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Numero d'incarto:
16.2002.100
Data decisione, Autorità:
09.01.2003, CCC
Incarto n.
16.2002.100
Lugano
9 gennaio 2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 4 dicembre 2002
presentato da
Contro
la sentenza 2 dicembre 2002 del Pretore della
giurisdizione di Mendrisio-nord nella causa a procedura speciale in materia di
contratto di lavoro promossa con istanza 17 ottobre 2002 da
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di
fr. 6'002.80 a titolo di pretese salariali,
domanda aumentata a fr. 6'101.75 netti e così
accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 17 ottobre 2002
__________, ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro __________
alle dipendenze della quale ha lavorato in qualità di gerente del __________,
al fine di ottenere il pagamento di fr. 6'002.80 rivendicati a titolo di
pretese salariali, domanda in seguito aumentata a fr. 6'101.75 netti e
corrispondenti al salario per i mesi di luglio e agosto 2002 e alle vacanze
non godute;
che
con il querelato giudizio il pretore, ritenendo sufficientemente comprovato il
credito dell’istante sulla base della documentazione prodotta alla quale la
convenuta non ha opposto nessuna contestazione, non avendo presenziato
all’udienza, ha accolto l’istanza;
che
con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto
giudizio, lamentando la violazione del proprio diritto di essere sentita;
che
giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che sanziona la violazione del diritto
di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv.2 Cost., una sentenza del giudice
di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in
grado di far valere le proprie ragioni;
che
nel concreto con una prima ordinanza 18 ottobre 2002 il pretore ha proceduto
alla convocazione delle parti alla discussione dell'istanza per il 21 novembre
2002;
che
con scritto 13 novembre 2002 la convenuta, riconoscendo all'istante l'importo
di fr. 6'101.74, ha illustrato i motivi per i quali non ha preceduto al
pagamento delle spettanze salariali della lavoratrice, rimproverandole di aver
abbandonato il posto di lavoro e di aver avuto un atteggiamento sleale nei suoi
confronti, indicando nel contempo di essere impossibilitata a partecipare
all'udienza;
che
con ordinanza 15 novembre 2002 il pretore ha quindi rinviato l'udienza al 2
dicembre 2002 alle ore 16.00, notifica di rinvio che la convenuta ha ricevuto
il 1° dicembre 2002 per il tramite dell'usciere comunale;
che
in questa sede la convenuta sostiene di non aver potuto partecipare all'udienza
poiché impossibilitata per fatti personalmente seri, e assevera di aver
anticipato telefonicamente la sua assenza alla pretura il giorno stesso
dell'udienza;
che
l’art. 136 cpv. 1 CPC prevede la possibilità di chiedere al giudice il rinvio
di un’udienza, ma vincolandone l’ammissibilità alla tempestività dell’istanza e
alla gravità dell’impedimento: in particolare malattia, infortunio, servizio
militare, impegni parlamentari o comparsa davanti ad altro tribunale;
che in
concreto la convenuta, oltre a non sostenere di aver chiesto tempestivamente un
ulteriore rinvio della discussione, non espone, né prova quale sia stato il
motivo che le impedisse di presentarsi al contraddittorio, rendendo così
impossibile all'autorità di ricorso di giudicare sulla conformità dell'agire
del primo giudice con l'accennato art. 136 CPC;
che in
tal senso la censura ricorsuale appare nulla poiché insufficiente nella
motivazione (art. 329 cpv. 2 lett. e e cpv. 3 CPC);
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per
cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera
può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso -senza notifica
alla controparte per le osservazioni- qualora questo si rilevi inammissibile o
manifestamente infondato.
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 417 cpv. 1 lett. e CPC
pronuncia: 1. Il ricorso
per cassazione 4 dicembre 2002 di __________ è nullo.
Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
- Intimazione
a:
–
__________.
Comunicazione alla Pretura
della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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