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Numero d'incarto:
16.2002.109
Data decisione, Autorità:
19.05.2003, CCC
Incarto n.
16.2002.109
Lugano
19 maggio
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20
dicembre 2002 presentato da
patr. dall'avv. __________
contro
la sentenza 10 dicembre 2002 del Giudice di pace del
circolo di Vezia nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e
fallimento, promossa con istanza 18 novembre 2002 da
relativamente
a un credito per il quale l’istante ha fatto intimare a __________ il PE no.
__________ dell’UE di Lugano;
esaminati gli atti.
considerato
in fatto e in diritto:
-
Con
istanza 18 novembre 2002 __________ ha proceduto contro __________ per
l’incasso di un credito di fr. 855.15 a saldo di una fattura 30 aprile 2002
relativa alla fornitura di materiale vario. Il convenuto, assente all’udienza,
non ha sollevato nessuna contestazione.
-
Con
il querelato giudizio il giudice di pace, pronunciandosi preliminarmente su una
domanda di rinvio del contraddittorio presentata dal convenuto, ha rilevato
come questa fosse in ogni caso destinata all’insuccesso, non essendo suffragata
da alcun valido motivo ai sensi dell’art. 136 CPC. Nel merito, ha pronunciato
il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al precetto esecutivo
summenzionato, individuando un valido riconoscimento di debito nel bollettino
di consegna della merce.
-
Con
il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo,
il convenuto insorge contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento
sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art. 327
CPC. Si duole anzitutto della lesione del suo diritto di essere sentito sia per
il fatto che il giudice di pace non ha dato seguito alla domanda di rinvio
dell’udienza, sia perché -intimata la sentenza- non gli avrebbe messo
immediatamente a disposizione la documentazione prodotta da controparte cui la
stessa era già stata restituita, ciò che avrebbe limitato il suo diritto di
difesa, in particolare ai fini della stesura del ricorso. Nel merito rimprovera
al giudice di aver erroneamente applicato il diritto materiale, riconoscendo
nella documentazione prodotta dall’istante un valido riconoscimento di debito.
Con
scritto 21 gennaio 2003 la controparte ha formulato le proprie osservazioni al
ricorso, proponendone la reiezione.
- Secondo
l’art. 82 LEF il creditore può ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione
se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante
atto pubblico o scrittura privata, dove per riconoscimento di debito si intende
la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta a
interpretazione del convenuto di riconoscersi debitore nei confronti
dell’istante per l’importo rivendicato. Nella procedura
di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di
causa se la documentazione prodotta adempie a questi requisiti (Panchaud/
Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 20; Staehelin, in
Comm. di Basilea, art. 84 LEF, n. 50).
Nel caso
di specie, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, dalla
documentazione prodotta dall’istante non è possibile concludere per l’esistenza
di un valido riconoscimento di debito per l’importo posto in esecuzione. Simile
riconoscimento non può in particolare essere dedotto dal bollettino di consegna
29 aprile 2002 n. __________ che sì sembrerebbe indicare il prezzo di ogni
articolo, ma che non permette di attribuire al convenuto la firma apposta in
calce al medesimo, tanto più che la stessa parte istante afferma che il
bollettino venne regolarmente controfirmato dall’operaio che dava gli ordini
(cfr. punto 1 istanza), quindi non dal ricorrente. Infatti, la sottoscrizione
del bollettino di consegna, foss’anche da parte di un dipendente del convenuto,
non giova alla domanda di rigetto dell’opposizione, ritenuto che il
riconoscimento di debito sottoscritto da un rappresentante dell’escusso, è
vincolante nei confronti di quest’ultimo solo se l’esistenza del rapporto di
rappresentanza risulta in modo chiaro dai documenti (Staehelin, op. cit.,
n. 57 ad art. 82; Panchaud/ Caprez, op. cit., § 5; DTF 112 III
88), ciò che non è manifestamente il caso in concreto.
- Già alla luce di queste considerazioni il giudizio impugnato
dovrebbe essere annullato poiché frutto di una valutazione manifestamente
errata degli atti di causa e di una conseguente erronea applicazione del
diritto sostanziale (art. 327 lett. g CPC). Conseguendone che, a dipendenza di
questo esito del ricorso, non tornerebbe conto di esaminare le ulteriori
censure, riferite alla pretesa violazione del diritto di essere sentito del
ricorrente.
Sennonché,
il ricorrente rileva anche che controparte non ha invero mai chiesto al giudice
il rigetto provvisorio dell'opposizione, ma semmai il rigetto definitivo come
corollario della domanda principale, attinente al merito del credito
contestato. Orbene, a prescindere dalla legittimazione del ricorrente (a
seconda della presenza di gravamen o no) per proporre questa censura,
ovvero per invocare il motivo di revisione previsto dall'art. 340 lett. a CPC
(decisione extra petita), è innegabile che il giudice di pace, tenuto a
esaminare ogni istanza già per definire la procedura da seguire, ha omesso di
considerare il significato della presente, chiaramente esposto nelle domande
dell'istante, corrispondenti alla motivazione dell'allegato scritto e
all'invocazione degli art. 291 segg. CPC: che il convenuto fosse condannato al
pagamento della somma litigiosa e che, di conseguenza, venisse rigettata
definitivamente l'opposizione interposta al precetto esecutivo. La circostanza
che il giudice di pace abbia deciso il rigetto provvisorio dell'opposizione
sulla base della sola intestazione (errata) dell'istanza contravviene al
principio secondo cui un'istanza dev'essere considerata tenendo conto delle reali
intenzioni delle parti (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 340 CPC, m. 8),
in concreto inequivocabilmente diverse da quelle ritenute dal primo giudice. Ne
consegue che, essendo le norme che disciplinano la forma del giudizio di ordine
pubblico e che le stesse non possono essere mutate né per volere del giudice,
né per accordo delle parti (CCC 29 dicembre 1992 in re L./R), d'ufficio
il giudice del ricorso può annullare la decisione impugnata, rinviando
l'incarto al primo giudice affinché emetta un nuovo giudizio, dopo aver offerto
alle parti di dibattere l'istanza, così come corrispondente al suo contenuto
effettivo.
A
dipendenza del motivo d'accoglimento del ricorso, non si prelevano tassa, né
spese e non si possono assegnare ripetibili.
Per i quali motivi,
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 20 dicembre 2002 di __________è accolto.
Di conseguenza la
sentenza 10 dicembre 2002 è annullata e l'incarto rinviato al Giudice di pace
del Circolo di Vezia.
II. Non si
preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
III.
Intimazione a:
__________.
Comunicazione
alla Giudicatura di Pace del Circolo di Vezia.
Per la Camera di
cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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