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Numero d'incarto:
16.2002.101
Data decisione, Autorità:
06.05.2003, CCC
Incarto n.
16.2002.101
Lugano
6 maggio 2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 6
dicembre 2002 presentato da
patr. dall'avv. __________
contro
la sentenza 6
dicembre 2002 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 nella causa a procedura
sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 8 ottobre 2002
nei confronti di
patr. dall'avv. __________
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva
dell'opposizione interposta dall'escusso al PE n. __________ dell'UE di Lugano,
domanda respinta dal primo giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
Con
istanza 8 ottobre 2002 __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva
dell'opposizione interposta dall'ex marito __________ al PE sopra menzionato
notificatogli per l'incasso di fr. 6'000.-, rivendicati a titolo di contributo
alimentare arretrato dovuto alla figlia __________ (1988) per il periodo dal
14 aprile 2000 al 16 agosto 2002. A valere quale titolo esecutivo l'istante ha
prodotto la sentenza di divorzio 20 ottobre 1992 del Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6, con la quale è stata omologata la convenzione sulle
conseguenze accessorie del divorzio che prevedeva a carico del marito l'obbligo
di versare alla moglie un contributo alimentare mensile a favore della figlia,
di fr. 600.- fino al compimento del sesto anno di età, di fr. 750.- dal settimo
al dodicesimo anno e di fr. 850.- dal tredicesimo al sedicesimo anno di età
(doc. D). Il convenuto si è opposto all'istanza contestando innanzi tutto la
legittimazione attiva dell'istante poiché destinataria del credito alimentare
era semmai la figlia; nel merito ha riconosciuto il proprio debito
limitatamente a fr. 5'500.-, riservandosi peraltro di farne valere l'estinzione
in altra sede.
Con il querelato giudizio il segretario assessore ha respinto l'istanza
non essendovi identità tra il creditore (__________) e l'istante __________
- Con
il presente tempestivo gravame l'istante insorge contro il giudizio pretorile,
postulandone l'annullamento sulla base dell'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente
rimprovera al segretario assessore di aver erroneamente applicato il diritto
sostanziale, non riconoscendo nella documentazione prodotta un valido titolo
esecutivo: osserva in particolare che la sentenza di divorzio obbliga il padre
a versare il contributo alimentare non alla figlia, ma nelle mani della madre e
che comunque i crediti alimentari in favore di un minore -qual è __________ -
possono essere fatti valere dal medesimo in proprio nome, oppure da parte del
detentore dell'autorità parentale.
Con
osservazioni 26 dicembre 2002 l'escusso postula la reiezione del ricorso.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può
essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una
decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di
un diritto certo (DTF 128 I 27 consid. 3b; 127 I 60 consid. 5a).
-
Nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice
accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante
possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (Staehelin,
in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115
ad art. 80 LEF). Quest'esame tende in particolare ad
accertare, oltre al carattere esecutivo del titolo prodotto, l’identità tra il
creditore e il procedente, tra il debitore e l’escusso, e tra il credito
indicato nel precetto e quello menzionato nel titolo medesimo (Staehelin,
op. cit., n. 50 ad art. 84 LEF).
-
Le
censure del ricorso sono corrette. Infatti, ancorché nell'ambito del rigetto
definitivo dell'opposizione il creditore indicato nel titolo esecutivo debba
coincidere con la persona dell'istante (Staehelin, op. cit., n. 33 ad art. 80 LEF), nel caso specifico dell'incasso
di un contributo alimentare per un figlio, vale l'art. 289 cpv. 1 CC secondo il
quale i contributi di mantenimento spettano al figlio e, per la durata della
minore età, sono versati al suo rappresentante legale oppure al detentore della
custodia. Ciò che viene inteso come la facoltà di chi detiene la potestà
parentale di procedere in proprio nome all'incasso del contributo alimentare (Staehelin,
op. cit., n. 36 ad art. 80 LEF; Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag.
170; Panchaud/ Caprez, La mainlevée de l'opposition, 1980, § 5 n. 18 e §
17 n. 23; DTF 109 II 372; JT 1978, 26). Ed è ciò che si verifica
nella fattispecie, pacifica l'autorità parentale attribuita alla madre (doc. D,
Convenzione, § 3). Contrariamente poi a quanto obietta il convenuto nelle
osservazioni al ricorso, il principio indicato non è stato modificato o
abrogato con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni sul diritto del
divorzio (Breitschmid, in Comm. di Basilea, ed. 2, art. 276 CC, N. 18).
Infine, la facoltà della procedente di incassare il contributo alimentare
potrebbe essere data in concreto già in base alla lettera della sentenza di
divorzio che indica nella madre la destinataria del contributo alimentare
inteso al mantenimento della figlia.
Non
concedendo il rigetto dell'opposizione per i motivi indicati, il segretario
assessore ha deciso in modo manifestamente contrario sia al diritto
sostanziale, sia a un principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso (Cocchi/
Trezzini, CPC-TI, art. 327, m. 13): ciò che comporta la cassazione del
giudizio impugnato.
- Accogliendo
il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC,
la Camera decide il merito della controversia. In concreto, decisa
negativamente l'eccezione sollevata dall'escusso e preso atto dell'idoneità del
titolo prodotto dall'istante, si osserva che l'importo posto in esecuzione corrisponde
alla differenza tra i contributi alimentari, non indicizzati, dovuti dal
convenuto per il periodo dal 14 aprile 2000 al 16 agosto 2002, ossia fr.
22'950.- (così come correttamente calcolato nel doc. F e non contestato) e
quanto da questi effettivamente versato, ossia fr. 16'950.-, osservando che la
prova portata dall'escusso di aver corrisposto all'istante fr. 500.- in più
(doc. 1) risulta irrilevante, non concernendo il periodo di computo indicato
nell'esecuzione. D'altra parte, pretendendo di far rientrare nel totale il
versamento effettuato l'11 settembre 2002, l'escusso si scosta comunque dal
termine previsto convenzionalmente, secondo cui il contributo è da versare in
via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a valere -evidentemente- per
quello stesso mese. In tal senso l'istanza dev'essere accolta.
Tasse,
spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che per la
prima sede alla parte istante non possono essere riconosciute ripetibili nella
misura fissata dal primo giudice a favore della controparte, bensì unicamente
un’indennità per compensare il dispendio di tempo causatole dalla procedura
giudiziaria (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 150, m. 10), non essendo
infatti ipotizzabile l’applicazione della TOA poiché l’istante non era
rappresentata in giudizio (Rep 1990 210).
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 6 dicembre 2002 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 25 novembre 2002 del Segretario assessore della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5, è annullata e sostituita dal seguente
giudicato:
- L’istanza è accolta.
Di
conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta da __________
al PE no. __________ dell’UE di Lugano.
- La
tassa di giustizia in fr. 140.-, da anticipare dalla parte
istante,
è posta a carico del convenuto. Questi rifonderà inoltre all’istante
un‘indennità di fr. 50.-.
II. Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 160.-, già anticipati dalla
ricorrente, sono poste a carico di __________ con l’obbligo di versare alla
ricorrente fr. 250.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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