevante il fatto che la
prima rata di fr. 300.- sia stata versata dalla società. In tal senso, non può
essere rimproverato al primo giudice di non aver tenuto conto di questa
circostanza. Ciò che comunque processualmente non configura omissione di
pronuncia su una domanda formulata, tale da rappresentare motivo di revisione (art.
340 lett. a CPC): infatti, contrariamente a quanto ritengono i ricorrenti,
perché si verifichi una simile fattispecie, il giudice deve aver omesso di
pronunciarsi, nel dispositivo della decisione, su una domanda di causa (di
regola proposta nel petitum dalla parte istante o con una formale eccezione
della convenuta) e non soltanto non aver affrontato uno o l'altro argomento a
sostegno delle rispettive tesi di difesa. E ciò poiché alla base del motivo di
revisione invocato dal ricorrente è da porre la violazione del principio di
disposizione, rispettivamente del divieto di negare giustizia (Anastasi,
Il sistema dei mezzi d'impugnazione del codice di procedura civile ticinese,
Zurigo 1981, pag. 217; cfr. anche Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 86
CPC, m. 1 - 4); comunque oggetto di revisione può essere solo il dispositivo di
una sentenza e non i suoi motivi (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 340
CPC, m. 1).
Altrettanto
ininfluente sia ai fini del rigetto dell'opposizione, sia (ancora una volta) in
vista del postulato motivo di revisione della sentenza, è l'argomento secondo
cui il creditore avrebbe dato avvio alle procedure esecutive subito dopo
l'inizio della procedura di radiazione della società conduttrice dal Registro
di commercio. Infatti, a prescindere dai motivi e dall'esito di quella
procedura (la società risulta infatti tuttora regolarmente iscritta), il
giudice deve concedere o meno il rigetto dell'opposizione esclusivamente a
dipendenza dei presupposti di cui s'è detto in precedenza (punto 6) ogni altra
questione attenendo al merito della controversia.
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessuno
dei titoli di cassazione invocati, deve essere respinto. Tasse e spese seguono
la soccombenza, mentre l'indennità risarcibile alla parte resistente non può
essere calcolata in base alla TOA, non avendo essa fatto capo al patrocinio di
un avvocato.
Motivi per i quali,
richiamati per le spese
l'art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 11 febbraio 2002 di
__________ e __________ è respinto.
-
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 250.-,
già anticipate dai ricorrenti, rimangono a loro carico in solido con l'obbligo
pure solidale di versare al resistente un'indennità di fr. 150.- per questa
sede.
Intimazione a:
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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